Il nuovo tirocinio professionale

un riassunto delle regole che normano il tirocinio professionale dopo le novità del 2012, con particolare attenzione al tirocinio svolto durante gli studi universitari

L’Art. 6 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 14 agosto 2012 ed in vigore dal giorno successivo, disciplina la materia del tirocinio professionalizzante per l’accesso alle professioni ordinicistiche, contenuta nell’articolo 3, c. 5, lett. c, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; disposizione quest’ultima modificata dall’articolo 33, co. 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 9, co. 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Al termine di questo duplice intervento legislativo è stato disposto, tra l’altro, che la durata massima del tirocinio formativo non può eccedere i 18 mesi (in luogo dei 36 mesi precedenti). Sul punto, vale la pena precisare che il Consiglio di Stato ha riconosciuto, anche ai tirocini in corso alla data del 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore della disposizione che ha ridotto da tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio), l’applicabilità del nuovo limite di durata della pratica professionale.

Fermo restando il quadro generale in materia di durata del tirocinio appena commentato, l’art. 6 del D.P.R. 137/2012 ha introdotto importanti novità in merito alle modalità di iscrizione del tirocinante nel registro dei praticanti tenuto presso il consiglio dell’ordine o del collegio. In particolare viene precisato che l’iscrizione in detto registro:

  • è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio professionale;

  • risulta essere subordinata al conseguimento della laurea o del diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata.

In deroga a tale ultima disposizione è previsto che potranno iscriversi nel registro dei tirocinanti anche quei soggetti che, pur non in possesso del titolo di studio, abbiano optato per lo svolgimento del tirocinio:

  • in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;

  • limitatamente ai primi sei mesi di pratica.

Tale possibilità è concessa, però, solo in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il M.I.U.R. e il ministro vigilante.

Si ricorda che analoga convenzione è stata stipulata nelle more della previgente normativa che prevedeva la durata del tirocinio in 36 mesi. La convenzione in parola riconosceva la possibilità che il tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili potesse essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale: era previsto, dunque, che due dei tre anni di pratica potessero essere svolti contestualmente all’ultimo biennio di studi.

Alla luce della riduzione del periodo di tirocinio operata dal legislatore, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio non è però sufficiente – per chi ha iniziato il tirocinio approfittando della precedente convenzione – il mero compimento dei 18 mesi di pratica, ma è altresì necessario:

  • che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale;

  • che dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale sia stato compiuto 1 anno di tirocinio.

Ne consegue che il tirocinio svolto in virtù della precedente convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi contestualmente al conseguimento della laurea specialistica dovendosi effettuare i restanti dodici mesi dopo il conseguimento della laurea e presso uno studio professionale.

Pertanto, tutti coloro che nelle more della predetta convenzione hanno sostenuto, ad esempio, venti dei ventiquattro mesi riconosciuti dalla convenzione, non potranno sostenere l’esame di stato, ma dovranno, comunque, effettuare 12 mesi di tirocinio al termine di conseguimento della laurea specialistica.

Dello stesso avviso anche il CNDCEC (pronto ordini del 3.08.2012 n. 204) che, in risposta di un quesito formulato dall’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Lecco, ha avuto modo di precisare che “per i tirocini contestuali agli studi non può essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio a coloro che hanno compiuto 18 mesi di pratica ma non hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale. In questo caso non è rilevante il mero dato temporale (vale a dire il compimento dei 18 mesi) ma è anche necessario che un anno di tirocinio venga compiuto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.”

Se il predetto chiarimento sembra gettare un po’ di chiarezza sulla vicenda del tirocinio svolto in convenzione, resta comunque irrisolta la questione circa il mancante riconoscimento dell’equipollenza con il tirocinio da revisore legale che, sulla base di norme comunitarie, deve durare 36 mesi. Tuttavia, al momento sembrerebbe che il Ministero dell’Economia stia valutando la fattibilità dell’ipotesi promossa dal CNDCEC. La soluzione prospettata del Consiglio è che l’esame di stato per diventare commercialista venga ritenuto valido anche per chi vuole svolgere l’attività di revisore a patto che vengano rispettati gli ulteriori 18 mesi di tirocinio. Ciò significa che, al termine dell’esame di Stato, un neo dottore commercialista abilitato dovrebbe continuare il tirocinio di revisore fino al compimento dei 36 mesi previsti per l’iscrizione nel registro dei revisori, senza dover più sostenere un nuovo esame di abilitazione.

 

29 novembre 2012

Sandro Cerato