Cedolare secca e omesso versamento: decade il regime sostitutivo?

Il contribuente che ha omesso il versamento del secondo acconto della cedolare secca può avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso?

Cedolare secca omesso versamento

Quesito:

Ho optato per la cedolare secca, ma non ho versato il secondo acconto il 30 novembre scorso; posso versarlo ora o sono destinato a decadere dal regime sostitutivo?

 

RISPOSTA

Il contribuente che ha omesso il versamento del secondo acconto della cedolare secca può avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso previsto dall’art.13 del D.Lgs. 472/97.

La Circolare n.20/E del 4 giugno 2012 al punto 2 ha precisato che l’omesso versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2011 alle date previste non preclude la possibilità di assoggettare i canoni di locazione a imposta sostitutiva.

Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell’istituto del ravvedimento c.d. operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

A tal fine devono essere utilizzati i codici tributo “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive” (1,5% fino al 31.12.2011 e 2,5% dal 01.01.2012), e “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi” (3,75%).

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto IRPEF 2011, non è comunque preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione a imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti istanza per la correzione del codice tributo indicando l’importo versato a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di acconto per la cedolare secca per il 2011.

Una volta effettuato il versamento o la correzione dell’F24, gli importi andranno indicati al rigo RB11 colonna 4 in Unico PF 2012. Alla colonna 4 del modello Unico PF 2012 va indicato l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati dal contribuente per l’anno 2011 con il Modello F24.

In pratica, nella colonna 4 rigo RB11 si deve indicare l’importo di eventuali versamenti in acconto (85%) eseguiti autonomamente con modello F24 a titolo di prima rata di acconto della cedolare secca 2011 con codice tributo 1840 e anno di riferimento 2011 e di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2011, con codice tributo 1841 e anno di riferimento 2011. L’acconto 2011 della seconda rata della cedolare secca poteva tener conto del differimento di 17 punti percentuali previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011 (acconto dovuto nella misura del 68% in luogo del 85% con cui era stata versata la prima rata). 

 

 

17 settembre 2012

Antonio Gigliotti