La perdita del capitale sociale e adempimenti degli amministratori in pendenza di procedura concorsuale

Esistono obblighi per gli amministratori di una società che si trova già in fase di procedura concorsuale se il capitale si erode sotto i livelli minimi previsti dalla legge?

Le norme poste dal Codice civile a tutela del capitale sociale impongono agli amministratori un costante monitoraggio delle perdite conseguite al fine di assicurare un tempestivo intervento dei soci per il ripianamento delle stesse e l’eventuale ricostituzione del capitale sociale.

 

Liquidazione di una società

In particolare, la riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite superiori a 1/3 dello stesso, senza che l’assemblea provveda a ricostituirlo, dà luogo ad una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. e la società va posta in liquidazione.

Al verificarsi di tale ipotesi, gli amministratori devono:

  • accertare il verificarsi della causa di scioglimento,
  • depositare presso il Registro delle imprese una dichiarazione con cui danno pubblicità dell’avvenuto verificarsi della causa di scioglimento,
  • ovvero convocare senza indugio l’assemblea per la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei poteri conferiti agli stessi.

 

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito

Nel caso in cui le perdite siano di importo tale per cui i soci non possono, o non vogliono, procedere alla loro copertura, l’istanza di fallimento in proprio rappresenta la conclusione inevitabile dell’attività, con conseguente esigenza di assicurare un’equa partecipazione dei creditori sociali alla liquidazione dell’attivo.

Tuttavia, per evitare che la crisi dell’impresa sfoci necessariamente in un fallimento, il legislatore fallimentare ha previsto alcuni istituti di risoluzione della crisi (alternativi al fallimento) designati per assicurare una migliore soddisfazione dei creditori, tra i quali il concordato preventivo, di cui all’art. 160 L.F., ovvero gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F..

Peraltro, per rendere ancora più snello e rapido l’iter di approvazione delle suddette procedure, il nuovo art. 182-sexies L.F., introdotto dall’art. 33 del D.L. 83/2012, ha previsto la temporanea inapplicabilità delle norme disciplinanti la riduzione del capitale sociale per perdite, limitatamente al periodo necessario all’omologazione delle domande di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

Nello specifico, la novellata disposizione prescrive che, nei confronti del debitore che ha presentato il ricorso per concordato preventivo od una delle predette istanze riguardanti l’accordo di ristrutturazione delle passività, operano alcune particolari regole di natura civilistica:

  • sino alla data di deposito della domanda di tali atti, continua ad esplicare i propri effetti l’art. 2486 c.c., inerente i poteri degli amministratori conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento;

  • successivamente, dal momento della domanda, e fino all’omologazione, non sono applicabili le disposizioni civilistiche riguardanti, in buona sostanza, la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenze di perdite, o la diminuzione dello stesso al di sotto del minimo legale delle società di capitali. Analogamente, non opera, per il medesimo periodo, la corrispondente disciplina relativa alle cause di scioglimento.

 

I corrispondenti obblighi di ricapitalizzazione sono, pertanto, rinviati al momento dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

 

Domanda di concordato “con riserva” o “in bianco”

Sul novellato articolo 182-sexies della legge fallimentare che ha previsto, come detto, un’ipotesi di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, ovvero l’inoperatività della relativa causa di scioglimento prevista per la riduzione del capitale al di sotto del limite minimo di capitale, si è espresso di recente il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato secondo cui la sospensione dei predetti obblighi di ricapitalizzazione opera anche nel caso in cui la società depositi – presso la sezione fallimentare del Tribunale territorialmente competente – una domanda di concordato “con riserva” o “in bianco”, cioè quella domanda con cui il debitore non deposita la proposta rivolta ai creditori, ma si limita a chiedere al Tribunale l’assegnazione di un termine entro il quale depositare la proposta di concordato (supportata dalla relativa documentazione e dal piano) o un accordo di ristrutturazione dei debiti nel frattempo raggiunto con i creditori, al fine di proteggere il patrimonio sociale in pendenza delle trattative.

Ad ogni modo, ribadiscono i notai, la novellata normativa non esonera comunque l’organo amministrativo dall’obbligo di convocare l’assemblea “senza indugio” al verificarsi della perdita del capitale sociale, sicché qualunque sia la strada concretamente prescelta, gli amministratori, e in caso di loro inerzia gli organi di controllo, devono attivare la convocazione dell’assemblea.

Peraltro, attesa l’urgenza di proteggere il patrimonio sociale, il consiglio del distretto notarile attribuisce all’organo amministrativo il potere di presentare una domanda di risoluzione della crisi d’impresa (domanda di concordato o accordo di ristrutturazione dei debiti), anche prima della assemblea dei soci convocata al verificarsi della perdita del capitale sociale, qualora lo statuto non preveda diversamente, ovvero che la decisione in merito alla presentazione della domanda di concordato sia demandata esclusivamente ai soci.

Di conseguenza, qualora gli amministratori, per espressa disposizione statutaria, risultassero competenti alla presentazione della domanda di concordato, l’assemblea dei soci all’uopo convocata non deve deliberare sul punto, potendo limitarsi, se del caso, a prendere atto dell’avvenuta presentazione della domanda di concordato, ovvero dell’intenzione degli amministratori di presentarla.

Di contro, invece, se i soci si sono riservati nello statuto la decisione circa la presentazione della domanda di concordato, all’organo amministrativo sarà preclusa la presentazione della domanda di concordato prima della riunione dell’assemblea convocata a deliberare in merito. In tale ipotesi, peraltro, l’ordine del giorno dell’assemblea dovrà contenere, tra gli altri, anche il seguente punto: “autorizzazione all’organo amministrativo per procedere alla presentazione della domanda di concordato e predisposizione del proposta concordataria”.

 

14 febbraio 2013

Sandro Cerato