il nuovo DPR sulle professioni prevede molte novità per i liberi professionisti italiani; il Legislatore è intervenuto per designare un quadro di riferimento teso a chiarire, tra l’altro, tutte quelle condotte che, se accertate, potrebbero generare illecito disciplinare e comportare l’applicazione di sanzioni amministrative; oggi analizziamo la possibilità di pubblicizzare i servizi offerti e gli obblighi formativi richiesti
Al termine di un lungo processo di riforma delle professioni regolamentate, iniziato con il D.L. 138/2011 e successivamente integrato dal D.L. 1/2012, con il DPR 137 del 7 agosto 2012, il legislatore è intervenuto per designare un quadro di riferimento teso a chiarire, tra l’altro, tutte quelle condotte del professionista che, se accertate, potrebbero generare illecito disciplinare e comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.
Nello specifico, l’art. 4 del dpr 137/2012, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, lett. g) del D.L. n. 138/2011,consente al singolo professionista, ovvero all’associazione professionale o alla società tra professionisti, di promuovere l’attività professionale esercitata – con ogni mezzo (radio, televisore, internet, volantini) – purché l’attività promozionale in parola risulti funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non violi l’obbligo del segreto professionale, ovvero non risulti essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Il professionista potrà reclamizzare, oltre all’attività professionale esercitata, anche le proprie specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Ad ogni modo, nel concetto di pubblicità informativa “deve comprendersi logicamente la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti”.
In nessun caso, quindi, il professionista potrà utilizzare il veicolo pubblicitario per effettuare raffronti tra i compensi praticati e quelli applicati da altri studi o professionisti.
Il mancato rispetto della disposizione in esame, oltre ad integrare una violazione delle disposizioni del codice del consumo, costituisce illecito disciplinare. Ancora, tra gli altri obblighi a carico del professionista (art. 3, c. 5, lett. e, del DL 138/2011) vi è quello di dotarsi di apposita polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, a copertura dei danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, ivi incluse le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Sul punto, il D.P.R. 137/2012 riconosce ai professionisti interessati (esclusi, specificatamente, quelli che operano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente) un maggior termine per adempiere a tale obbligo; termine che non coincide con l’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, ovvero con il 15.08.2012.
Infatti, per permettere ai Consigli Nazionali e agli enti previdenziali dei professionisti di negoziare condizioni assicurative privilegiate a favore dei propri iscritti, il legislatore concede a quest’ultimi tempo fino al 15.08.2013 per adempiere a tale previsione; a decorrere da tale data, quindi, la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico e la sua violazione costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico.
Da ultimo, ma non meno importante, il D.P.R. 137/2012 precisa che la formazione continua del singolo professionista diverrà un obbligo imprescindibile, la cui violazione costituirà un illecito disciplinare: il professionista che non maturerà i crediti annuali previsti dagli ordini o dai collegi nazionali (e approvati dal ministero di riferimento) sarà soggetto, pertanto, ad una sanzione disciplinare certa.
Sino ad oggi, infatti, le sanzioni inflitte sono consistite prevalentemente in lettere di richiamo. Ricordiamo, a tale proposito, che le norme contenute in materia di formazione continua obbligatoria prevedono che i corsi di formazione possano essere organizzati direttamente dai vari ordini e collegi, ma anche da associazioni (tra cui rientrano di diritto i sindacati dei professionisti) o enti, previa acquisizione dell’autorizzazione dei rispettivi Consigli Nazionali e del parere vincolante del ministro vigilante.
L’assolvimento dell’obbligo formativo in parola potrà anche avvenire tramite la frequenza di corsi universitari. Tuttavia, per espressa previsione normativa, lo svolgimento della formazione continua è, comunque, subordinato all’emanazione di un regolamento – che dovrà essere predisposto dai consigli nazionali degli ordini o collegi, sempre previa acquisizione del parere favorevole del ministro vigilante – contenente i seguenti aspetti:
a) la determinazione delle modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti;
b) la individuazione dei requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
c) la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua.
13 settembre 2012
Sandro Cerato