in caso di acquisto dell’impianto fotovoltaico finanziato da mutuo o contratto di leasing, come va contabilizzato l’eventuale credito garantito dal GSE finalizzato al pagamento delle rate del mutuo o del leasing?
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico può avvenire attingendo a risorse finanziarie divenienti dal capitale proprio, da mutui o ancora stipulando un contratto di locazione finanziaria.
In relazione alle ultime due modalità di finanziamento dell’investimento in immobilizzazioni, è possibile utilizzare il credito verso la Società di gestione del mercato dell’energia (GSE) a scomputo delle rate in scadenza.
Il presente intervento si occuperà proprio degli aspetti operativi e contabili connessi all’utilizzo del credito verso il GSE, finalizzati al pagamento delle rate di mutuo o di leasing.
Acquisto fotovoltaico garantito dal credito verso il GSE
Un nostro intervento apparso sul sito del Commercialista Telematico, ha tracciato il quadro operativo e contabile conseguente alla maturazione e all’incasso del contributo in conto esercizio denominato “Tariffa omnicomprensiva”, relativa al “Quinto Conto Energia”.
Si è detto che le nuove regole non hanno modificato il regime fiscale basato sulla cessione dell’energia solare con assoggettamento ad IVA, nel caso di operazioni poste in essere nell’esercizio dell’impresa e che al contributo in conto esercizio erogato, andava applicata la ritenuta alla fonte del 4 %, restando quest’ultimo irrilevante sotto il profilo IVA. Il nuovo regime di vendita dell’energia solare, introdotto dal D.M. 05/07/2012 (5° Conto Energia), stabilisce una tariffa omnicomprensiva le seguenti componenti:
- prezzo di cessione dell’energia al GSE;
- tariffa incentivante.
Il contributo per tariffa incentivante, incluso nella nuova tariffa omnicomprensiva, è dovuto per 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto ed è erogato in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. E’ appunto quest’ultimo credito che può essere portato a garanzia dei pagamenti delle rate di mutuo o di leasing finanziario stipulati per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico.
Le modalità di acquisto dell’impianto fotovoltaico
L’acquisto di un impianto fotovoltaico sconta l’IVA al 10 % ed è finanziabile mediante l’apporto di capitale proprio, mediante l’utilizzo di capitale di terzi (mutuo e leasing) o con una soluzione mista. E’ evidente che il finanziamento con l’uso del capitale proprio, non pone problemi di rimborso del capitale, che promana dalla “proprietà”; mentre nel caso di acquisto con finanziamento di terzi a medio e lungo termine, sia totale che parziale si pongono problemi connessi all’ammortamento del prestito o al pagamento delle rate di leasing finanziario, che possono trovare copertura nella cosiddetta “tariffa incentivante”, credito monetario acquisito per un periodo di 20 anni e con valore proporzionato al valore dell’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile.
Aspetti fiscali
Sulla scorta delle istruzioni del GSE, è possibile sintetizzare nella tabella che segue, le questioni relative alla fatturazione della tariffa omnicomprensiva:
PROBLEMATICHE FISCALI RELATIVE DELLA VENDITA DI ENERGIA AL GSE |
|
QUOTA DELLA CESSIONE DI ENERGIA |
TRATTAMENTO FISCALE |
Il prezzo dell’energia solare ceduta al GSE, eccedente il fabbisogno energetico del produttore | imponibile IVA (C.M. 19/07/2007 n. 46/E) |
la tariffa incentivante | esclusa da iva ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) D.P.R. n. 633/72 |
assoggettata a ritenuta d’acconto del 4 % |
L’imposta di registro e la cessione a garanzia dei crediti verso il GSE
Importante appare la questione, valevole ai fini dell’imposta di registro, connessa alla cessione a garanzia dei crediti verso il GSE, peraltro oggetto di un acceso dibattito tra ASSILEA e Agenzia delle Entrate(1).
L’ASSILEA, ha evidenziato un doppio errore dell’Agenzia, in rapporto al caso in discussione, sia perché l’imposta non sarebbe dovuta, sia perché comporta notevoli problematiche a carico delle imprese cedenti. L’Agenzia delle Entrate, replicando alla circolare n. 33/2012 dell’Associazione anzidetta, con la risoluzione n.95/E/2012, ha affermato che tali contratti sono assoggettati all’imposta proporzionale di registro nella misura dell’0,50 %.
Trattandosi di contratti a prezzo indeterminato, l’imponibile è costituito dal valore dei crediti dichiarati in via presuntiva per tutto l’arco contrattuale, salvo conguaglio finale “a debito” o “a credito” dell’imposta di registro. Secondo ASSILEA, invece, stando al disposto di cui all’art. 6 della Tariffa allegata al DPR n.131/86, l’operazione risulterebbe esclusa, essendo la garanzia prestata dal debitore e non da terzi.
