La rilevanza fiscale dei fatti intervenuti dopo la data di bilancio ma che esprimono una condizione già esistente alla data di riferimento dello stesso, non è ancora chiara e dovrà essere esaminata caso per caso.
L’Agenzia delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora addivenuti ad una conclusione convergente determinando uno stato di incertezza nei rapporti tra contribuente e fisco.
IL MOMENTO DI RILEVAZIONE CONTABILE DEI FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI BILANCIO
Il principio contabile OIC 29 distingue 3 tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e per ciascuno di essi ne disciplina il trattamento contabile.
In particolare è previsto che, devono essere rilevati in bilancio i fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
Ne sono esempi i seguenti accadimenti:
- la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
- la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.
I fatti diversi da quelli esposti sopra non devono essere recepiti in bilancio e se rilevanti devono essere adeguatamente citati in Nota Integrativa al fine della informativa che deve essere correttamente fornita dal bilancio.
Fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da indicare in Nota Integrativa
Il paragrafo 63 dell’OIC dà indicazione dei fatti intervenuti dopo la data di bilancio che devono essere indicati nella Nota Integrativa ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22 quater) cod. civ.:
- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
- annuncio di un piano di dismissioni di importanti