Non è meritevole di accoglimento l’istanza di esdebitazione depositata dal debitore, sovraindebitato incapiente, che, a seguito dell’esercizio di un’impresa individuale abbia omesso, in modo sistematico e reiterato, solo esclusivamente l’adempimento delle obbligazioni tributarie e fiscali.
Esdbitazione del sovraindebitato
Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori meritevoli di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.
La ratio della norma, di cui al D.lgs. 12.1.2019, n. 14 e recepita nell’art. 283 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell’offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.
Requisiti per accedere alla procedura
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta – quindi l’istituto ha carattere di straordinarietà – fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
La valutazione di rilevanza della meritevolezza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito