Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono aderire al regime fiscale di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 che prevede delle modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché delle disposizioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell'IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). A fornire ulteriori chiarimenti in merito al predetto regime fiscale agevolato è intervenuta, di recente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 9/E del 24.4.2013) precisando quanto segue.
Uno degli obblighi previsti per le associazione e società sportive (che hanno aderito al predetto regime forfettario) è quello di annotare, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato (articolo 9, comma 3, DPR 544/1999).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate assicura che la mancata adozione e tenuta del predetto modello non comporta la decadenza dai benefici fiscali: la permanenza nel regime agevolativo è subordinata, infatti, soltanto dalla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica nor