La procedura di mediazione tributaria

un ripasso pratico della “nuova” modalità obbligatoria di risoluzione delle controversie tributarie di importo inferiore a 20.000 euro

Preliminarmente le condizioni di accesso alla fase giurisdizionale sono:

  • gli atti suscettibili di reclamo devono essere notificati a decorrere dal 1° aprile 2012;

  • l’entità della lite deve essere di importo non superiore ai 20.000,00 Euro; con tale somma si intendono le sole maggiori imposte contestate con l’atto impositivo e quindi al netto di interessi e sanzioni;

  • l’atto impositivo deve essere emesso dall’Agenzia delle Entrate e non da altri enti o amministrazioni.

Fatti salvi i presupposti in fatto appena esposti: il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Per il procedimento si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per il normale contenzioso tributario e precisamente le regole in materia di:

Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

L’Agenzia delle Entrate (organo destinatario del reclamo), se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, deve formulare d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

Si applicano le stesse regole previste per la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto compatibili.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Pertanto, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 D.Lgs. n. 546/1992) e della parte resistente (art. 23) decorrono dalla predetta data.

Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego.

In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

Nelle controversie aventi ad oggetto una procedura di reclamo, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del reclamo.

Parimenti, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare totalmente o parzialmente le spese tra le parti, solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione del reclamo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. In pratica, il contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento che, in termini di imposta non supera la soglia dei 20 mila euro, potrà:

a) effettuare acquiescenza rispetto alla pretesa;

b) proporre istanza di accertamento con adesione;

c) in caso di mancata definizione in adesione potrà essere proposto reclamo;

d) nel caso di mancato accordo di mediazione, proporre la controversia alla cognizione del giudice tributario;

Per converso, laddove dovesse essere proposto preliminarmente il reclamo, non potrà essere formulata istanza di accertamento con adesione. In altri termini non può verificarsi laretrocessione” da una fase contenziosa ad una fase amministrativa;

Ai fini della proposizione dell’istanza di mediazioneopera la sospensione processuale del periodo feriale che, invece, non opera in relazione alla fase amministrativa nella quale l’ufficio che esamina il reclamo procede, eventualmente, allo svolgimento di un contraddittorio con il contribuente.

Appare opportuno sottolineare che, seppure non disciplinata, è possibile che intervenga anche la sospensione della riscossione in virtù del richiamo che la circolare dell’Agenzia delle Entrate formula alla disciplina dell’autotutela. Nella sostanza, se da un punto di vista normativo la proposta di mediazione può comportare anche l’annullamento dell’atto impositivo, in tale potere è compreso anche quello di sospendere – “in via amministrativa” – la riscossione contenuta nell’atto. È questo un tema che andrà attentamente valutato in relazione al possibile esercizio del potere di autotutela rispetto al reclamo formulato dal contribuente. Infatti, considerando i tempi strettamente delineati dalla norma e considerando come l’Agenzia delle Entrate, che la trattazione del reclamo può condurre anche all’annullamento dell’atto, indirettamente tale nuovo istituto potrebbe garantire in termini più veloci l’esercizio dell’autotutela laddove ne sussistano i presupposti. In ogni caso, la sospensione della riscossione non può protrarsi oltre i termini previsti dalla legge per la definizione della procedura di reclamo e, successivamente, laddove venga instaurato il giudizio dinanzi al giudice tributario, la medesima richiesta potrà essere formulata ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.

 

17 maggio 2012

Maurizio Villani

Francesca Giorgia Romana Sannicandro