Le nuove società tra professionisti e i modelli societari adottabili

Società tra professionisti: quali sono i modelli societari più convenienti, fra quelli previsti dalla legge, per questo tipo di società?

società tra professionistiDal 22 aprile 2013 (data di entrata in vigore del relativo regolamento attuativo DM 34/2013), è possibile iscrivere nel rispettivo albo professionale, le società tra professionisti disciplinate dall’art. 10 del DL 12.11.2011 n. 183. Uno degli aspetti più importanti della disciplina in esame, concerne la differente tipologia di soci che possono partecipare a tale società professionale.

In buona sostanza, il primo tipo di soci, obbligatorio, è costituito esclusivamente dai professionisti iscritti in ordini, albi e collegi (anche in differenti sezioni), mentre il secondo tipo di soci è eventuale e può anche mancare: si tratta, in buona sostanza, di soci non professionisti che possono far parte della società sia come soci d’opera (ma solo per prestazioni tecniche), sia come soci di capitale.

Sebbene la normativa nulla dica di preciso in merito, è pacifico ritenere che, possono assumere la qualifica di soci non professionisti di investimento, anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ad ogni modo, per espressa previsione normativa, il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, rispetto ai soci non professionisti o soci di investimento, deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione causa lo scioglimento della società, che potrà essere cancellata dall’Albo professionale di appartenenza, qualora non si provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti, nel termine perentorio di sei mesi.

La citata disposizione consente a tutti i professionisti iscritti in ordini professionali di esercitare la professione, oltre che in società semplici o studi associati, anche attraverso tutti i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Si tratta, in buona sostanza, del modello societario della società di persone (società in nome collettivo, società semplici o in accomandita semplice) ovvero della società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni).

E’ altresì possibile esercitare la professione attraverso l’utilizzo della forma cooperativa: in tal caso, però, la possibilità di adottare tale modello societario, è subordinata all’esistenza di un numero minimo di soci non inferiore a tre, al fine di consentire, nel caso di voti “per teste”, che i soci professionisti esprimano la maggioranza dei due terzi nelle decisioni societarie.

Fra le società di cui al titolo VI del libro V del codice civile si annoverano, anche, le S.r.l. e S.p.a. unipersonali, introdotte nel 1993 a recepimento della direttiva Cee 89/667.

Al riguardo, però, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) ha ritenuto inammissibile la costituzione di una società professionale unipersonale, atteso che la ratio normativa sembrerebbe finalizzata a favorire l’aggregazione di più soggetti e, pertanto, il riferimento all’attività professionale “da parte dei soci” sembra escludere, di fatto, differenti interpretazioni.

Non si deve nemmeno trascurare la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) tra professionisti, previa ovviamente una modifica del relativo modello standard di statuto e di atto costitutivo.

Per poter costituire una srl semplificata tra professionisti occorrerà, pertanto, che il predetto modello standard di statuto contenga, oltre alla disciplina sostanziale tipizzata propria del negozio costitutivo della SRLS (soci fondatori soltanto persone fisiche under 35, indicazione nella denominazione sociale di SRL Semplificata, amministrazione affidata solo a uno o più soci, capitale sociale da versarsi integralmente in denaro), anche gli elementi caratterizzanti delle S.t.p. (che devono essere indicati obbligatoriamente nell’atto costitutivo proprio di tali società) tra i quali si annovera:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

  • l’indicazione, nella denominazione sociale, in qualunque modo formata, di società tra professionisti;

  • l’indicazione di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale, in linea con quanto già richiesto ai singoli professionisti iscritti in ordini e collegi.

 

Di contro, invece, non sembrerebbe possibile costituire una società tra professionisti avvalendosi della nuova Srl a capitale ridotto: la disciplina di tale prototipo societario, infatti, non è stata inserita nel codice civile, ma è prevista dall’art. 44 del D.L. 82/2012, non richiamato nella disposizione costituente le società tra professionisti.

Tuttavia, atteso che la norma delle Srl a capitale ridotto rimanda, per tutto quanto non disciplinato dalla norma di legge, alle regole di funzionamento delle S.r.l. ordinarie (art. 2463 c.c.) e delle S.r.l. semplificate (art. 2463-bis c.c.), sembrerebbe comunque legittima la costituzione di una S.r.l. a capitale ridotto tra professionisti.

Ad ogni modo, in relazione alla scelta del tipo sociale che si andrà ad adottare conseguirà, ovviamente, l’applicazione delle regole relative a ciascuna fattispecie in tema di responsabilità, di dotazione patrimoniale minima, di organi amministrativi e di controllo, nonché di redazione dei bilanci e dei libri obbligatori.

Resta comunque immutata la possibilità per i professionisti di avvalersi dei modelli societari e associativi vigenti quali associazioni professionali e società semplici tra professionisti (società tra avvocati ex art. 16, D.Lgs. n. 96/2001 o società d’ingegneria ex Legge n. 109/94): i predetti modelli societari e associativi esistenti possono, dunque, continuare l’attività senza necessità di effettuare modifiche statutarie o di adottare il prescritto regolamento attuativo, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La relazione illustrativa al citato regolamento conferma, peraltro, l’esclusione degli avvocati e dei notai della predetta normativa.

Quanto ai notai, la relazione accompagnatoria al Dm 34/2013, dispone che “lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria”.

Quanto agli avvocati, invece, l’art. 5 c. 2 della legg 247/2012, reca una delega al Governo per emanare un decreto che disciplina l’esercizio della professione forense in una forma societaria (società di persone, società di capitali o società cooperative), ma con la precisazione che i soci di tali società, potranno essere solo avvocati iscritti all’albo.

 

 

Leggi anche: Il regolamento sulle S.T.P. Società tra Professionisti

 

14 maggio 2013

Sandro Cerato