Imprese in concordato preventivo e cassa integrazione

di Sandro Cerato

Pubblicato il 31 luglio 2013

Ecco in quali casi è riconosciuta la Cassa Integrazione Straordinaria ai lavoratori delle imprese che hanno iniziato una procedura di concordato preventivo.

concordato preventivoLa FIM-CISL ha avanzato istanza di interpello alla direzione del Ministero del Lavoro al fine di conoscere le sue determinazioni in merito alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

In particolare, al sindacato istante premeva conoscere se, ai sensi dell’art. 3, c. 1, L. n. 223/1991 (modificato di recente dall’art. 46 bis, c. 1, lett. h, D.L. n. 83/2012, conv. da L. n. 134/2012) risultasse ancora possibile concedere il trattamento CIGS, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.

La citata disposizione disciplina, nella sostanza, le modalità di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Nello specifico, è previsto che, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, ai fini della concessione della cassa integrazione guadagni, occorre che (in capo all’impresa richiedente) sussistano reali prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, ovvero di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.

Peraltro, le predette prospettive di continuazione dell’attività o di salvaguardia dei livelli di occupazione, devono essere valutate in base a dei parametri oggettivi, definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato in data 4 dicembre 2012 (D.M. n. 70750). Quanto alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, occorre che vi siano:

  • misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;

  • manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;

  • tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa

 

Sussistono, invece, prospettive di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, allorquando siano stati:

  • attivati piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;

  • stipulati di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;

  • attivati piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche

 

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni: in caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà però detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, tale disposizione sembra riferirsi soltanto al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, atteso che nulla viene regolamentato in merito alle altre tipologie di concordato preventivo, attualmente azionabili dall’imprenditore.

Sul punto, è bene rammentare che, l’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, contempla, accanto al concordato con cessione dei beni, il nuovo concordato preventivo in continuità aziendale, con prosecuzione dell’attività, e soddisfazione dei creditori mediante gli utili attesi nel periodo del concordato e/o attraverso apporti di terzi, a titolo di finanziamento o capitale di rischio investito nell’impresa ristrutturata.

In risposta al quesito posto, la direzione del Ministero del lavoro (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 22.7.2013 n. 23), forte di un suo precedente chiarimento (nota, prot. n. 14/13876 del 26/05/2010), ribadisce che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria, a nulla rilevando che la norma contempli la concessione della CIGS soltanto nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni.

Si ritiene, dunque, che, anche le aziende ammesse alla novellata procedura di concordato preventivo con continuità possano accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per le maestranze che non saranno impiegate nell’attività produttiva.

Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), L .F., in considerazione del fatto che, il piano di risanamento della situazione debitoria aziendale è attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo. Analoga esclusione deve essere prevista, anche, per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis L.Fall: la procedura in esame prevede sì la presenza del Tribunale, ma non presenta una figura analoga a quella del Curatore (nel fallimento) e del Commissario Giudiziale (nel Concordato Preventivo).

 

31 luglio 2013

Sandro Cerato