Sanzioni tributarie definibili in via agevolata anche dopo il tentativo di adesione

Il contribuente può sempre definire le sole sanzioni tributarie, anche a seguito dell’infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, e poi proporre ricorso soltanto in relazione ai tributi contestati.

definizione agevolata delle sanzioni tributariePossono essere definite, con il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo, le sanzioni irrogate dall’Ufficio contestualmente all’accertamento dei tributi a cui si riferiscono, anche se il procedimento di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente si è concluso con esito negativo.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2012, i cui contenuti dovrebbero essere presto recepiti dalla consueta circolare diramata a seguito di tale evento.

L’articolo 23, comma 29, lettera b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato l’articolo 17 del D.Lgs. 472/1997, in base al quale, a decorrere dal 1° ottobre 2011, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto ontestuale all’avviso di accertamento o di rettifica motivato a pena di nullità.

In precedenza, l’irrogazione della sanzione, a discrezione dell’Ufficio, poteva essere non contestuale all’avviso di accertamento del tributo cui si riferiva.

Ora, invece, per effetto della predetta modifica, è divenuta obbligatoria l’irrogazione immediata della sanzione, che viene così a formare un unicum con l’avviso di accertamento, mentre scompare definitivamente l’atto di contestazione di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 472/19971 in relazione all’irrogazione di sanzioni collegate a maggiori attributi accertati con apposito avviso.

Puntualizzato quanto sopra, nel corso dell’edizione 2012 del predetto evento, è stato chiesto alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate se, a seguito dell’istanza di accertamento con adesione e del relativo contraddittorio con esito negativo, il contribuente che intenda incardinare il processo per i soli tributi, possa comunque definire soltanto le sanzioni irrogate in sede di avviso di accertamento ex articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, in base al quale è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

L’Amministrazione finanziaria ha osservato che non è prevista alcuna esclusione alla possibilità di definire in via agevolata le sole sanzioni e, quindi, ciò può avvenire anche a seguito dell’infruttuoso tentativo di adesione avviato dal contribuente, purché, come previsto dal suddetto articolo 17 del D.Lgs. 472/1997, ciò avvenga entro i termini di proposizione del ricorso.

Ne deriva che il contribuente può avviare, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 218/1997, il procedimento di adesione a seguito di notifica dell’avviso di accertamento contenente anche l’irrogazione delle relative sanzioni, interrompendo, così, il termine di sessanta giorni stabilito per il ricorso, e provocando la sospensione di ulteriori novanta giorni per il tentativo di adesione; infine, il contribuente può definire le sole sanzioni, versandone il relativo importo entro il termine di scadenza di 150 giorni (60 + 90) dalla notifica dell’atto impositivo, salvo proroga dovuta all’eventuale sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ex articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Sotto il profilo operativo, pertanto, il contribuente dovrà vagliare attentamente l’eventuale convenienza a definire, in via agevolata, le sole sanzioni, e ad impugnare l’avviso di accertamento in relazione soltanto ai tributi contestati.

Teoricamente, tale definizione non dovrebbe comportare, dal lato del processo tributario, alcuna implicita ammissione della fondatezza della pretesa impositiva azionata dal Fisco, ma, in pratica, tale circostanza si pone inevitabilmente in evidenzia ai fini della decisione finale.

 

2 aprile 2012

Alessandro Borgoglio

 

NOTE

1 L’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997, recante “Procedimento di irrogazione sanzioni”, stabilisce che “1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18 … 5. L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22. 7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3”.