Società a Responsabilità Limitata: le misure di semplificazione

dal 2012 sono operative due importanti semplificazioni per le società a responsabilità limitata: la prima riguarda i trasferimenti di quote sociali che possono avvenire con la mera sottoscrizione digitale, la seconda i bilanci in forma semplificata per le società sprovviste di collegio sindacale

Con la legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183  sono state introdotte per il diritto societario alcune modifiche al sistema dei controlli e altre misure di semplificazione amministrativa.

La seconda parte della circolare Assonime datata 7 marzo 2012 esamina le novità in materia di trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale ed in tema di bilancio semplificato nelle Srl.

 

Il trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale

Procedure e formalità

trasferimento di partecipazioni in srlUna delle misure di semplificazione introdotte dalla legge di stabilità 2012, appare di assoluta rilevanza quella sulla disciplina dell’atto di trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata sottoscritto con firma digitale, che definisce alcuni profili interpretativi del regime vigente.

In base alla nuova norma, è chiarito che l’atto di trasferimento delle quote effettuato con sottoscrizione digitale è regolato in deroga alla disciplina contenuta nell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con una firma digitale non autenticata.

Il procedimento di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata può seguire due regimi.

Il primo regime, definito dal secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile, prevede che l’atto di trasferimento venga redatto con sottoscrizione autenticata e depositato, entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Il secondo regime, introdotto dall’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che l’atto di trasferimento “può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340”.

I soggetti abilitati a fungere da intermediari per il deposito presso il registro delle imprese sono quelli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili1.

Il secondo regime di trasferimento delle quote ha dato luogo a una questione interpretativa assai rilevante in merito alla necessità o meno dell’intervento del notaio per autenticare le firme digitali con cui l’atto viene sottoscritto dalle parti.

L’articolo 14 della legge di stabilità 2012 è intervenuto in materia precisando che l’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata redatto su supporto informatico con sottoscrizione digitale in base è disciplinato “in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all’articolo 24” del codice dell’amministrazione digitale.

Pertanto, il procedimento di formazione e deposito degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale è alternativo ed autonomo rispetto a quello previsto dall’articolo 2470 e non contempla un’autentica delle firme digitali apposte dalle parti al fine di procedere al deposito nel registro delle imprese.

La conseguenza più rilevante di questa impostazione è che non è più necessario un intervento del notaio al fine di autenticare le firme digitali dei contraenti.

In base a questa impostazione, l’atto di trasferimento deve assumere la veste di un documento informatico sottoscritto dalle parti con firma digitale non autenticata, che deve essere iscritto nel termine di trenta giorni presso il registro delle imprese, a cura dei soggetti incaricati che risultano iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In considerazione del fatto che i documenti informatici sottoscritti con firma digitale semplice non consentono di attribuire una data certa all’atto, ASSONIME pone il problema di come calcolare i trenta giorni per il deposito dell’atto.

Secondo la dottrina la soluzione deve passare dal fatto di associare alla firma digitale una valida marca temporale. L’apposizione di una marca temporale attribuisce, in ambiente informatico, una data certa all’atto e consente quindi di verificare il rispetto dei trenta giorni per il deposito.

Un’ultima questione riguarda il momento a decorrere dal quale la nuova norma trova applicazione. La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La sua natura di norma interpretativa, la quale ha un intrinseco effetto retroattivo, porta però a ritenere che di essa si debba tener conto anche prima che essa divenga una fonte del diritto.

Il bilancio semplificato nelle società a responsabilità limitata

Tra le misure di semplificazione in materia di diritto societario introdotte dalla legge di stabilità 2012, vi è anche la semplificazione degli schemi di bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata.

Secondo l’articolo 14, comma 9, della legge di stabilità 2012, a partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. È affidato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato nonché le modalità di attuazione della disciplina.

La disciplina è costruita nel senso di attribuire una mera facoltà alla società che redige il bilancio. Essa sarà quindi comunque libera di utilizzare lo schema ordinario di redazione del bilancio o eventualmente il bilancio in forma abbreviata.

Ambito di applicazione

La disposizione trova applicazione alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale.

Sicuramente essa si applica a quelle società a responsabilità limitata che non hanno nominato il collegio sindacale in quanto non rientrano nell’obbligo di nomina previsto dal’articolo 2477 del codice civile.

Si è posto, invero, il dubbio se essa trovi applicazione rispetto a quelle società a responsabilità limitata le quali abbiano nominato il collegio sindacale non per un obbligo di legge ma in via volontaria.

Secondo l’articolo 2477, infatti, le società a responsabilità limitata, pur non essendovi obbligate, possono prevedere in via statutaria la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone competenze e poteri.

In base al dato letterale secondo parte della dottrina il semplice fatto di aver nominato il collegio sindacale, tanto se in assolvimento di un obbligo quanto se usufruendo di una facoltà, esclude la possibilità per la società di usufruire del schema di bilancio semplificato. In realtà, secondo l’ufficio studi di Confindustria, la ratio del provvedimento potrebbe condurre ad una diversa soluzione.

Infatti, si può infatti prevedere la nomina di un collegio sindacale anche in società di minori dimensioni o nelle quali non vengono in rilievo particolari interessi. Si potrebbe ipotizzare quindi di attribuire alla norma che definisce l’ambito di applicazione della disciplina in esame un significato il più possibile coerente con la ratio del provvedimento. Da questa impostazione ne deriverebbe, a parere di ASSONIME, che la semplificazione in tema di bilancio trova applicazione a tutte quelle società le quali non siano obbligate alla nomina del collegio sindacale, anche se hanno nominato il collegio sindacale in via volontaria.

I rapporti con la disciplina in tema di bilancio in forma abbreviata e con l’ordinamento comunitario

L’ordinamento già contempla un modello di bilancio di esercizio a struttura semplificata che è il c. d. “bilancio in forma abbreviata” di cui all’articolo 2435bis del codice civile, il quale trova applicazione alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata di minori dimensioni.

Si tratta di quelle società le quali, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

a) 4.400.000 euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;

b) 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 50 unità di dipendenti.

Si pone quindi un problema di coordinamento e raccordo tra i due regimi semplificati di bilancio di esercizio.

È poi da considerare è che la società a responsabilità limitata rientra tra i tipi sociali cui si applicano le misure di coordinamento della IV direttiva societaria in materia di conti annuali.

Le misure di semplificazione che potranno essere adottate in sede regolamentare dovranno comunque rispettare i principi previsti da tale direttiva che regola le possibili misure di semplificazione e in particolare, tra le altre, le previsioni dell’articolo 11 per quanto riguarda lo stato patrimoniale, dell’articolo 27 per quanto riguarda il conto economico e dell’articolo 44 per quanto riguarda la nota integrativa. Si deve ricordare che la direttiva consente anche forme di semplificazione non del bilancio redatto dagli amministratori ma del bilancio che si pubblica presso il registro delle imprese (articolo 47).

7 maggio 2012

Antonino Romano

NOTE

1 La norma richiama infatti i soggetti che sono legittimati a effettuare il deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica o su supporto informatico. Essi sono individuati, dall’articolo 31, comma 2 quater, della legge n. 340/2000, negli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Con la costituzione del nuovo Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili però la competenza ad effettuare tali attività spetta ora ai soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.