Compensazioni IVA: attenzione ai nuovi limiti

ricordiamo a tutti i nostri lettori che dal 2013 sono stati ridotti i limiti per la compensazione dei crediti Iva in F24: il nuovo limite per la compensazione libera è di soli € 5.000

Dal 1 gennaio 2013, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2012, prestando però adeguata attenzione alle regole previste in materia.

Infatti, fino al giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente può compensare liberamente detto credito purché la somma utilizzata in compensazione non ecceda la nuova soglia (introdotta dal DL 16/2012) di € 5.000,00.

E’ bene precisare che, il limite compensabile di € 5.000,00 – che non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con altri versamenti IVA – deve essere riferito all’anno di maturazione del credito IVA e non all’anno solare di utilizzo in compensazione e deve essere calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità.

Peraltro, ai fini del calcolo del limite di € 5.000,00, occorre tenere distinto il credito IVA annuale maturato nel 2011, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2012 (e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2013 della dichiarazione annuale relativa al 2012) dal credito IVA annuale maturato nel 2012, che emergerà dalla relativa dichiarazione IVA da presentare nel 2013.

Non si dimentichi, inoltre, che, i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2012 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2012, rimangono, comunque, spendibili in compensazione, entro la data di presentazione nel 2013 della dichiarazione annuale relativa al 2012.

Una volta raggiunto il limite di € 5.000,00 ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per compensare crediti iva eccedenti l’importo di € 15.000,00 è opportuno che la dichiarazione annuale IVA sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale: tale obbligo sorge, infatti, solo se si intende superare il suddetto limite di € 15.000,00.

E’ bene rammentare che, i contribuenti hanno tempo di presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2013, ovvero entro il 30 settembre 2013, fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione della stessa, prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per l’importo che eccede € 5.000,00.

Tuttavia, per accelerare i tempi di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione in parola “sganciandola” dalla dichiarazione unificata. In altre parole, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare “in via anticipata” la dichiarazione annuale in forma autonoma, a decorrere dall’1° Febbraio 2013, e attendere il giorno 16 marzo 2013, per utilizzare il credito emergente in compensazione, per importi che eccedono € 5.000. Tale alternativa rappresenta un importante beneficio per quei contribuenti che vantano posizioni creditorie nei confronti dell’Erario: la presentazione della dichiarazione IVA è, infatti, presupposto essenziale per poter beneficiare della compensazione del credito IVA eventualmente disponibile.

Peraltro, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA 2013 in forma autonoma entro il prossimo mese di febbraio, sono esonerati dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA 2013 relativa al 2012. Quest’ultimo adempimento dichiarativo, come noto, è dovuto in sostituzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, abrogato dall’art. 11 del DPR n. 435/2001, a partire dal periodo d’imposta 2002, al fine di uniformare la normativa IVA nazionale a quella comunitaria.

Oltre alla limitazione di importo, il credito Iva compensabile dal 1 gennaio 2013 è soggetto ad altre limitazioni. Infatti, la cd. Compensazione ‘‘orizzontale’’ (i.e. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) è infatti vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Per quanto riguarda la categoria dei crediti e debiti interessati dalla limitazione in esame, l’ Agenzia delle Entrate (C.M. n.13/E/2011) ha chiarito che sia i crediti compensabili che i debiti iscritti a ruolo devono riferirsi ad imposte erariali quali, ad esempio, le imposte dirette, l’IVA, le altre imposte indirette (compresa l’imposta di registro anche se si tratta di un’imposta il cui versamento sino ad oggi non può essere effettuato utilizzando il Modello F24), l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti (comunali e regionali), nonché le ritenute alla fonte (relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili).

Al contrario, invece, non fanno scattare la preclusione in parola, i contributi di qualsiasi natura quali quelli previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata) i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i tributi locali (IMU, TARES), le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta (anche se indicate nella sezione “erario” del modello F24), nonché le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (i.e. per violazioni al Codice della strada).

Quanto, poi, alle condizioni ostative alla compensazione, quest’ultime sono riassumibili nella presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di importo superiore a € 1.500,00, per i quali sia scaduto il relativo termine di pagamento. Per la determinazione della soglia di € 1.500,00, al raggiungimento della quale scatta il divieto di compensazione, si deve far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario e considerare gli importi comprensivi non solo delle imposte, ma, anche, degli interessi e di tutti gli accessori. L’inosservanza della prescrizione in parola determina l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, nella misura del 50% dei debiti iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, nel limite di quanto indebitamente compensato dal contribuente.

 

21 gennaio 2013

Sandro Cerato