Fatti accaduti dopo la fine dell’esercizio: contabilizzazione ed esposizione in bilancio

Un corposo approfondimento sulla corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio dei fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio che tuttavia hanno rilevanza per il bilancio in chiusura.

Nella chiusura del bilancio d’esercizio occorre considerare non soltanto le rilevazioni contabili dei fatti accaduti entro il 31 dicembre, ma in presenza di alcune circostanze, possono assumere rilevanza anche quei fatti verificatisi dopo tale data.

Fatti accaduti dopo la fine dell’esercizio – Premessa

Considerando lo sfasamento temporale esistente tra la chiusura dell’esercizio (31/12) e la redazione del bilancio è necessario verificare la necessità di considerare rilevanti:

  • solo i fatti o eventi che si realizzano prima della chiusura dell’esercizio;
  • solo quelli di cui si ha conoscenza entro il medesimo termine.

Ad esempio, occorre considerare se ai fini di una svalutazione del credito va tenuto conto di un fallimento del cliente:

  • se lo stesso è intervenuto nel mese di dicembre ed è stato conosciuto entro lo stesso termine;
    oppure
  • se lo stesso è intervenuto nel mese di dicembre, ma di ciò si è avuta conoscenza solo dopo tale termine;
    oppure
  • se lo stesso è intervenuto (ed è stato conosciuto) dopo il 31 dicembre, ma prima dell’approvazione del bilancio.

Il principio di competenza

Ai sensi del primo comma, n. 3) dell’art. 2423-bis del c.c., nella redazione del bilancio

“si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”.

In sostanza l’art. 2423-bis del codice civile impone al redattore del bilancio d’esercizio di:

  •  rilevare i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, stabilendo altresì che possono indicarsi esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
Per approfondire: La corretta utilizzazione del principio di competenza

Eventi conosciuti dopo il 31/12

Secondo quanto stabilito sempre dall’art. 2423 – bis, co.1 n.4),

“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questa”,

ma ovviamente prima della data di formazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo.

Per chiarire le modalità applicative della norma occorre considerare che il richiamo al criterio di competenza sopra ricordato è da intendersi riferito non già al fatto in sé, che può dunque verificarsi sia prima che dopo il 31 dicembre, purché sia conosciuto entro la data di formazione del bilancio, quanto al componente reddituale che ne scaturisce, il quale deve invece riguardare situazioni già esistenti nell’esercizio appena chiuso e dunque di competenza del medesimo.

Fatto accaduto entro il 31/12: un esempio

Contabilità e approvazione del bilancioUn esempio potrebbe essere rappresentato da un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01/ -31/12), che in data 30/12/2012 subisce un incendio in uno stabilimento situato in un Paese estero.

Del fatto, l’organo amministrativo ne viene a conoscenza il 2/01/2013.

Nel caso riportato nell’esempio, poiché l’evento, cioè l’incendio, si è verificato nell’esercizio appena chiuso, di tale perdita bisogna tenere conto nello stesso esercizio, andando quindi ad influire direttamente sul relativo risultato economico.

Fatto accaduto dopo il 31/12: un esempio

Se, invece, l’incendio si fosse sviluppato nei primi giorni dell’anno successivo, allora la relativa perdita sarebbe stata di competenza del nuovo esercizio e gli amministratori avrebbero avuto l’obbligo, ai sensi del punto 5) del secondo comma dell’art. 2428 del codice civile, di esporre nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la natura dell’evento e le relative conseguenze finanziarie, economiche e gestionali per l’impresa.

Come rilevare l’esercizio di competenza di rischi e perdite

In sostanza, al fine di individuare l’esercizio di competenza dei rischi e delle perdite, ciò che rileva non è quando si è avuta notizia dell’evento a cui il rischio o la perdita sono connessi, ma quando l’evento si è verificato.

È rilevante
  • Quando si è venuti a conoscenza dell’evento > NO
  • Quando l’evento è verificato > SI

Eventi verificatisi dopo il 31/12

Con riferimento, in particolare, agli eventi che si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del relativo bilancio da parte dell’organo amministrativo, nel Principio contabile internazionale n. 10 dell’International Accounting Standards Board, viene precisato che gli stessi devono essere suddivisi nei seguenti due gruppi:

  1. eventi che forniscono prove di condizioni che già esistevano alla data di chiusura dell’esercizio;
  2. eventi che sono indicativi di condizioni sorte successivamente alla data di chiusura dell’esercizio.

