La sospensione della sentenza d'appello tributaria

oramai la giurisprudenza in materia sta aumentando: le Commissioni tributarie ammettono sempre più spesso la sospensione della sentenza d’appello

La recentissima ordinanza della C.T.R di Roma (Sez. 1, Ord. n. 7/1/12 del 24/01/2012, dep. il 26/01/2012) torna a statuire sulla possibilità per il giudice del merito, che ha pronunciato la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, di sospendere l’esecuzione della sentenza, in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione.

 

La tematica non è nuova, ne avevamo già trattato sulle pagine online del Commercialista Telematico l’anno scorso (v. Bianchi e Gobbi Ardini, La sospensione della sentenza in attesa di giudizio di Cassazione, in www.https://www.commercialistatelematico.com del 10/02/2011) ed è stata ripresa recentemente da altri organi di stampa (cfr. Trovato, Fisco, secondo grado in freezer, Italia Oggi, 07/02/2012).

I giudici della C.T.R. di Roma hanno altre volte ammesso questa possibilità a favore del contribuente (vedi le Ordinanze 136/1/10 del 06/07/2010 e 86/01/11 del 12/10/2011; inoltre vedi anche C.T.R. Piemonte ord. n. 4 del 29/09/2010), poiché l’art. 373 del codice di procedura civile (“Sospensione dell’esecuzione”) viene ritenuto applicabile anche al processo tributario.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate si è sempre opposta a tale possibilità sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.119 del 05/04/2007 che così affermava: “È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 30 comma 1 l. 30 dicembre 1991 n. 413, censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui, relativamente al processo tributario, escludono che il giudice d’appello possa sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 c.p.c., in presenza del grave pregiudizio derivante dalla sua esecuzione. Da un lato, infatti, l’istanza di sospensione – come riferito dal giudice “a quo” – è stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell’appello; dall’altro, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado.”

 

La C.T.R. di Roma ritiene, al contrario, che il D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 (intitolato “Disposizioni sul processo tributario”):

  • non dispone nulla circa la possibilità di sospendere la sentenza impugnata emessa dalla Commissione tributaria regionale;

  • rinvia alla norme del codice di procedura civile, per quanto da esso non espressamente stabilito.

Pertanto, anche nell’ambito del processo tributario è possibile per il contribuente richiedere la sospensione della sentenza di secondo grado.

Nell’ordinanza n. 7/1/2012 si legge, inoltre, che l’art. 373 c.p.c. è compatibile con l’art. 49 del citato D.Lgs 546 del 31 dicembre 1992: “Disposizioni generali applicabili [al processo tributario]. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Ecco riportato qui di seguito il pensiero dei giudici romani: “Ritenuto che la disposizione dell’art. 49 del richiamato decreto lgs. 546 del 1992 è finalizzata solo a sancire l’inapplicabilità al processo tributario della regola che attribuisce immediata e diretta efficacia alle sentenze civili, non già ad escludere l’operatività delle norme sulle sulla sospensione che quella efficacia esecutiva presuppongono e che per il caso del ricorso per Cassazione debbono ritenersi applicabili i poteri inibitori di cui all’art. 373 codice di procedura civile, con conseguente possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, qualora sussistano i requisiti dello stesso art. 373, ossia la gravità che l’esecuzione della sentenza medesima potrebbe arrecare alla parte istante”.

 

I requisiti per la sospensione

La sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello a fronte del ricorso per Cassazione non è automatica, ma subordinata alla sussistenza di determinate condizioni; l’art. 373, comma 1 c.p.c recita infatti che: “Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.

 

Data la particolarità del processo tributario, è ovvio che solo il contribuente soccombente in appello possa avere interesse alla sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello; pertanto i requisiti per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, in base alle norme del codice di procedura civile, sono 2:

  1. il deposiro da parte del contribuente-ricorrente del ricorso per Cassazione;

  2. il danno grave ed irreparabile (il c.d. periculum in mora) che l’esecuzione della sentenza comporti per il contribuente-ricorrente.

 

Il citato articolo di Sergio Trovato cita inoltre anche un terzo requisito non presente nell’art. 373 c.p.c., il c.d. “fumus boni iuris” richiamato nell’art. 47 del D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, cioè la fondatezza del ricorso proposto dal contribuente ricorrente1.

 

In una situazione di generale crisi economica e di liquidità, le ordinanze sopra citate vengono incontro alla necessità del contribuente di far valere le proprie ragioni di fronte alla Corte di Cassazione, spostando l’eventuale esecutività della sentenza ancora in discussione.

 

10 febbraio 2012

Luca Bianchi, Giulia Curzio e Michele Gobbi Ardini

1 Per una più approfondita analisi dei requisiti “periculum in mora” e “fumus boni iuris” nel processo tributario cfr. Bianchi e Mengozzi,Fumus boni iuris e periculum in mora, in www.https://www.commercialistatelematico.com del 31/12/2011).