La composizione della crisi da sovraindebitamento

una delle più importanti novità introdotte nella normativa fallimentare è il “concordato” previsto anche per i soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, privati…): analisi dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La Legge 27.01.2012 disciplina una particolare procedura di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti rivolta a quei soggetti esclusi dalla normativa sulle procedure concorsuali, finalizzata a porre rimedio alle situazioni di crisi da sovraindebitamento, in cui vertono tali soggetti (soggetti non fallibili e privati consumatori).

Per sovraindebitamento si deve intendere quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, idonea a determinare la rilevante difficoltà del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni. Come appena anticipato, possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia il debitore non soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), nonché il consumatore. Risultano esclusi, quindi, dall’ambito applicativo della composizione della crisi da sovraindebitamento, gli imprenditori privati esercenti attività commerciale che non sono in grado di dimostrare il possesso (anche non congiunto) dei requisiti indicati all’art. 1 della Legge Fallimentare, ovvero:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000;

  • aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un totale di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000;

  • aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

E’ sufficiente, infatti, che sia superata una sola delle predette soglie perché l’imprenditore possa essere considerato fallibile, ovvero sottoponibile alle altre procedure concorsuali.

Possono accedere alla procedura di composizione della crisi, quindi, soltanto gli imprenditori commerciali che dimostrino di restare al di sotto delle predette soglie di fallibilità, ma non solo. Infatti, il legislatore ha esteso espressamente tale disciplina sia agli imprenditori agricoli, che alle start up innovative a condizione che la procedura in parola sia attivata nei primi quattro anni a decorrere dalla loro costituzione. La ratio di tale disposizione è sostanzialmente quello di contrarre, per quest’ultime tipologie di imprese (start up innovative), i tempi della liquidazione giudiziale approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare, affinché la medesima impresa possa ripartire, in tempi relativamente brevi, con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo (in tal senso la relazione illustrativa al DL 179/2012).

Oltre ai predetti soggetti, può beneficiare di un’apposita procedura di composizione della crisi, anche il consumatore, inteso quale debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, oppure il medesimo debitore persona fisica che abbia contratto debiti anche nell’esercizio della propria attività professionale/imprenditoriale.

La procedura della composizione della crisi si articola in 2 tipologie diverse di intervento e, più precisamente:

  • un procedimento di composizione della crisi esperibile da un soggetto non fallibile e dal consumatore che ha contratto debiti sia nell’esercizio della propria attività professionale che al di fuori di tale ambito. In tal caso, occorre che la proposta risarcitoria formulata dal debitore ottenga il consenso di tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (esclusi i creditori muniti di privilegio e il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla proposta).

  • un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento esperibile solo dal consumatore finale che ha assunto obbligazioni al di fuori della sfera imprenditoriale. In tal caso, la fattibilità della proposta è contrassegnata dall’assenza di un meccanismo volto ad acquisire l’adesione dei creditori rispetto al piano proposto, poiché lo stesso è subordinato soltanto ad una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta di indebitamento adottata dal consumatore.

In alternativa alla predette proposte per la composizione della crisi, il legislatore ha introdotto una specifica procedura per la liquidazione del patrimonio, che può essere attivata con specifica domanda depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, in caso di debitore non fallibile, ovvero presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la propria residenza.

 

26 giugno 2013

Sandro Cerato