Il regime fiscale agevolato per le Associazione Sportive Dilettantistiche: i punti critici

dopo i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate puntiamo il mouse sui corretti comportamenti che devono tenere le ASD per mantenersi nei limiti previsti per godere del regime fiscale di favore previsto in Italia

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono aderire al regime fiscale di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 che prevede delle modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché delle disposizioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). A fornire ulteriori chiarimenti in merito al predetto regime fiscale agevolato è intervenuta, di recente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 9/E del 24.4.2013) precisando quanto segue.

Uno degli obblighi previsti per le associazione e società sportive (che hanno aderito al predetto regime forfettario) è quello di annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato (articolo 9, comma 3, DPR 544/1999).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate assicura che la mancata adozione e tenuta del predetto modello non comporta la decadenza dai benefici fiscali: la permanenza nel regime agevolativo è subordinata, infatti, soltanto dalla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa (divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali inferiori ad euro 250.000, obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a euro 516,46). In altre parole, l’ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali, nonché altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA: soltanto in assenza della predetta documentazione, l’Ente decadrà dal predetto regime di favore.

La mancata osservanza dell’adempimento di cui trattasi (compilazione modello DM 11 febbraio 1997) comporta, comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 secondo cui “chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla legge in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni” (da euro 1.032 ad euro 7.746).

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono optare per il regime forfettario a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori ad € 250.000. Peraltro, l’articolo 25 comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore ad € 51.645,69:

  1. i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

  2. i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La disposizione agevolativa sopra richiamata è applicabile a condizione che, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli enti sportivi dilettantistici redigano “un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione” nell’ambito della quale vengono realizzati i predetti proventi.

Analogamente a quanto sopra, l’Agenzia delle entrate ha osservato che non è strettamente necessario il predetto rendiconto, qualora sia comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascun manifestazione, della relazione illustrativa: è prevista, anche in questa fattispecie, soltanto l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili (sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 7.746). Ad ogni modo, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione:

  • devono essere assoggettati a tassazione (analogamente a quanto espressamente previsto per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali) con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3 per cento;

  • concorrono alla determinazione dell’importo limite di € 250.000, il cui superamento implica la decadenza dai benefici fiscali previsti, nonché l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

Ultimo chiarimento attiene alla causa di decadenza dall’agevolazione per assenza di democraticità all’interno della struttura dell’Ente stesso. Si rammenta, infatti, che, a norma dell’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio, nonché il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. Da tempo è stato chiarito, anche dalla stessa Amministrazione finanziaria (C.M n. 21/E del 2003), che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle predette clausole, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad essi riservato: le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.

Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria assicura che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità. Ad ogni modo, la clausola della democraticità (che deve essere presente nello statuto) si intende violata, allorquando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria. Ciò si verifica, secondo l’Amministrazione Finanziaria, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali:

  • la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

  • la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;

  • l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc..

 

10 maggio 2013

Sandro Cerato