E' impugnabile il diniego alla definizione del PVC

Analizziamo le regole per aderire alla definizione del P.V.C.: i termini per aderire e gli effetti di tale adesione su eventuali reati tributari contestati.

chi deve produrre il processo verbale di contestazione PVC in caso di verifica fiscaleCon sentenza n. 456 del 29 novembre 2011 la CTP di Genova ha ritenuto che rientra nel novero degli atti impugnabili la nota con la qualel’Agenzia delle Entrate, a seguito di comunicazione di adesione ai PVC inviata dal contribuente, opponga il diniego alla definizione. Infatti, tale atto è compreso nella lettera h dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, concernente i dinieghi di definizione agevolata dei rapporti fiscali.

 

Il fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 121624 del 15/04/2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate di Genova ha comunicato l’invalidità dell’istanza di adesione exart. 5-bis del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218 (adesione ai processi verbali di constatazione), ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

  • omessa indicazione dei dati previsti dall’art. 7 c. 2 dello Statuto del contribuente;

  • tempestività dell’istanza di adesione;

  • impossibilità di aderire al PVC per l’anno 2005, per prescrizione e per infondatezza della notizia di reato.

 

Il ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio, manifestando la volontà di definizione anche per l’anno 2005.

A sua volta, l’Amministrazione finanziaria ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché l’atto impugnato non è riconducibile ad alcuno degli atti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; ha quindi sostenuto l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, ed opponendosi alla definizione proposta dal contribuente per l’anno 2005.

 

La sentenza

La Commissione, innanzitutto, esamina l’eccezione preliminare dell’Agenzia resistente d’inammissibilità del ricorso, che appare infondata.

“L’atto oggetto di impugnazione è la comunicazione con la quale la medesima Agenzia ha portato a conoscenza del contribuente/ricorrente l’invalidità dell’istanza di adesione ex art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 al processo verbale di constatazione notificato in data 9/2/2011, perché non riferita a tutti gli anni d’imposta ai quali si riferisce il p.v.c. (il contribuente non ha inserito nell’istanza, infatti, l’anno 2005) e perché tardiva. Tale comunicazione ha natura di un provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata e rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera h) dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Essa risulta dunque impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie e l’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame deve essere respinta”.

 

Nel merito, i giudici ritengono che la lamentata omessa indicazione nell’atto impugnato dei dati circa il responsabile del procedimento, l’organo giurisdizionale cui proporre opposizione e le modalità di impugnazione, in violazione dell’art. 7 c. 2 dello Statuto del contribuente, che ne determinerebbero la nullità, è infondata.

“Ed infatti, la norma citata nello stabilire l’obbligo di inserire i dati sopra ricordati nell’atto che viene notificato al contribuente non prevede quale conseguenza della loro omissione la nullità dell’atto stesso e pertanto, stante il principio generale della espressa previsione dei casi di nullità, non può configurarsi e quindi pronunciarsi siffatta radicale sanzione procedurale”.

 

In ordine alla tardività dell’istanza di adesione, perché presentata il trentesimo giorno successivo a quello di consegna del processo verbale di constatazione, i giudici liguri ritengono fondato il motivo.

“Infatti il trentesimo giorno deve considerarsi utile per la tempestiva presentazione dell’istanza di adesione; pertanto, avendo il contribuente provveduto all’inoltro della propria istanza in data 11/3/2011, la decadenza invocata dall’Agenzia non sussiste”.

 

Col terzo motivo il ricorrente lamenta l’infondatezza dell’assunto dell’Agenzia, secondo il quale l’istanza di adesione al PVC è invalida perché non comprensiva dell’annualità d’imposta 2005. Secondo il ricorrente, invece, l’esclusione di tale annualità è legittima perché al momento della redazione del PVC il termine per procedere all’accertamento era scaduto e tale termine non poteva conseguentemente essere prorogato.

Detto motivo è invece infondato per due ordini di considerazioni.

