Ai sensi dell’art. 172, c. 7, D.P.R. n. 917/1986, le perdite delle società residenti partecipanti alla fusione, compresa l’incorporante, possono essere utilizzate dall’impresa risultante dall’operazione, ovvero dall’incorporante, in diminuzione del proprio reddito imponibile, purché il conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello di deliberazione della fusione, superi il c.d. test di vitalità. Nella sostanza, non possono essere riportate a periodi di imposta successivi alla data di efficacia fiscale della fusione, le perdite fiscali maturate ante fusione dalle società (compresa quella incorporante) che, nel Conto economico del bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, evidenziano alternativamente:
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un ammontare di ricavi e proventi caratteristici, inferiore al 40% della media dei rispettivi ammontari calcolata sui conti economici dei due esercizi precedenti a quello di riferimento (voce A.1 e voce A 5 del Conto economico);
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spese per prestazioni di lavoro subordinato e relat