L'art. 3, c. 16-quarter, D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha apportato sostanziali modifiche all'art. 102, co. 6 del TUIR, con riferimento al metodo di calcolo del plafond, entro il quale le spese di manutenzione ordinaria sostenute nell’esercizio sono deducibili dal reddito d’impresa. Nello specifico, è stata soppressa, all’interno dell'art. 102 co. 6 del TUIR, la parte di testo che prevede il calcolo della quota deducibile derivante dall'applicazione della percentuale del 5% al costo dei beni acquistati e ceduti nell'anno, rapportati ai giorni di possesso di ciascuno.
A seguito di tale modifica, in vigore dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L.26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/2012) sarà molto più semplice determinare la quota delle spese di manutenzione deducibili nell’anno (5%