Le nuove indicazioni dell'Agenzia per l'utilizzo della scheda carburante

in quali casi è ancora necessaria la compilazione della scheda carburante per detrarre i costi e l’IVA relativi all’acquisto di carburante?

Con circolare n.42/E del 9 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni in ordine alle novità introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cd. Decreto sviluppo), in ordine alla documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva.

 

L’originario impianto normativo

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione è soggetta ad una specifica disciplina. In particolare, con l’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, è stato disposto che “con decreti del Ministro delle Finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’I.V.A. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l’operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione”.

La disciplina attuativa della c.d. Scheda carburante è stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977; successivamente il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 ha dettato specifiche norme regolamentari.

L’istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA – in quanto dalla sua regolare tenuta discende l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta. Tale previsione si collega al divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, contenuto nella medesima disposizione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

 

Il D.L. Sviluppo

La scheda carburante che si utilizza per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, miscela, gasolio, gas metano, gpl) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti passivi dell’IVA, nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, per effetto di quanto previsto dall’art. 7, c. 2, lett. p, del D.L. del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) – convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 – va parzialmente in soffitta.

Infatti, detta norma ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

In pratica, viene abolito l’obbligo di tenuta della scheda carburante nel caso in cui il contribuente utilizzi esclusivamente carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Per chi, invece, continua ad utilizzare il contante, resta in vigore la cd. scheda carburante, la cui disciplina è contenuta nel D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, fra l’altro con la Circolare n. 205/E del 12 agosto 1998.

 

Prime precisazioni

Innanzitutto, la circolare n.42/2012 precisare che le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di netting, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Come già chiarito con la circolare n. 205 del 12 agosto 1998, infatti, il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del Codice civile, “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Non è, pertanto, assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo.

 

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina

Come anticipato, la norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (i.e. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.

I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.

Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.

Naturalmente, se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.

Inoltre, considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.

Le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.

 

Documentazione delle operazioni

Pur in presenza delle modifiche apportate dal decreto legge n. 70 del 2011, è necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

 

13 novembre 2012

Roberta De Marchi