Semplificazioni tributarie: le proposte dell'Agenzia

nell’ottica di snellire gli obblighi tributari che gravano sui contribuenti l’Agenzia delle Entrate ha proposto una serie di semplificazioni: gli studi di settore ed il modello unico, lo spesometro, le operazioni con San Marino, le iscrizioni Vies… ecco una rassegna ragionata delle proposte e delle novità già operative ed in arrivo

In via amministrativa, l’Agenzia delle Entrate ha tagliato una serie di adempimenti, onerosi per i contribuenti e non significativi per l’Amministrazione finanziaria.

Analizziamo la sforbiciata del Fisco, resa pubblica in questi giorni.

 

STUDI DI SETTORE

Le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento, a partire dal periodo d’imposta 2012, non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti (Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio e del 27 maggio 2013).

Sempre a partire dall’annualità 2012, l’invito rivolto al contribuente di presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta l’avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi Unico 2013 (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2013). I contribuenti possono, altresì, chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione di Unico (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013).

Sempre per l’annualità 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), in caso di cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).

 

DICHIARAZIONI

A partire dall’Unico 2013 viene rivisto il quadro RU, dedicato ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, prevedendo una unica sezione “multimodulo” che raggruppa tutti i crediti agevolativi, a eccezione di tre crediti che, per via delle specifiche informazioni richieste, sono gestiti in apposite sezioni. Inoltre, è stato eliminato il quadro della decadenza. Infine, i crediti ricevuti e trasferiti confluiscono in campi ad hoc.

A partire dall’Unico 2014, i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro sono indicati solo nella dichiarazione dei redditi e non vanno più inviati documenti alla Direzione Regionale competente.

Sempre a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50mila euro è effettuata con la dichiarazione dei redditi e non vanno più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale competente.

Sempre a partire dall’Unico 2014, se un’impresa varia i criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio, ne darà comunicazione all’Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi.

A decorrere dall’anno 2014, con riferimento all’anno d’imposta 2013, viene eliminato il modello Iva 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, che doveva essere presentato dalla controllante all’agente della riscossione territorialmente competente.

Tali dati confluiranno nella dichiarazione annuale Iva presentata dall’ente o società controllante, fermo restando l’obbligo di presentare all’agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole società controllate, i cui crediti trasferiti hanno trovato compensazione nella procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Diminuiscono i dati da indicare nel quadro EC dell’Unico, rispetto agli anni precedenti, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013 (modello Unico 2014).

Saranno approvati, altresì, entro il prossimo 10 luglio, i modelli di domanda per il rimborso o l’esonero dall’imposta italiana applicata su redditi corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta estera.

 

COMUNICAZIONI AL FISCO

Gli obblighi di comunicazione previsti dallo “Spesometro”, a partire da quelle relative all’anno 2012, sono semplificati.

Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l’obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:

le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo;

l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento.

 

Inoltre sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta.

Con lo stesso Provvedimento sarà approvato il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline che potrà, tra l’altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra 1.000 e 3.600 euro, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si evita così un doppio adempimento comunicativo e la duplicazione della comunicazione relativa alle operazioni non inferiori a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Inoltre, sempre a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro). La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a 3.600 euro.

Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro). Il modello dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione).

Comunicazione telematica viene prevista anche per i dati i relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. I soggetti passivi Iva potranno utilizzare un unico canale comunicativo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici ovunque localizzati. Non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento).

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione:

i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;

i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

 

Inoltre la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni.

Con il venir meno delle causali valutarie statistiche (Cvs), per la comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, a carico delle banche e degli altri operatori finanziari saranno utilizzate le causali già adottate dagli operatori finanziari (Dlgs n. 231/1997) per l’Archivio Unico Informatico. Sono così eliminate le causali delle operazioni ormai desuete.

Gli esercenti non dovranno più inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di messa in servizio dei registratori di cassa. Le informazioni, riportate anche nel libretto fiscale dell’apparecchio, sono, infatti, già comunicate all’Agenzia in via telematica dal soggetto che esegue la verifica periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione.

Il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili viene eliminato. I dati catastali saranno comunicati con altre modalità: con il modello 69, presso gli uffici, o per via telematica contestualmente al pagamento delle imposte nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto.

 

SERVIZI ONLINE

Entro il 31 luglio 2013 le informazioni relative all’iscrizione al “Vies”, per effettuare operazioni intracomunitarie, saranno consultabili direttamente all’interno del proprio “Cassetto fiscale”, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti o i loro intermediari potranno inviare la documentazione richiesta ai fini del controllo formale (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) attraverso Civis, il canale telematico dedicato all’assistenza ai contribuenti, che si apre così a un’ ulteriore modalità di assistenza fiscale.

Si estendono le modalità di versamento tramite F24. Il D.M. 8 novembre 2011 dispone infatti l’utilizzo della delega di pagamento (modello F24), fra gli altri, ai pagamenti per l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’Invim, delll’imposta sostitutiva Invim, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e dei tributi speciali.

Entro il 30 settembre 2013 sarà possibile richiedere l’abilitazione al servizio Entratel anche via Pec. Questa nuova modalità si affianca a quella tradizionale con la presentazione della domanda presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il prossimo 31 ottobre 2013 la consultazione del “Cassetto fiscale” potrà avvenire da parte di due diversi intermediari per lo stesso contribuente. La richiesta di consultazione del “Cassetto fiscale”, potrà inoltre essere presentata solo in modalità telematica. La durata della delega sarà, infine, estesa a quattro anni, salvo revoca del contribuente.

A decorrere dal mese di gennaio 2014, la registrazione dei contratti di locazione immobiliare potrà essere effettuata con un nuovo modello (modello RLI), che sostituirà, per detto adempimento, il modello 69. Il modello RLI potrà essere inviato anche in via telematica e il relativo prodotto software di compilazione, che sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia, consentirà l’allegazione del testo contrattuale. (

Gli operatori finanziari tenuti a inviare, relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti, effettueranno la trasmissione con un unico file e secondo i più elevati standard di sicurezza, tramite il nuovo canale “Sid”.

Viene previsto un unico invio per la comunicazione da parte delle società di assicurazione dei dati relativi ai premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni e quelli riguardanti i contratti di assicurazione (esclusi quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie). Il nuovo invio riguarda la comunicazione relativa al 2012, da effettuare entro il 4 dicembre 2013, attraverso i canali Entratel e Fisconline. A partire dai dati relativi al 2013, le società di assicurazione dovranno utilizzare il nuovo canale dedicato “Sid” (Sistema di interscambio dati) che offre il vantaggio di inviare tutte le informazioni in un solo file.

Per le banche e gli altri intermediari finanziari diventano più semplici le modalità di comunicazione dei proventi per i quali non trova applicazione l’imposta sostitutiva, percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all’estero. In particolare, sarà stabilito che le comunicazioni vengano effettuate tramite il nuovo canale Sid (Sistema di interscambio dati), che consente lo scambio completamente automatizzato di flussi di dati tra sistemi.

 

10 luglio 2013

Francesco Buetto