Statuto delle SRL semplificate: i dubbi sulla sua modificabilità

Per accedere ai benefici ed agli sconti in sede di costituzione di una nuova Srl semplificata è necessario utilizzare lo statuto standard oppure si possono apportare correttivi?

srl semplificataCome già commentato su queste colonne, l’art. 3, c. 1, del D.L. n. 1/2012 ha previsto, nel diritto societario nazionale, la possibilità di costituire un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, ovvero la Srl semplificata che si rivolge sostanzialmente ad una platea di soggetti con determinate caratteristiche.

Nello specifico, la Srl semplificata – che si affianca alla Srl tradizionale e alla nuova Srl a capitale ridotto (introdotta dal DL 83/2012) – può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

La costituzione di questo tipo di società deve avvenire necessariamente per atto pubblico, in conformità del modello standard di statuto, pubblicato in data 14 agosto 2012 in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore dal 29 agosto 2012.

Tuttavia, decorsi diversi mesi dalla sua istituzione numerosi sono ancora i dubbi interpretativi in merito a tale modello societario: non è ancora stata chiarito, infatti, se il predetto modello standard di statuto e di atto costitutivo, possa essere integrato o modificato per tutti i temi non regolamentati dallo stesso quali, ad esempio, la previsione di clausole di intrasferibilità.

Ricordiamo, a tale proposito, che il predetto atto costitutivo deve necessariamente disciplinare, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2463-bis c.c., i seguenti contenuti sostanziali:

  • la previsione secondo cui la Srl semplificata può essere costituita solo da persone fisiche under 35 con l’effetto che è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l’eventuale atto di trasferimento;

  • nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata;

  • l’amministrazione della società spetta necessariamente a uno o più soci;

  • il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro e deve essere versato integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società.

 

A ciò si aggiunga che, solo l’adozione del predetto modello standard di statuto riconosce ai soci fondatori, così come previsto dall’art. 3 c. 3 del D.L. 1/2012, l’esenzione dagli oneri di costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese (diritti di bollo e di segreteria e onorari notarili).

Sulla possibilità di poter modificare l’atto costitutivo o modello standard di statuto è intervenuto, di recente, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie. Secondo il comitato dei notai, il modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della S.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi:

  • non modificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista;

  • modificabile in relazione alle formule dell’atto pubblico proposte.

In altre parole, secondo il Comitato, il notaio rogante non potrà apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della S.r.l. semplificata – si tratta degli aspetti sostanziali appena citati (requisito soggettivo e anagrafico, denominazione sociale, amministrazione societaria) – ma potrà, invece, apportare modifiche alle formule proposte indicate nel modello standard, con le quali vengono disciplinati, appunto, gli anzidetti contenuti sostanziali.

Nel caso di specie, quindi, il comitato ritiene che le stesse possano essere modificate dal Notaio rogante il quale potrà utilizzare le forme che riterrà più opportune, discostandosi anche da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali. Secondo il comitato, infatti, le formule inserite nel modello standard tipizzato hanno il solo scopo di semplificarne la lettura tanto che risultano, in alcuni tratti, incomplete: manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante.

Inoltre, il testo standard di statuto si riferisce ad un’unica ipotesi tipo, ovvero quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni. Con il predetto autorevole chiarimento, sembrerebbe confermata la linea di pensiero secondo cui lo statuto adottabile deve essere necessariamente quello standard, quindi senza potervi introdurre null’altro. Le uniche modiche consentite potranno, quindi, riguardare solamente le formule inserite nel modello.

Di diverso avviso, invece, l’Associazione Italiana delle s.p.a. (Assonime circolare n. 29 del 30 ottobre 2012) secondo cui il modello standard di statuto e di atto costitutivo, approvato dal ministero della giustizia, può essere integrato con clausole aggiuntive che consentano di “usufruire degli spazi di autonomia propri della s.r.l., a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche delle s.r.l. semplificate”.

In altre parole, sebbene vi sia un divieto di introdurre disposizioni non previste dal modello tipizzato, Assonime ritiene preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, l’inserimento di ulteriori clausole statutarie; questo perché, il dettato letterale del DM di attuazione del predetto statuto standard, sembrerebbe riconoscere tale possibilità laddove afferma che, per quanto non regolato del modello, devono applicarsi le disposizione ordinarie “ove non derogate dalla volontà delle parti”.

 

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7 novembre 2012

Sandro Cerato