Con riferimento ai primi, cioè a quegli eventi che forniscono informazioni utili per la determinazione di ammontari relativi a condizioni che già esistevano alla data di chiusura dell’esercizio, di essi bisogna tener conto direttamente nella redazione del bilancio andando a rettificare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico al fine di considerare le relative conseguenze finanziarie, patrimoniali ed economiche.

Trattasi in sostanza di fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio stesso, ma che si sono manifestati solo dopo la chiusura dell’esercizio e richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio.

Fatti che modificano il bilancio

Alcuni esempi che vengono fatti al paragrafo 9 dello IAS n. 10 sono i seguenti:

Fatti successivi da recepire in bilancio

  • la sentenza di un tribunale, successiva alla data di chiusura dell’esercizio, che conferma una passività già esistente alla data del bilancio;
  • il fallimento di un cliente avvenuto successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, evento che in genere conferma la difficile esigibilità del relativo credito già manifestatasi prima della data di chiusura del bilancio;
  • la vendita di merci dopo la data di chiusura dell’esercizio,
  • fatto che può essere indicativo del valore netto di realizzo delle stesse alla data del bilancio;
  • rottamazione di merci avvenuta nei primi mesi del nuovo esercizio a conferma dell’obsolescenza delle stesse alla data di chiusura dell’esercizio precedente;
  • liquidazione, nei primi mesi del nuovo esercizio, di un’indennità per risarcimento a fronte di un danno nel corso dell’esercizio precedente, sempreché la spettanza di tale indennità fosse già certa nel corso dell’esercizio precedente;
  • restituzione, nei primi mesi del nuovo esercizio, di merci difettose o avariate consegnate al cliente nel corso dell’esercizio precedente.
ESEMPIO 1

responsabilità del curatore fallimentareLa società Brios Srl ha chiuso il bilancio al 31/12/2012.

Nel corso del mese di gennaio 2013 è venuta a conoscenza che un creditore della stessa è stato dichiarato fallito nel mese di dicembre 2012.

Tale fatto alla data del 31/12/2012 non era conosciuto.

Occorre quindi che i valori del bilancio 2012 recepiscano il fatto accaduto, valutando il credito in relazione alla stato fallimentare del cliente.

ESEMPIO 2

La società Brios Srl ha un magazzino al 31/12/2012 valutato al costo pari a euro 500.000.

Nel mese di gennaio del 2013 la società provvede a immettere sul mercato tutte le scorte esistenti alla fine del precedente esercizio e il prezzo a cui tale operazione è effettuata è pari a euro 350.000 euro, quindi inferiore al costo della stessa merce.

Nel bilancio 2012 occorre valutare il magazzino al presumibile valore di realizzo non al costo delle merci.

ESEMPIO 3

La società Brios Srl nel gennaio 2013 in sede di trattativa con i propri dipendenti definisce e stipula un accordo con gli stessi per il riconoscimento di un premio che verrà corrisposto nei primi 4 mesi del 2013 correlato al buon andamento economico della società nel 2012.

Nel bilancio 2012 va imputato a Conto Economico il costo relativo al bonus concesso ai dipendenti (e il debito correlato).

In tutti gli esempi sopra indicati ci troviamo di fronte quindi a:

  • fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
  • fatti che nel contempo devono essere ritenuti ancora di competenza del 2012.

Quando occorre modificare il bilancio

L’evento

Un fatto interviene dopo la data di chiusura del bilancio

La conoscenza

Necessariamente tale fatto non era conosciuto alla data di chiusura contabile dell’esercizio, ma potrebbe esserlo prima che il bilancio sia redatto.

Cosa occorre verificare

Ciò che occorre considerare è se il fatto sia o meno di competenza del precedente esercizio.

Le conseguenze

Il fatto dovrà essere contabilizzato come evento dell’esercizio precedente, quindi deve trovare rappresentazione nel relativo bilancio.

Eventi di prove sorte successivamente al 31/12

Con riferimento ai secondi, invece, cioè a quegli eventi che sono indicativi di condizioni sorte successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, delle relative conseguenze finanziarie, patrimoniali ed economiche non bisogna tenere conto direttamente nella redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, ma l’organo amministrativo deve esporle nella relazione al bilancio.

Tale esposizione, tuttavia, è necessaria soltanto quando l‘evento è di importanza tale per cui la sua mancata evidenziazione non permetterebbe al lettore del bilancio di effettuare valutazioni e prendere decisioni appropriate.

