La detrazione IRPEF per le spese sanitarie per podologo, fisioterapista, logopedista, ecc.

sono detraibili ai fini IRPEF le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da operatori abilitati, anche in assenza di una specifica prescrizione medica: podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale ed educatore professionale

L’art. 15, c. 1, lett. c, del D.P.R. n.917/1986 dispone che, dall’imposta lorda in capo al contribuente, si può portare in detrazione un importo pari al 19% delle spese sanitarie sostenute, per la parte che eccede l’importo di € 129,11, sempre che le spese in parola non abbiano dato luogo, nello stesso anno, ad un rimborso da parte di terzi: le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta, quindi, soltanto se sono rimaste a carico del contribuente.

Si considerano spese sanitarie rimaste a carico del contribuente e, come tali, detraibili dall’imposta dovuta, anche quelle che sono state rimborsate al contribuente per effetto di contributi o premi di assicurazione versati per i quali lo stesso non ha potuto usufruire di alcuna deduzione dal reddito né detrazione dall’imposta. Parimenti, sono detraibili le spese sanitarie sostenute dal contribuente e che sono state a questi rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati da altro soggetto (tipicamente il datore di lavoro), a condizione che il soggetto che li ha versati non ne abbia riconosciuto la detrazione in capo al contribuente (in sede di applicazione delle ritenute), ovvero non abbia considerato tali oneri deducibili dal proprio reddito.

Con particolare riferimento alla detrazione delle spese in parola, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 19 del 1 giugno 2012) è intervenuta fornendo precise risposte a dei quesiti formulati da alcuni contribuenti.

Il primo chiarimento attiene la circostanza secondo cui è possibile beneficiare della detrazione d’imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie purché dallo scontrino (o dalla fattura appositamente richiesta) risulti chiaramente l’identità del soggetto che sostiene la spesa, ovvero la descrizione del dispositivo medico acquistato. Con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto un precedente orientamento ammettendo, alla detrazione d’imposta in commento, le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale ed educatore professionale), anche in assenza di una specifica prescrizione medica.

Ai fini della detrazione basterà, quindi, che dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario risulti la relativa figura professionale, ovvero la descrizione della prestazione sanitaria resa. Prima del chiarimento in esame, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 39/E del 2011) richiedeva, ai fini della detrazione delle spese in argomento, la relativa prescrizione medica: circa l’obbligatorietà della prestazione medica si era pronunciata, infatti, la medesima amministrazione finanziaria, con riferimento alle prestazioni rese da dietisti (C.M. del 18 maggio 2000, n. 17/E) e fisioterapisti (C.M. del 12 maggio 2000, n. 95/E).

Nella circolare in esame viene ribadita l’impossibilità di detrarre dall’imposta lorda dovuta, la spesa sostenuta per la frequentazione della palestra, anche quando le relative ricevute fiscali sono accompagnate da un certificato medico che ne prescriva la specifica attività motoria (da effettuarsi presso una palestra) finalizzata alla cura/ prevenzione di una patologia: “detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato”.

Ultimo chiarimento fornito, concerne la possibilità di detrarre la spesa sostenuta per l’acquisto di una macchina per ultrasuoni supportata dal certificato medico che ne consiglierebbe l’utilizzo. Nello specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, pur non rientrando la macchina ad ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune, il contribuente avrà comunque diritto alla detrazione qualora:

  • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta, risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;

  • sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

A tale proposito, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune. In tal caso, peraltro, il contribuente (in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni) non è tenuto a conservare la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

 

8 maggio 2013

Sandro Cerato