Visto di conformità necessario per compensare crediti IVA superiori ad € 15.000

Ricordiamo le modalità tramite cui è possibile utilizzare in compensazione in F24 il credito IVA eccedente la somma di euro 15.000.

L’utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti IVA ( con altri tributi e contributi) per importi superiori ad € 15.000,00 annui, comporta l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35 c. 1 lett. a del DLgs. 9.7.97 n. 241, da parte di un soggetto abilitato. L’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale non si applica, invece, in relazione:

  • alle richieste di rimborso dei crediti IVA, sia annuali che infrannuali;

  • alle compensazioni nel modello F24 di crediti IVA annuali per un importo non superiore a € 15.000,00 annui

  • alle compensazioni di crediti IVA annuali o periodici con i versamenti dovuti a titolo di IVA (c.d. compensazioni “interne” o “verticali”).

 

Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Sono parimenti autorizzati al rilascio del visto di conformità, i soggetti iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in Giurisprudenza o Economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.

Il visto di conformità non può, quindi, essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (i.e. altri soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale, dottori agronomi e dottori forestali).

Si rammenta, al riguardo, che, il Consiglio di Stato (sentenza 28/11/2012, n. 6028) ha ribadito (confermando la sentenza n. 33676 del 19 novembre 2010 del TAR del Lazio) che i professionisti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali non possono rilasciare il visto di conformità. Peraltro, il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA non può essere apposto dagli avvocati e dai revisori contabili, rectius revisori legali dei conti (interrogazione parlamentare n. 5-02779 fornita il 21.04.2010)

Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF imprese) devono essere iscritti in un apposito elenco informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate, in seguito alla presentazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente di una specifica comunicazione.

Tale comunicazione, da redigersi in carta libera (da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure da consegnare a mano) deve contenere i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA, ovvero il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale. Qualora il professionista eserciti l’attività nell’ambito di un’associazione professionale (studio associato), nella predetta comunicazione devono essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui fa parte: nell’apposito Elenco informatizzato, dovrà essere iscritto, però, soltanto il singolo professionista e, conseguentemente, solo questi (e non l’associazione) sarà abilitato al rilascio del visto di conformità. Alla dichiarazione sopra esposta andranno allegati, inoltre:

  • la copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80;

  • la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;

  • la dichiarazione di non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi);

  • la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Si rammenta, infine, che, in alternativa al rilascio del visto di conformità, la compensazione di crediti IVA (purché per importi superiori ad € 15.000,00) può essere effettuata se la dichiarazione annuale viene sottoscritta, oltreché dal legale rappresentante del contribuente, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. (Collegio Sindacale, Revisore legale o Società di Revisione).

La sottoscrizione da parte dei predetti soggetti comporta, infatti, l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. (ex art. 10, comma 7, DL 78/2009), ovvero dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità. Peraltro, per tali soggetti, non è necessaria la comunicazione preventiva alle Direzioni regionali e la stipulazione della apposita polizza assicurativa (C. M. n.57/E/2009).

 

28 febbraio 2013

Sandro Cerato