EVENTO SUCCESSIVO AL 31/12 – Rilevante importanza 

La mancata indicazione è di ostacolo a valutazioni

Obbligo di indicazione in nota o nella relazione

Fatti da non recepire nel bilancio

Fatti successivi al 31/12, da non recepire in bilancio, ma di cui occorre dare adeguata informazione (in nota integrativa o nella relazione sulla gestione)

Come esempi di tali eventi, sempre nello IAS n. 10 (paragrafi 11 e 21) vengono fatti, tra gli altri, i seguenti due casi:

  • il primo riguarda la riduzione, avvenuta successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, del valore di mercato di investimenti;
  • il secondo riguarda, invece, l’incendio di uno stabilimento di produzione, anch’esso avvenuto dopo la data di chiusura dell’esercizio.

Con riferimento al caso di cui sopra della riduzione del valore di mercato di investimenti, si ritiene che potrebbe essere, ad esempio, il caso di un investimento in azioni quotate di un’impresa farmaceutica il cui principale prodotto viene ritirato dal mercato nel mese di gennaio del nuovo esercizio, in quanto scoperto dannoso per la salute.

Altri esempi si ritiene che possano essere i seguenti:

  • fallimento di un cliente, nei confronti del quale si vanta una rilevante posizione creditoria, avvenuto successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, ad esempio per un’alluvione avvenuta nel nuovo esercizio, cliente che per altro non sarebbe fallito se non ci fosse stata tale catastrofe naturale;
  • importanti quantitativi di merci divenute obsolete successivamente alla data di chiusura dell’esercizio in conseguenza del lancio, nel nuovo esercizio, di un nuovo prodotto innovativo da parte di un

A fronte dei due eventi di cui sopra, pertanto nessun accantonamento deve essere fatto a fondi per rischi e oneri, ma l’organo amministrativo dovrà esporre, nella relazione sulla gestione, la natura di tali accadimenti, i loro eventuali risvolti gestionali, nonché gli effetti degli stessi sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Tra gli eventi che sono indicativi di condizioni sorte successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, lo IAS n. 10 (paragrafi 12 e 13) fa rientrare anche le distribuzioni straordinarie di utili deliberate successivamente alla data cui si riferisce il bilancio.

PC 29 fatti rilevanti

Le modalità di rilevazione in bilancio dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono state oggetto di trattazione specifica anche nel paragrafo E. del Principio contabile n. 29 del CNDC e del CNR

A tal proposito viene affermato che i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nel bilancio, con conseguente modifica dei valori delle attività e delle passività e, si ritiene, del conto economico, sono soltanto quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio (nello stesso senso anche il paragrafo 5.3. del Principio contabile n. 30 del CNDC e del CNR).

PC 29 fatti da recepire in bilancio

A tale riguardo vengono fatti i seguenti esempi:

  • la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
  • il fallimento di un cliente dopo la data di chiusura dell’esercizio, a conferma della situazione di perdita del credito già esistente alla data del bilancio;
  • la vendita, nel nuovo esercizio e a prezzi inferiori rispetto al costo, di beni giacenti a magazzino al termine dell’esercizio, come indicazione di un minor valore di realizzo alla data del bilancio;
  • la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di un’attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un’attività ceduta prima della fine dell’esercizio;
  • la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere ai dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
  • la scoperta, dopo la chiusura dell’esercizio, di un errore o di una frode avvenuti prima della chiusura dell’esercizio.

Fatti intervenuti prima dell’approvazione del bilancio

Nel caso in cui non sia determinabile l’effetto sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico dei fatti di cui sopra, al paragrafo E. II. a. del Principio contabile n. 29 è comunque affermato che se ne deve dare informazione nella nota integrativa.

Se i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nel bilancio si verificano tra la data di predisposizione del bilancio da parte dell’organo amministrativo e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, al paragrafo E. II. a. del Principio contabile n. 29 è affermato che gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio.

Fatto intervenuto dopo il 31/12

ma prima della predisposizione della bozza di bilancio ⇒ Gli amministratori devono aggiornare il progetto di bilancio

Fatto intervenuto dopo il 31/12

tra la predisposizione del bilancio e l’approvazione ⇒ Amministratori devono modificare il progetto di bilancio

La data di presentazione del bilancio

Per data di predisposizione del bilancio da parte dell’organo amministrativo si deve intendere la data in cui il consiglio di amministrazione si è riunito per redigere la bozza di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci (nello stesso senso il paragrafo 5.2 del Principio contabile n. 26 del CNDC e del CNR).

In presenza di un amministratore unico si deve fare riferimento alla data in cui lo stesso ha redatto la predetta bozza di bilancio.

