Concordato preventivo: gli atti di straordinaria amministrazione

Nella fase di concordato preventivo cosiddetto “in bianco” gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale Fallimentare.

concordato preventivoCome già commentato su queste colonne, il DL 83/2012 è intervenuto apportando significative novità in materia di concordato preventivo, riconoscendo al debitore in stato di crisi – per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza – di anticipare la risoluzione della crisi d’impresa depositando, in una prima fase, soltanto il ricorso contenente la domanda di concordato (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), riservandosi di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro il termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

In questo contributo ci soffermeremo sulle principali conseguenze derivanti dal deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva, o del concordato preventivo in bianco.

La prima conseguenza del deposito della proposta di concordato in bianco è costituita dalla previsione secondo cui le ipoteche giudiziali (iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese) risultano essere inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

L’altra conseguenza concerne, invece, gli atti di gestione compiuti dal debitore durante la fase che intercorre dal deposito del ricorso, e sino alla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo: durante tale fase della procedura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale, il quale è legittimato assumere sommarie informazioni su detti atti.

Sull’argomento si è espressa, di recente, l’Associazione Italiana delle s.p.a, con la circolare n. 4 del 2013.

A parere dell’Associazione possono essere autorizzati soltanto quegli atti il cui differimento alla fase successiva dell’apertura formale della procedura debba ritenersi pregiudizievole per il buon esito della stessa.

Al fine di fornire al giudice maggiori elementi di valutazione necessari al rilascio dell’autorizzazione in parola, appare necessario corredare la domanda di preconcordato con alcune informazioni aggiuntive (rispetto al contenuto minimo essenziale) quali, ad esempio, la tipologia di concordato, o le eventuali trattative in corso con i creditori per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Le linee essenziali del piano, come già osservato dal Tribunale di Milano, devono, in ogni caso, essere indicate qualora la richiesta di autorizzazione riguardi l’assunzione di finanziamenti prededucibili o il pagamento anticipato di creditori anteriori.

Nello specifico, quando la domanda di pre-concordato contiene anche la richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, è necessario che il debitore indichi

”i caratteri di massima del concordato, le voci attive e passive dell’impresa, gli atti di gestione che si intendono compiere previa autorizzazione, con l’illustrazione delle relative finalità, gli oneri che conseguiranno al compimento degli atti di ordinaria amministrazione”.

 

Naturalmente è sempre possibile, sempre nel periodo intercorrente tra la data di deposito del ricorso e la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 163 L.F.), l’esecuzione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fermo restando che, sia gli atti di ordinaria amministrazione, che quelli di straordinaria amministrazione, rimangono esclusi (nel caso di successiva dichiarazione di fallimento) dall’azione revocatoria ed i relativi crediti dei terzi, sorti per effetto dei citati atti compiuti dal debitore, assumono la qualifica di crediti “prededucibili” (art. 111 L.F.), a norma dell’art. 161, c. 7, della Legge Fallimentare.

Peraltro, l’art. 169-bis L.F. ha stabilito che, in sede di presentazione del ricorso, il debitore può richiedere l’autorizzazione al Tribunale, oppure, dopo il decreto di ammissione, al giudice delegato, per lo scioglimento dei rapporti giuridici pendenti alla data di presentazione della domanda.

Secondo Assonime, lo scioglimento dei rapporti giuridici pendenti deve essere riconosciuto anche nel caso di deposito della domanda di pre-concordato, come peraltro riscontrabile dai primi orientamenti giurisprudenziali (in tal senso, Trib. Ravenna 30 dicembre 2012, Trib. Arezzo 2 ottobre 2012 e Trib. Mantova 27 settembre 2012).

Parimenti, è riconosciuto al debitore la facoltà di depositare un’istanza per la sospensione del contratto, per un periodo non superiore a 60 giorni, comunque prorogabili, seppure per una sola volta: dopo la prosecuzione del contratto al termine della predetta sospensione, non può essere più accordata una nuova sospensione, ma soltanto lo scioglimento del rapporto giuridico già oggetto di sospensione.

A questo proposito, la Circolare Assonime n. 4/2013 osserva che, nel caso in cui la natura della controprestazione non consenta la sospensione e continui ad essere effettuata, il contraente in bonis matura un credito verso il debitore in concordato, esigibile soltanto alla scadenza della sospensione.

In caso di scioglimento o sospensione del contratto pendente, la controparte matura, comunque, il diritto ad un indennizzo, pari al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento; indennizzo privo, però, della qualifica di credito prededucibile di cui all’art. 111 e ss. L.F.. L’importo in parola deve, infatti, essere soddisfatto come debito anteriore al concordato ( hirografario o privilegiato).

Sul punto, è bene osservare che, la conclusione alla quale pervenuto il legislatore appare, tuttavia, incoerente con la ratio dell’art. 111, co. 2, L.F., secondo cui sono considerati crediti prededucibili, oltre a quelli così qualificati da una disposizione normativa, “quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.

Ad ogni modo, lo scioglimento o la sospensione del contratto pendente non si estende, alla clausola compromissoria eventualmente in esso presente, e non è neppure invocabile nei seguenti casi:

  • rapporto di lavoro subordinato;

  • contratto preliminare di cessione, trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei propri parenti ed affini entro il terzo grado (art. 72, c. 8, della Legge Fallimentare), qualora l’ammissione al concordato preventivo sia richiesta dal promittente venditore;

  • contratto di finanziamento di cui all’art. 2447-bis, c. 1, lett. b, c.c., relativo al patrimonio destinato allo specifico affare;

  • locazione di immobile di proprietà del debitore (art. 80, c. 1, L.F.).

 

5 giugno 2013

Sandro Cerato