La Cassazione torna sulla notifica della cartella esattoriale

quando leggiamo le sentenze di Cassazione sulla notifica delle cartelle esattoriali dobbiamo prestare attenzione al fatto che la normativa di riferimento è stata cambiata nel tempo (Gian Paolo Stanizzi)

E’ stata recentemente pubblicato la sentenza in cui la Suprema Corte di Cassazione pare abbia riconosciuto alla società di riscossione la possibilità di “notificare” direttamente al contribuente la cartella esattoriale senza l’ausilio dei soggetti elencati dall’art. 26 del DPR 602/1973.

Ma una semplice ed obiettiva lettura della norma in esame (l’art. 26 del DPR 602/1973, confrontata con quanto scritto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013) porta a ritenere che, alla data odierna, non sia assolutamente possibile la notifica diretta da parte del concessionario, senza l’intermediazione dei soggetti elencati dall’articolo 26 del DPR 602/1973.

 

Innanzitutto, chi sono questi soggetti e cosa prevede la citata norma?

Così recita il citato articolo, nella versione attuale entrata in vigore il giorno 1 luglio 1999.

Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

 

E poi, cosa significa “notifica”?

Cliccando su Wikipedia (non scomodiamo nessun autore giuridico) leggiamo che “La notifica (o notificazione) è un istituto giuridico di diritto processuale. Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale, quindi una notizia qualificata. Il termine deriva dal latino notum facere, ‘rendere noto’ che è, infatti, il risultato dell’attività di notificazione.

Secondo l’art. 136 e ss. cpc. essa consta di alcuni elementi essenziali, la cui mancanza comporta la nullità insanabile dell’atto: 1. l’istanza di parte o del difensore munito di procura, o la richiesta del PM o del cancelliere, 2. il soggetto che la consegna, ovvero l’ufficiale giudiziario, 3. la relazione di notifica (essa è un atto pubblico, in cui l’ufficiale giudiziario inserisce tutti i dati del destinatario).

 

Ebbene, adesso leggiamo la sentenza, che estraggo e trascrivo nella parte che riguarda la questione della notifica:

3. Procedendo, quindi, all’esame del ricorso principale proposto da B.P., con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il capo della sentenza impugnata con cui era stata ritenuta valida la notificazione della cartella esattoriale in quanto realizzata nel pieno rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, costituente disciplina speciale e derogatoria della L. n. 990 del 1992. In particolare, secondo la prospettazione difensiva la notificazione della cartella, mancando la relata di notificazione, sarebbe inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria anche a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.

2.1. Il motivo è infondato.

La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del concessionario; mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 , è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altroadempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell’ avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708)”.

 

E’ evidente, quindi, dalla lettura della sentenza che la Suprema Corte abbia applicato per la decisione del gennaio 2013 la vecchia formulazione dell’articolo 26 il quale così recitava:

La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”.

 

La Suprema Corte doveva applicare, al contrario, nel giudizio che ha portato alla sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013, la norma dell’art. 26 del DPR 602/1973 la cui attuale formulazione non consente al concessionario la diretta spedizione della cartella esattoriale a mezzo raccomandata.

 

11 settembre 2013

Gian Paolo Stanizzi