Il diniego della mediazione e l'instaurazione del giudizio

cosa avverrà a seguito di una mediazione non conclusa fra Fisco e contribuente? Le regole per la corretta instaurazione del processo tributario ed i rischi relativi all’addebito delle spese di lite

Come è noto l’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserendo nel D.Lgs. n. 564/92, l’art. 17-bis, ha introdotto, il cd. reclamo/ mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il legislatore ha quindi previsto un rimedio amministrativo, da esperire obbligatoriamente, prima di adire il giudice.

Naturalmente, qualora il reclamo non venga accolto ovvero non si trovi un accordo mediazione le parti si troveranno presumibilmente davanti al giudice.

Avvalendoci delle istruzioni ministeriali – c.m. n.9 del 19 marzo 2012 – affrontiamo proprio gli aspetti legati al diniego dell’istanza e alla successiva fase di costituzione in giudizio.

 

IL DINIEGO ALL’ISTANZA

Nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, qualora la mediazione non sia stata raggiunta, l’Ufficio porta a conoscenza del contribuente il provvedimento di diniego.

Il diniego deve essere, infatti, opposto in assenza dei presupposti per procedere all’annullamento dell’atto o per concludere la mediazione.

Nel diniego vanno esposte in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria, dal momento che il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, varrà come atto di controdeduzioni.

Nel provvedimento di diniego vanno altresì descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, sia al fine di chiedere la condanna del contribuente al pagamento delle somme di cui al comma 10 dell’articolo 17-bis, sia allo scopo di illustrare al giudice i motivi in base ai quali si è ritenuto di disattendere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.

Il diniego non è impugnabile, essendo tutelato il contribuente dalla facoltà di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso.

Nel giudizio eventualmente instaurato dal contribuente, avente ad oggetto l’atto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, verrà altresì esaminato il corretto espletamento del procedimento di mediazione, anche ai fini della liquidazione delle spese ai sensi del comma 10 dello stesso art.17-bis.

Ricordiamo che gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione possono essere portati a conoscenza del contribuente nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari di cui all’art. 60 del DPR n. 600 del 1973 oppure – come è preferibile – utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) che ne assicura la conoscenza certa e in tempo reale.

Tuttavia, allo stato, gli atti del processo tributario, ivi compreso il ricorso e l’istanza di mediazione (che del ricorso assolve le funzioni), non possono essere ancora notificati tramite PEC.

 

L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

La costituzione in giudizio del contribuente

Ai sensi del comma 9 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, “decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.

Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente inizia a decorrere dal giorno successivo:

– a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;

– a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni;

– a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

 

Con riferimento alla prima delle tre ipotesi sopra elencate, il termine dei novanta giorni utili per la trattazione dell’istanza (cui non è applicabile la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre) decorre dalla data di ricevimento dell’istanza stessa da parte dell’Ufficio.

Il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale, con cui il contribuente si costituisce in giudizio, deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 22, c. 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, cui si applica la richiamata sospensione feriale trattandosi di termine relativo a un atto processuale, qual è l’atto di costituzione in giudizio.

In pratica, qualora il termine di novanta giorni previsto dal comma 9 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 venga a cadere nel periodo tra il 1° agosto e il 15 settembre, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre a partire dal 16 settembre.

Parimenti, nel caso che il diniego o l’accoglimento parziale dell’istanza siano portati a conoscenza del contribuente nel periodo di sospensione feriale, il predetto termine decorre dal 16 settembre.

Resta fermo che il ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso.

Resta ovviamente ferma la possibilità per il ricorrente di depositare, successivamente alla costituzione in giudizio, documenti e memorie, anche integrative, ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Ricordiamo che la costituzione in giudizio del contribuente realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato, in carico a colui che propone il reclamo, e che insorge al momento del deposito del reclamo nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.

 

La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione

Il contribuente che solleva eccezioni concernenti sia l’attività svolta dall’Agenzia delle entrate sia quella dell’Agente della riscossione, notificando il ricorso ad entrambi, è tenuto comunque a presentare l’istanza prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Anche in tal caso il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dal giorno successivo alla scadenza di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell’istanza o dell’atto col quale l’Agenzia, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

 

La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione cumulativa

La circolare n.9 del 19 marzo 2012 ha puntualizzato che, a fronte dell’impugnazione cumulativa proposta avverso una pluralità di atti, il valore della lite va individuato con riferimento a ciascun atto impugnato con il medesimo ricorso. Ne deriva che, per gli atti di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente è tenuto ad osservare il procedimento di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Anche nelle ipotesi di cui si tratta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio (tramite deposito dell’unico ricorso che impugna la pluralità di atti) decorre, ai sensi del comma 9 dell’articolo 17-bis, dal giorno successivo alla scadenza di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell’istanza o dell’atto col quale l’Agenzia, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

 

La costituzione in giudizio del contribuente in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione

In assenza di versamento integrale delle somme dovute ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, la mediazione non si perfeziona e l’atto originario continua a produrre effetti, con la conseguenza che il contribuente può decidere se incardinare il giudizio, depositando il ricorso presso l’Organo giurisdizionale.

In tale situazione, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorra dal giorno successivo al compimento dei novanta giorni previsti dal comma 9 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

 

La costituzione in giudizio dell’Ufficio

Verificata la costituzione in giudizio del contribuente, l’Ufficio procede a sua volta a costituirsi in giudizio, richiamando il contenuto dell’atto di diniego.

Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio del resistente decorre, a seconda dei casi, dal giorno successivo alla scadenza di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza oppure dal giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza prima del decorso dei novanta giorni.

Trattandosi di adempimento processuale, anche il termine (ordinatorio e non perentorio) per la costituzione in giudizio del resistente è soggetto alla sospensione feriale contemplata dalla legge n. 742 del 1969.

A fronte dell’eventuale mancato svolgimento preventivo della fase amministrativa della mediazione, l’inammissibilità del ricorso, ancorché “rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”(art. 17-bis, c. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992), sarà sempre eccepita dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni e coltivata in ogni grado di giudizio.

 

Le spese di giudizio

Il comma 10 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, ha previsto che “la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.

Ne consegue che, in sede di pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, la Commissione tributaria provinciale:

– condanna la parte soccombente a versare all’altra parte una somma a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione, normativamente fissata nel cinquanta per cento delle spese di giudizio; dal momento che il comma 10 dell’articolo 17-bis precisa che tale somma è “in aggiunta alle spese di giudizio”, la condanna al rimborso non trova applicazione nei casi di compensazione delle spese di lite;

– fuori dei casi di soccombenza reciproca, i Giudici possono compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza; i “giusti motivi” vanno peraltro individuati nelle ragioni che hanno indotto l’Ufficio a rigettare l’istanza di mediazione del contribuente.

 

24 marzo 2012

Francesco Buetto