Data predisposizione del bilancio
In presenza di Consiglio di Amministrazione In presenza di Amministratore Unico
La data in cui il consiglio di amministrazione si è riunito per redigere la bozza di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci  La data in cui l’amministratore ha redatto la predetta bozza di bilancio

Indicazioni in nota integrativa

Nella nota integrativa vanno indicate tutte le informazioni per i fatti 2013. Anche se intervenuti dopo il 31/12/2012; fatti ed eventi rilevanti non troveranno spazio nello stato patrimoniale e nel conto economico, ma dovranno essere illustrati nella nota integrativa.

ESEMPIO 1

La società Brios srl subisce un incendio nel 2013 che distrugge praticamente per intero un impianto produttivo funzionante e fino a quel momento utilizzato nell’esercizio dell’attività. Al 31 dicembre l’impianto era perfettamente funzionante e non aveva subito alcun danno.

ESEMPIO 2

Brios srl detiene un ingente quantità di titoli azionari.

Gli stessi nel mese di gennaio 2013 subiscono un forte deprezzamento che riduce sensibilmente il loro valore rispetto a quello posseduto dagli stessi alla fine dell’esercizio 2012.

ESEMPIO 3

Brios srl ha contabilizzato al 31 dicembre 2012 un credito di euro 150 mila sorto in valuta estera convertito poi al tasso di cambio in essere alla fine dell’anno. La valuta estera in questione subisce un forte deprezzamento nel gennaio 2013 con la conseguente erosione dell’importo del credito di Alfa.

Tutti tali fatti intervengono quindi nel 2013 e non possono nemmeno essere considerati di competenza dell’esercizio precedente: per tali motivi in questi casi non è necessario apportare alcuna variazione alle poste del bilancio.

Quindi:

  • l’impianto distrutto dall’incendio dovrà rimanere iscritto nel bilancio 2012 per il suo valore originario;
  • i titoli dovranno tenere conto del valore di mercato precedente alla loro perdita di valore intervenuta nel 2013;
  • il credito dovrà essere valutato in base al cambio esistente al 31/12.

Il fatto che tale situazioni non debbano comportare una modifica diretta ai valori di bilanci non significa che gli stessi non debbano però trovare un’idonea evidenziazione. Gli stessi devono infatti essere opportunamente indicati in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, in quanto sono in grado di produrre nel 2013 una variazione consistente delle poste patrimoniali espresse alla fine del precedente esercizio.

Chiaramente ciò deve avvenire qualora tali variazioni siano rilevanti e/o straordinarie e non invece non significative.

Lo scopo di tale informazione è quella di permettere ai lettori di bilancio di avere la massima chiarezza e correttezza della situazione della società, che nonostante i dati di bilancio, potrebbe necessitare anche di ottenere queste ulteriori informazioni.

Nella nota integrativa, in particolare, occorre indicare:

  • la natura e la descrizione del fatto intervenuto;
  • per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria dell’impresa;
  • oppure la dichiarazione che l’effetto non risulta determinabile.

ESEMPIO 4 

Alfa srl nel mese di gennaio 2013 decide di dismettere un ramo aziendale, in quanto è pronta a cogliere una buona prospettiva offerta sul punto dal mercato.

Sia le decisioni a riguardo che l’atto di cessione intervengono nel corso del 2013, quindi correttamente si decide di non dare alcuna evidenza numerica nello stato patrimoniale e nel conto economico 2012 di tale operazione.

La portata della stessa è però tale da obbligare Alfa srl a indicare nella nota integrativa e/o nella relazione di gestione:

  • i motivi e le giustificazioni che consigliano di intraprendere tale strada;
  • la descrizione degli effetti giuridici e sostanziali dell’operazione;
  • la descrizione degli aspetti economici della stessa con l’impatto finanziario e patrimoniale che comporterà sui propri bilanci.

P.C. n. 29 – Fatti da indicare in nota integrativa

Fatti successivi da non recepire in bilancio, ma di cui occorre dare adeguata informazione (in nota integrativa o nella relazione sulla gestione)

Con riferimento a tali fatti nel Principio contabile n. 29 vengono proposti, tra gli altri, i seguenti esempi:

  • la diminuzione del valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, se tali riduzioni riflettono condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
  • la distruzione di impianti, macchinari o merci in seguito a incendi, inondazioni o altre calamità naturali avvenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio;
  • la perdita derivante dalla variazione, successivamente alla chiusura dell’esercizio, delle parità di cambio con valute estere;
  • l’annuncio o l’avvio di piani di ristrutturazione aziendale;
  • significativi contenziosi sorti dopo la chiusura dell’esercizio;
  • l’assunzione, dopo la chiusura dell’esercizio, di rilevanti impegni contrattuali.

