Con la legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183 e nel contesto di un intervento complesso diretto anche a favorire la crescita delle imprese e a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, sono state introdotte per il diritto societario alcune modifiche al sistema dei controlli e altre misure di semplificazione amministrativa. La seconda parte della circolare Assonime datata 7 marzo scorso esamina le novità in materia di trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale ed in tema di bilancio semplificato nelle Srl.
Il trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale
Procedure e formalità
Una delle misure di semplificazione introdotte dalla legge di stabilità 2012, appare di assoluta rilevanza quella sulla disciplina dell’atto di trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata sottoscritto con firma digitale, che definisce alcuni profili interpretativi del regime vigente.
In base alla nuova norma, è chiarito che l’atto di trasferimento delle quote effettuato con sottoscrizione digitale è regolato in deroga alla disciplina contenuta nell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con una firma digitale non autenticata.
Il procedimento di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata può seguire due regimi.
Il primo regime, definito dal secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile, prevede che l’atto di trasferimento venga redatto con sottoscrizione autenticata e depositato, entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Il secondo regime, introdotto dall’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che l’atto di trasferimento “può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti i