Se si sbagliano i calcoli del ravvedimento operoso si inficia la definizione

Attenzione: se il contribuente sbaglia, anche di poco, il calcolo di sanzioni ed interessi del ravvedimento operoso, rende nullo il ravvedimento stesso!

Con sentenza n.14298/2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto non perfezionato il ravvedimento operoso, per una lieve differenza sugli interessi versati.

⇒  Il parziale versamento degli interessi – anche per un mero banale errore di calcolo – inficia l’efficacia del ravvedimento.

 

Errori nel ravvedimento operoso – Breve nota

versamenti ravvedimento operosoCon questo ulteriore intervento si va consolidando la posizione della Cassazione sul punto.

Già con ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011 (ud. del 3 maggio 2011) la Corte di Cassazione aveva ritenuto pregiudizievole anche una lieve differenza tra l’importo dovuto a seguito del ravvedimento operoso e quello versato.

Infatti, il ravvedimento operoso si perfeziona mediante l’integrale osservanza degli adempimenti imposti dall’art. 13 del DLgs. n. 472/97, quindi con il pagamento delle maggiori imposte, delle sanzioni sebbene nella misura ridotta nonchè degli interessi legali.

Ove, invece, il contribuente commetta un errore nella computazione della sanzione irrogabile, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato, per cui è legittima la ripresa a tassazione delle sanzioni nella misura dovuta.

Osserva la Corte che trattasi di condizioni di perfezionamento dell’istituto, come chiaramente si evince dall’impiego dell’espressione “deve” di cui al citato comma 2, a proposito del versamento integrale della sanzione (sebbene nella misura ridotta dal comma 1) contestualmente alla regolarizzazione dell’obbligo tributario, ivi compresi gli interessi di mora.

Come appare confermato dal testuale riferimento alla condizione di perfezionamento e come del resto vuole la logica, trattandosi di ravvedimento comunque soggetto al pagamento di una ben determinata sanzione (sebbene in frazione del minimo di legge per le singole ipotesi),

“solo l’integrale – e dunque necessariamente esatto – adempimento degli obblighi predetti consente di beneficiare degli effetti dell’istituto di cui all’art. 13, D.Lgs. cit”.

 

La Corte, quindi, perviene alla conclusione che “il mancato integrale versamento dell’importo stabilito per la sanzione ridotta rileva – esso pure – alla stregua di fattispecie impediente l’efficacia dell’istituto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, con conseguente legittimità della ripresa in misura di legge (30 %) della sanzione dovuta”.

Come è noto, il ravvedimento operoso, per effetto anche delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 99 del 30 marzo 2000 e dal D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, permette al contribuente di chiudere spontaneamente le violazioni ed omissioni commesse.

L’accesso all’istituto è consentito dietro il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, agevolando così lo stesso contribuente che intende chiudere, spontaneamente, la propria posizione fiscale, con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

La regolarizzazione deve avvenire entro determinati limiti temporali e, comunque, sempre prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa, ovvero abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Ricordiamo che la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (art. 1, c. 20), ha apportato, a decorrere dal 1° febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, una serie di modifiche, qui riassunte:

 

Ravvedimento operoso
Fattispecie
Misura della sanzione ravvedimento ante legge n. 220/2010
Nuova misura della sanzione del ravvedimento

Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni – art. 13, lett. a

1/12 del minimo

1/10 del minimo

Regolarizzazione di omissioni – art. 13, lett. b

1/10 del minimo

1/8 del minimo

Violazioni sostanziali – art. 13, lett. c

1/12 del minimo

1/10 del minimo

 

 

⇒ Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, quindi, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, l’esatto pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

 

4 settembre 2012

Francesco Buetto