Fatti indicati nella relazione e in nota

Sempre al paragrafo E. del Principio contabile n. 29 è affermato che se i fatti di cui sopra vengono illustrati nella relazione sulla gestione quali “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, di cui all’art. 2428, comma 2, punto 5), del c.c., nella nota integrativa è comunque necessario effettuare un richiamo all’illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

Fatti da illustrare in sede di assemblea

Se i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che non devono essere recepiti nel bilancio si verificano tra la data di predisposizione del bilancio da parte dell’organo amministrativo e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, si ritiene che gli amministratori debbano opportunamente illustrarli in sede di assemblea di approvazione del bilancio (senza necessità di modificare il progetto di bilancio).

Fatti modificativi del bilancio

Come già prima riportato, se i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nel bilancio si verificano tra la data di predisposizione del bilancio da parte dell’organo amministrativo e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci , al paragrafo E. II. a. del Principio contabile n. 29, è affermato che gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio (invece di limitarsi a riferire tali eventi ai soci durante l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio).

La disciplina fiscale

Dal punto di vista fiscale l’art. 109 del Tuir stabilisce che i proventi e gli oneri concorrono alla determinazione del reddito dell’esercizio di competenza.

La competenza fiscale dei componenti reddituali richiede poi che essi siano dotati dei requisiti di:

  • certezza;
  • determinabilità oggettiva.

In particolare tali elementi devono sussistere al 31 dicembre, il che significa che:

  • ciò che accade successivamente può solo confermare situazioni già in atto a fine esercizio;
  • i fatti che si verificano dopo il 31 dicembre, anche se civilisticamente richiedono
    lo stanziamento di oneri nel bilancio dell’esercizio precedente in quanto riferiti a situazioni già esistenti alla data di chiusura, non sono produttivi di componenti reddituali deducibili dal reddito (ovvero imponibili).

Riepilogando:

EVENTO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE

Verificatosi entro il 31 dicembre ma conosciuto dopo tale data

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12

Rilevante

REDDITO D’IMPRESA

Rilevante già per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

Esempi:

  •  Costi di acquisto di beni spediti o di servizi ultimati entro il 31/12, con prezzi già determinati tra le parti, la cui fattura è pervenuta successivamente.
  • Indennizzo assicurativo per un danno subito nell’esercizio liquidato (e dunque certo) entro il 31/12, ma conosciuto nei primi mesi dell’anno successivo.
EVENTO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE

Verificatosi dopo il 31 dicembre e inerente a situazioni già in essere al 31 dicembre

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12

Rilevante

Esempi:

  • Fallimento del debitore con sentenza post 31/12: conferma situazione di insolvenza e rileva ai fini della svalutazione nel bilancio al 31/12. Efficacia quale procedura concorsuale per la deduzione fiscale solo nell’anno
  • Sentenza emessa dopo il 31/12 (o transazione sottoscritta con la controparte dopo la stessa data) su contenzioso in essere: l’accantonamento in bilancio al 31/12 riflette l’importo definitivo, ma deduzione fiscale (certezza dell’onere) solo dall’anno
  • Accordo aziendale per integrazione retribuzioni relative all’esercizio precedente: rilevante civilisticamente, ma deducibile fiscalmente solo dall’anno
  • Resi su vendite ricevuti dopo il 31/12: stanziamento in rettifica dei ricavi nel bilancio al 31/12; rilevanza fiscale solo nel successivo periodo d’imposta.
  • Definizione, dopo il 31/12, di un indennizzo (assicurativo o contrattuale) per un danno verificatosi entro tale data; l’indennizzo va incluso civilisticamente nel bilancio precedente (in correlazione agli oneri iscritti a fronte del danno). Fiscalmente il provento è da imputare all’esercizio
  • Minor prezzo di realizzo di beni o partecipazioni vendute entro il 31/12, derivante da accordi presi dopo tale data; va rettificato il bilancio al 31/12, ma

fiscalmente le differenze si riflettono nell’esercizio successivo

EVENTO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE

Verificatosi dopo il 31 dicembre indicativo di situazioni sorte nel nuovo esercizio

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12

Non rilevante (proventi ed oneri)

REDDITO D’IMPRESA

Rilevante solo nell’esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre

Esempi:

  • Distruzione accidentale di beni aziendali (compresi furti e incendi).
  • Riduzione del valore di titoli, merci o valute causato dall’andamento delle quotazioni sui
  • Provvedimento normativo che accresce gli oneri per l’impresa con effetto dal nuovo esercizio.
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Antonio Gigliotti

Marzo 2013

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