Le ferie residue e non godute a fine esercizio: la corretta rilevazione contabile

Uno dei movimenti contabili da registrare a fine anno solare è quello relativo alle ferie maturate e non godute da parte dei dipendenti; una guida alla corretta contabilizzazione.

Registrazione contabile ferie residue

Il diritto alle ferie annuali è un diritto costituzionalmente sancito ispirato da ragioni di ordine pubblico che sostanzialmente traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica e dello stato di salute del cittadino: così prescrive, infatti, l’art. 32 della nostra costituzione.

Il periodo minimo di ferie è stabilito in almeno quattro settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie (art. 2, c. 2 D.lgs. 66/2003). Ad ogni modo, in assenza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, il periodo di ferie deve essere goduto:

  • per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;

  • per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

 

Fermo restando quanto appena esposto in merito alla fruizione delle ferie, spesso accade che, per esigenze di carattere prevalentemente produttivo e/o organizzativo, il dipendente non riesca a fruire delle ferie annuali, entro il termine dell’esercizio sociale. In tale fattispecie, il corrispettivo delle ferie maturate e non godute deve essere accantonato in bilancio nel rispetto del principio di competenza, posto che la maturazione di tale componente reddituale si forma in diretta proporzione al tempo, ovvero è commisurato alla durata di lavoro effettivamente prestato: le ferie maturano, infatti, durante un periodo di dodici mesi, così come espressamente stabilito dalla legge.

ferie non goduteIl principio della competenza – che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento (art. 2423-bis c. 1 n. 3 c.c.) – prescrive, pertanto, che il costo del personale sostenuto dall’azienda debba includere, nel suo ammontare complessivo, anche il periodo di ferie retribuito individuato, come detto, in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali: a fine esercizio si dovrà, dunque, procedere all’iscrizione in bilancio dell’ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate e non ancora fruite, atteso che l’onere relativo alle ferie non godute deve essere interamente imputato all’esercizio (o periodo d’imposta) in cui le medesime maturano e non a quello in cui sono effettivamente fruite dal lavoratore.

L’ammontare delle ferie non godute è determinato, oltre che dall’onere relativo alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie, anche dagli altri oneri accessori che partecipano alla determinazione del costo del fattore lavoro, ovvero dall’ammontare dei contributi previdenziali e assicurativi che gravano sulle retribuzioni in argomento: l’onere in parola potrà, dunque, dirsi correttamente stanziato qualora lo stesso corrisponda al costo complessivo delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, comprensivo del costo che si sarebbe dovuto corrispondere anche agli enti previdenziali e assicurativi, nell’ipotesi in cui a tale data risultasse cessato il rapporto di lavoro.

Da un punto di vista prettamente contabile le ferie non godute devono essere imputate e classificate nel Conto Economico tra “i costi per salari e stipendi”: il Principio Contabile N. 12 comprende, infatti, tra gli oneri d’esercizio inerenti al costo del personale – voce B ( salari e stipendi) del Conto Economico – anche il corrispettivo previsto per le ferie maturate, ma non usufruite. La contropartita del predetto onere iscritto in Conto economico rappresenta un debito che deve essere esposto, invece, nel passivo dello Stato Patrimoniale tra gli “Altri debiti” (il Principio Contabile OIC 19 prevede espressamente l’utilizzo della voce ‘‘D.14-Altri debiti’).

Ne consegue che, non è corretto procedere all’annotazione del corrispettivo inerente alle ‘‘ferie maturate e non godute’’ tra i ratei passivi perché non si tratta di costi a cavallo di due esercizi, ma di un onere definitivamente maturato nell’esercizio e, come tale, di competenza del medesimo.

Riassumendo, quindi, in sede di chiusura dell’esercizio, nel caso in cui il lavoratore non abbia beneficiato di tutte le ferie maturate nel corso dello stesso, l’organo amministrativo dovrà procedere alla quantificazione dei giorni di ferie effettivamente maturati e non goduti (comprensivi dell’onere contributivo e assicurativo a suo carico e a carico del dipendente) per poi procedere:

  • all’iscrizione di detto onere nel Conto Economico tra “i costi per salari e stipendi”;

  • alla rilevazione del relativo onere tra gli ‘‘altri debiti’’ (voce D.14) dello Stato Patrimoniale (utilizzando, se del caso, il conto ‘‘Debiti verso lavoratori dipendenti’’).

 

Qualora nell’esercizio sociale successivo (anno 2013), i lavoratori usufruissero delle ferie maturate ma non godute nel 2012, si dovrà soltanto procedere alla rilevazione dell’esborso finanziario e come contropartita la chiusura del predetto conto ‘‘Debiti verso dipendenti”, posto che l’onere inerente è stato correttamente contabilizzato nel conto economico nel 2012.

 

vedi anche:  Ferie residue: fruizione entro il 31 dicembre

 

21 dicembre 2012

Sandro Cerato