La sentenza n. 4688 del 23 marzo 2012 (ud. 14 marzo 2012) della Corte di Cassazione conferma, ancora una volta, che i movimenti bancari vanno documentati in sede di indagine finanziaria.
FATTO
La CTR della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, in relazione agli anni 2001, 2002 e 2003 aveva, invece, ritenuto fondato il ricorso del M.d.C. di L.P. & c. srl avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate di Teano rettificava il reddito ai fini Irap e Iva rilevando una maggiore percentuale di carico, l'omessa contabilizzazione di ricavi, desunti anche dalle risultanze dei controlli bancari.
In pratica, la Commissione regionale ha rilevato che l'ufficio ha fondato, con l'atto di accertamento, la rettifica del reddito solo sulla base delle movimentazioni bancarie, prescindendo dalla maggiore percentuale di carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la Suprema Corte, “le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie legittimano l'Ufficio a considerare come ricavi i versamenti e i prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare giustificazione: per poter accertare la natura di costi degli addebiti; in particolare, al fine della loro deducibilità, è necessario che il contribuente fornisca prova contraria alla rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie (Cass, 17/6/2008, n. 16341)”.
Infatti