“Innanzitutto va considerato che l’art. 43, 3° comma, del d.p.r. n. 600/1973 espressamente prevede che in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo in cui è stata commessa la violazione.

In relazione a tale disposizione, la Corte costituzionale con la recente sentenza 25/7/2011, n. 247 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione ad essa sollevate, evidenziando che il raddoppio dei termini di accertamento non costituisce una riapertura di termini già scaduti, ma la mera fissazione di un termine più lungo al verificarsi della condizione stabilita dall’art. 43, 3° comma, del d.p.r. n. 600/1973, e cioè l’avvenuta denuncia ex art. 331 c.p.p., certamente sussistente nella fattispecie in esame.

In secondo luogo l’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 ammette la definizione agevolata soltanto in relazione a tutte le annualità prese in considerazione dal processo verbale di constatazione per il quale il contribuente avanza istanza di adesione; e dunque la definizione agevolata non è ammissibile allorquando l’istante escluda, come nel caso qui esaminato, una annualità d’imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione”.

 

In ordine alla presunta infondatezza della notizia di reato,

“come puntualmente rilevato dall’Agenzia resistente la valutazione della fondatezza della notizia di reato compete in esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria, chiamata in causa a seguito della denuncia.

Il raddoppio del termine di accertamento è legato alla sussistenza del mero obbligo di inoltro della denuncia e non alla fondatezza della notitia criminis, la cui valutazione, come detto, questa Commissione non potrebbe nemmeno effettuare”.

 

Quanto, infine, all’attuale manifestata volontà di definizione dell’anno d’imposta 2005, essa non può essere presa in considerazione perché tardiva ed in quanto comporterebbe un’indebita intromissione dell’organo giurisdizionale in attività di natura amministrativa demandate in via esclusiva all’Agenzia delle entrate.

 

 

L’adesione al Processo Verbale di Contestazione – Brevi note

L’interessante sentenza di Genova si connota per alcuni principi fissati:

  • la comunicazione di diniego alla definizione del PVC è atto impugnabile;

  • l’adesione al PVC non può che riguardare tutte le annualità comprese nel PVC, indipendentemente dal fatto che alcune potrebbero essere decadute.

 

Come è noto, l’art. 83 c. 18 del D.L. n. 112/2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997 l’art. 5-bis, titolato

“Adesione ai verbali di constatazione”, al fine di definire le violazioni contenute in processi verbali di constatazione che riguardano le imposte dirette e l’IVA e che consentono “l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

La caratteristica dell’istituto è che l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione.

Il procedimento introdotto dal legislatore prevede che la composizione della lite

“deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7”.

 

Alla richiesta del contribuente, manifestata mediante l’invio della “comunicazione di adesione” nei trenta giorni successivi alla consegna del verbale, deve seguire la notifica dell’atto di adesione da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, nei successivi sessanta giorni.

L’adesione al PVC subordina la spettanza dei benefici esclusivamente all’invio tempestivo della comunicazione e – deve ritenersi – mantenendo la spettanza dell’agevolazione sanzionatoria anche in caso di omesso pagamento delle somme dovute.

In tal caso, diventa solo operativa la previsione dell’art. 5-bis, c. 4, che abilita il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, a norma dell’art. 14 del DPR n. 602/1973, senza alcun ulteriore aggravio di penalità.

La validità dell’adesione è subordinata al rispetto di un termine perentorio per la presentazione della comunicazione, che scade il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione.

Stante la particolare rilevanza del momento di consegna del processo verbale, occorre eseguirla direttamente nei confronti del contribuente o di chi lo rappresenta legalmente, specificando nell’atto la data in cui la stessa è avvenuta.

Qualora, per ragioni non imputabili all’organo verbalizzante, non sia possibile dar corso alla consegna diretta del processo verbale, il contribuente decade comunque dalla possibilità di potersi avvalere dell’adesione ai sensi dell’art. 5-bis.

 

6 marzo 2012

Roberta De Marchi