Ingiustificati prelievi dei soci: il Fisco può presumere che siano frutto di ricavi neri

I crediti della società verso i soci per prelievi eseguiti da questi sono indice di maggiore reddito della società non contabilizzato, e parimenti l’ulteriore presunzione per cui il fatto che i soci abbiano pagato le rate di un mutuo a essi intestato è indice di maggiore reddito della società non contabilizzato…

Il Fisco può presumere che gli ingiustificati prelievi dei soci siano frutto di ricavi neri, indipendentemente dall’eventuale regolarità formale della contabilità.

 

Con sentenza n. 15236 del 12 settembre 2012 (ud. 5 luglio 2012) la Corte di Cassazione ha valutato come ricavi neri gli ingiustificati prelievi dei soci.

 

La presunzione deu verificatori

Sinteticamente, così può essere riassunta la presunzione dei verificatori: i crediti della società verso i soci per prelievi eseguiti da questi sono indice di maggiore reddito della società non contabilizzato e parimenti l’ulteriore presunzione per cui il fatto che i soci abbiano pagato le rate di un mutuo a essi intestato è indice di maggiore reddito della società non contabilizzato.

 

 

La decisione

La Corte, pur respingendo il ricorso di parte perché carente procedimentalmente, ha di fatto avallato la presunzione dell’ufficio.

Il giudice di merito ha ritenuto di dover attribuire valore di prova presuntiva ad alcune circostanze (registrazione di crediti verso i soci, ingiustificati prelievi sui conti correnti della società da parte dei soci, incongruenze dei depositi in conto corrente basati prevalentemente su assegni, sostenimento da parte dei soci del mutuo ipotecario per 245 milioni di lire), confermando per relationem il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.

 

 

Ingiustificati prelievi dei soci – Breve nota

Ricordiamo che con sentenza n. 18057 del 4 agosto 2010 (ud. del 20 maggio 2010) la Corte di Cassazione aveva già illustrato la presunzione legale in ordine ai prelevamenti.

Per quanto riguarda la contestazione relativa all’illegittimità di accertamenti analitici IVA basati su presunzioni fondate su documenti extra-contabili non afferenti a tutti i periodi di imposta, la Corte di Cassazione ha osservato che

“l’accertamento si è basato, in primo luogo e principalmente, sul riscontro della non corrispondenza fra accrediti per importi rilevanti sul conto corrente bancario intestato alla ditta P. e il volume di affari dichiarato e la contabilizzazione delle vendite. Questa discordanza ha caratterizzato tutti gli anni oggetto degli avvisi di accertamento”.

Quanto alla pretesa illegittimità della valutazione come corrispettivi

di tutte le movimentazioni bancarie la Corte rileva che,

prelievi dei soci dai conti della società

“nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. civ., sez. 5′, n. 4589 del 26 febbraio 2009). 

Specificamente in tema di accertamento dell’IVA, l’emissione di assegni da parte dell’amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari sono serviti per acquistare merci successivamente commercializzate, per poi costruire su tale prova legale i conseguenti passaggi logici, fondati sull”id quod plerumque accidit‘ e sulla presunzione legale di vendita dei beni acquistati non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività – prevista dal D.P.R. n. 633 cit., art. 53, comma 1, applicabile ‘ratione temporis’, poi sostituito dalle norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 -e, quindi, concludere che tali merci sono state rivendute dalla società con la percentuale di ricarico del 16 dicembre 2009)”.

 

Come è noto, ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.P.R. n. 600/1973, i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni bancarie/finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.

Ai fini, Iva, l’art. 51, c. 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72, dispone che i dati edelementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni bancarie/finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Una volta acquisiti i dati, l’organo procedente dovrà verificare se le movimentazioni finanziarie (attive o passive) siano coerenti o trovino riscontro nella contabilità del contribuente, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito o della base imponibile Iva, come anche, con riguardo alla persone fisiche, non siano compatibili con la complessiva capacità contributiva.

Qualora alle predette movimentazione non sia possibile dare “immediata rilevanza e concludenza ai fini dell’accertamento” l’Ufficio, “pur nell’ambito delle sue autonome valutazioni discrezionali”, interpellerà il contribuente.

Come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 32/2006,

“nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni fuori conto si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la locuzione posto a base va intesa come il riconoscimento legale dell’attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell’efficacia presuntiva che l’organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo”.

E nell’ipotesi delineata dalla Corte, se il contribuente non fornisce valide giustificazioni sui prelevamenti, l’ufficio può presumere che i prelievi siano serviti per scopi diversi (personali), proprio perché frutto di ricavi neri, indipendentemente dall’eventuale regolarità formale della contabilità.

 

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9 ottobre 2012

Gianfranco Antico