Inoltre, nella locazione finanziaria, il meccanismo illustrato dalla R.M. 95/E/2012, conduce ad un’ampia discrezionalità in capo al contribuente circa la determinazione dell’ambito temporale su cui calcolare il valore presuntivo del credito con conseguenze che si riflettono sull’imposta, dovendo in questo caso considerare tanto le tempistiche contrattuali, quanto i flussi monetari che ne conseguiranno nel tempo. L’Associazione, aggiunge, l’impossibilità di gestire telematicamente l’operazione.
Aspetti contabili
La fattura per la cessione di energia
La cessione di energia al gestore della rete verrà rilevata con la fattura per la cessione di energia sottoposta ad IVA.
A partita doppia, ipotizzando una cessione di Euro 20.000 + Iva ordinaria, si avrà:
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Crediti verso clienti | A – C II 1) | 24.200,00 | |
Ricavi di vendita | CE – A1) | 20.000,00 | |
IVA a debito | P – D 12) | 4.200,00 | |
Emessa fattura per contributo relativo a tariffa incentivante energia fotovoltaica |
Il contributo in conto esercizio, per i soggetti che operano in regime d’impresa, deve essere imputato secondo il principio della competenza economica, rilevando un credito di pari ammontare verso il GSE.
Supposto che il credito per tariffa incentivante maturato per l’anno 2012 sia di 20.000 Euro avremo le appostazioni contabili che seguono.
A partita doppia rileveremo:
RILEVAZIONE DEL CREDITO PER CONTRIBUTO
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Crediti verso Ente Gestore Energia | A – C II 5) | 20.000,00 | |
Contributo in conto esercizio | CE – A 5) | 20.000,00 | |
Per rilevazione contributo per tariffa incentivante maturato nel 2012 |
All’atto dell’incasso del contributo sottoposto a ritenuta del 4 % rileveremo la seguente scrittura:
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Banca c/c | A – C IV 1) | 19.200,00 | |
Erario c/ritenute subite | A – C II 4 bis) | 800,00 | |
Crediti verso Ente Gestore Energia | A – C II 5) | 20.000,00 | |
Per incasso contributo per tariffa incentivante energia fotovoltaica |
La ritenuta subita concorrerà come credito erariale scomputabile dalle imposte dovute a titolo di IRPEF/IRES.
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico sarà effettuato sulla scorta della fattura emessa dal fornitore che comporterà la seguente rilevazione:
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Impianti | A – B II 2) | 50.000,00 | |
IVA ns/credito | A – C II 4 bis) | 5.000,00 | |
Debiti verso fornitori | P – D 7) | 55.000,00 | |
Per fattura relativa all’acquisto di un impianto fotovoltaico di 50.000 Euro + IVA 10%. |
Ipotizzando che l’investimento sia stato finanziato con l’accensione di un mutuo di pari importo, si comporranno le seguenti scritture per l’accensione del mutuo e il pagamento del debito nei confronti del fornitore dell’impianto:
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Banca c/c | A – C IV 1) | 55.000,00 | |
Mutui Passivi | P – D 4) | 55.000,00 | |
Stipulato mutuo con BANCA APULIA |
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Debiti verso fornitori | P –D 7) | 55.000,00 | |
Banca c/c | A – C IV 1) | 55.000,00 | |
Pagata fattura relativa all’acquisto di un impianto fotovoltaico di 50.000 Euro + IVA 10%. |
Per i crediti futuri verso il GSE ceduti a garanzia del rimborso del mutuo, occorre ricordare, l’obbligo di annotazione nei conti d’ordine, posto dall’art. 2427, co. 1, punto 9 del codice civile che così recita:
Art. 2427.
Contenuto della nota integrativa.
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: omiss..
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni
e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime In sostanza, il pagamento delle rate di mutuo, al netto della ritenuta del 4 %, che il GSE in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sul contributo erogato, sarà effettuato mediante bonifico del contributo, a favore della banca cessionaria dei crediti ceduti a garanzia3.
A partita doppia, si avrà:
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Mutui Passivi | P – D 4) | 4.800,00 | |
Erario c/ritenute subite | A – C II 4 bis) | 200,00 | |
Crediti verso GSE | A – C II 5) | 5.000,00 | |
Per rilevazione del bonifico per cessione del credito verso il GSE di Euro 5.000. |
A cura di Enrico Larocca
13/11/2012
NOTE
1 V. Stroppa in Crediti GSE, fisco due volte in errore, Italia Oggi del 13/11/2012, pag. 42