S.T.P. Società Tra Professionisti: iscrizione all'albo professionale

è possibile procedere all’iscrizione della società tra professionisti presso l’ordine professionale di appartenenza, dopo aver legittimamente adempiuto all’obbligo di iscrizione della stessa nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

associazione tra professionistiPer effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 8.2.2013, n. 34 (recante “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, in vigore dal 21.04.2013) è possibile procedere all’iscrizione della società tra professionisti presso l’ordine professionale di appartenenza, dopo aver legittimamente adempiuto all’obbligo di iscrizione della stessa nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese; sezione istituita nel 2001 per accogliere le società tra avvocati e tenuta presso le Camere di commercio.

In altre parole, quindi, oltre a dover essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, la società tra professionisti deve iscriversi in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti: per la società multidisciplinare è richiesta, invece, l’iscrizione presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività professionale individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo.

Con particolare riferimento alle STP costituite da “commercialisti”, o le società multidisciplinari che esercitano prevalentemente le attività previste dall’art. 1 del DLgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (nota informativa CNDCEC n. 2) ha fornito alcune indicazioni agli Ordini territoriali circa le modalità da seguire per l’istituzione delle sezioni speciali dell’albo, destinate appunto ad accogliere le nuove società tra professionisti.

Si rammenta che, possono assumere la qualifica di STP tra commercialisti tutte quelle società professionali che esercitano in via prevalente le attività proprie della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile tra le quali si annoverano: le attività di amministrazione e di liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni, la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese, o l’attività di assistenza e di rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria.

Ai fini dell’iscrizione delle STP costituite da “commercialisti, la nota in commento precisa che la sezione speciale dell’albo dovrà indicare, per ciascuna società:

  • la ragione o denominazione sociale;

  • l’oggetto professionale unico o prevalente;

  • la sede legale;

  • il nominativo del legale rappresentante;

  • i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

La domanda di iscrizione della STP dovrà essere indirizzata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

  • atto costitutivo e statuto della società tra professionisti in copia autentica;

  • certificato di iscrizione nel Registro delle imprese;

  • certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

 

Per la società tra professionisti costituita nella forma della società semplice la domanda di iscrizione è semplificata, nel senso che sarà possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo della copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista al quale spetta l’amministrazione della società.

Successivamente, spetterà all’ordine (destinatario della predetta domanda di iscrizione) verificare l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel citato “Regolamento”; le delibere dell’ordine, concernenti l’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’albo, dovranno essere assunte, poi, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 37 c. 3 DLgs. 139/2005).

L’iscrizione della STP presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o Collegio professionale va annotata, infine, nella sezione speciale del Registro delle imprese su richiesta del soggetto che ha la rappresentanza della società.

Si rammenta, infatti, che, senza la predetta iscrizione rilasciata dall’ordine, anche se legittimamente costituite e iscritte al Registro delle imprese, le STP non potranno svolgere in concreto alcuna attività: è, infatti, definito come “condizione essenziale” per l’esercizio dell’attività professionale da parte delle STP, il deposito presso il Registro delle imprese di una certificazione rilasciata dall’ Ordine professionale attestante l’avvenuta iscrizione della società professionale presso l’Ordine stesso.

Ad ogni modo, successivamente al buon esito dell’iscrizione presso la sezione speciale dell’Albo, il rappresentante legale della STP dovrà comunicate all’Ordine di appartenenza le variazioni delle informazioni apposte al momento dell’iscrizione, nonché le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale.

 

7 giugno 2013

Sandro Cerato