I vizi dell'ipoteca dell'agente della riscossione

partendo da un caso di tribunale, ecco come dovrebbe essere il procedimento corretto di Equitalia per l’iscrizione di ipoteca.

La sentenza in esame concerne (CTR della Lombardia n. 45/06/12) l’annullamento di due iscrizioni ipotecarie effettuata dal concessionario della riscossione Equitalia su due distinti immobili di proprietà del contribuente.

Una prima peculiarità di questo giudizio d’appello è la riunione avanti il medesimo collegio giudicante di due impugnative distinte proposte dal concessionario della riscossione avverso le due sentenze nei giudizi di primo grado (rispettivamente avanti la CTP di Lecco e avanti la CTP di Como) in cui era stata soccombente.

In primo grado la competenza territoriale era stata individuata avanti la CTP di Lecco per quanto riguarda la prima ipoteca dacché iscritta da Equitalia Esatri concessionario per la provincia di Lecco, mentre la seconda ipoteca era stata iscritta da Equitalia Esatri concessionario per la provincia di Como.

 

In entrambi i giudizi erano stati sollevati dal contribuente i medesimi vizi da cui erano affetti il provvedimenti di iscrizione ipotecaria:

1) mancata indicazione del responsabile del procedimento;

2) mancato invio dell’intimazione ad adempiere in applicazione dell’art. 50 comma 2 DPR 602/1973;

3) mancata notifica delle cartelle esattoriali poste alla base dell’iscrizione ipotecaria;

4) mancata allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione rilasciata dalla competente conservatoria dei registri immobiliari.

 

La prima difesa di Equitalia in sede di giudizio d’appello è stata la riproposizione dell’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, respinta in primo grado, del giudice tributario a decidere su quella parte di ipoteca esattoriale emessa in funzione di asseriti crediti non tributari (nello specifico, crediti previdenziali derivanti da contribuzione INAIL).

Tale eccezione è stata accolta dalla CTR di Milano sulla base del revirement della Cassazione di cui all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 14831/2008 in materia di fermo amministrativo che

“in sede di riparto della giurisdizione, ha affermato che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati appartiene al giudice tributario solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione dei tributi”.

 

Tuttavia si fa presente che numerosi giudici di merito, non anche per evidenti fini di economia processuale (per evitare l’esponenziale moltiplicazione dei giudizi nei frequenti casi in cui in un’ipoteca esattoriale confluiscono pretese tributarie, amministrative e previdenziali) non condividono questo orientamento, ritenendosi invece competenti per ogni tipo di ipoteca del concessionario della riscossione per cui siano stati contestati vizi di forma e non di sostanza, e supportano questo approdo sulla precedente sentenza della Cassazione, sempre a Sezioni Unite, n. 3171/2008.

 

In questa sede, la Corte regolatrice aveva infatti statuito che:

“Il legislatore può, senza violare l’art. 102 cost. attribuire ai giudici tributari le controversie che riguardino atti “neutri”, cioè utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria o no) della mano pubblica. In questo quadro, la legge 248/2006 ha inserito fra gli atti elencati nell’art. 19 del D.lg. 546/1992, ed impugnabili avanti alle commissioni Tributarie: “e bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni; e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni; ciò in quanto si tratta di misure collocate all’interno nel sistema della esecuzione esattoriale, di matrice tributaristica, cui il legislatore ha ritenuto di far ricorso per facilitare la riscossione anche di entrate non tributarie. Di conseguenza, il relativo contenzioso riguarda questioni attinenti alla regolarità formale e sostanziale della misura adottata; non alla fondatezza della pretesa che ha dato luogo al provvedimento di fermo ed alla iscrizione di ipoteca (dal momento che questa fondatezza deve già essere stata accertata con atti definitivi)”.

 

Tanto precisato in ordine alla giurisdizione, trattenuta avanti a sé la controversia per quanto riguardava le cartelle tributarie sottostanti al vincolo ipotecario, la CTR di Milano, seguendo un originale percorso argomentativo in cui passa al vaglio la giurisprudenza di legittimità formatasi nel corso di questi ultimi anni in materia di fermo amministrativo (equiparato dal giudice tributario milanese in tutto e per tutto all’ipoteca), ha concluso per il rigetto del gravame proposto da Equitalia, e quindi per la conferma dell’applicabilità dell’art. 50 comma 2 DPR 602/1973.

 

L’approdo finale dell’argomentare del giudice tributario di secondo grado merita di essere integralmente trascritto:

“A conclusione di questo percorso ermeneutico – argomentativo, sembra di poter affermare che l’atto di iscrizione dell’ipoteca, in quanto esplicitamente assimilato nella sua funzione al fermo di beni mobili registrati, possa essere qualificato quale mezzo di esecuzione inserito in una procedura forzata alternativa a quella delle forme tipizzate nel titolo secondo del DPR 602/73 non dissimili da quelle dettate dal codice di rito civile.

Pertanto, le due disposizioni dettate dall’art. 50, commi 1 e 2, del DPR 602/73 vanno coordinate con quanto disposto dall’art. 77 stesso decreto, e vanno intese nel senso loro proprio che è quello, da un lato, della necessità del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni (che rende definitiva la cartella) prima dell’iscrizione dell’ipoteca, e, dall’altra, di non consentire l’inizio dell’espropriazione forzata, in cui s’inserisce l’iscrizione dell’ipoteca, se non preceduta dall’avviso contente l’intimazione ad adempiere qualora sia trascorso un anno dalla notifica delle cartelle”.

 

In breve, il principio espresso dalla CTR di Milano è che, sia nel caso si vogliano considerare l’ipoteca ed il fermo amministrativo quali istituti tipici dell’espropriazione forzata, sia nel caso li si voglia considerare quali strumenti inseriti in una “procedura alternativa” (quella appunto dell’esecuzione esattoriale”), in nessun caso possono essere considerati “atti meramente cautelari”, come invece da sempre sostiene Equitalia.

Stante la natura quindi di mezzi di espropriazione forzata, tipica ovvero atipica, il risultato finale non cambia: vi è la necessità del previo invio dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 comma 2 DPR 602/1973, pena la declaratoria di illegittimità della procedura posta in essere da Equitalia.

 

Per completezza si fa presente che la CTR di Milano, nella sentenza in commento, non si è pronunciata sugli altri 3 vizi delle ipoteche dedotti dal contribuente, dichiarando che “resta assorbita ogni altra questione di illegittimità proposta dal contribuente”.

 

20 febbraio 2013

Roberto Molteni