La sospensione della sentenza in attesa di giudizio di Cassazione – con fac-simile

La giurisprudenza di merito sembra aver accolto il principio che anche nel processo tributario è possibile richiedere la sospensione della sentenza di secondo grado in attesa del giudizio della Cassazione.

Questa settimana analizziamo l’interessantissima ordinanza n. 13/01/10 della C.T.R. Lazio, in materia di “sospensione dell’esecuzione” ex art. 373 c.p.c. di sentenza emessa dalla stessa C.T.R. Lazio.

 

Il caso

sentenza nel processo tributario sospesa in attesa di giudizio di cassazioneIl contribuente dopo aver visto rigettato il proprio ricorso presso la C.T.R. Lazio proponeva ulteriore ricorso per Cassazione e, radicato il procedimento presso la Corte di legittimità, invocava l’art. 373 del codice di procedura civile per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza emanata dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto erano iniziate le procedure di riscossione coattiva.

La prima istanza è stata proposta dinanzi al Tribunale Civile di Roma che si è dichiarato incompetente in materia di esecuzioni “tributarie”.

Il contribuente ha pertanto proposto la medesima istanza presso la C.T.R. Lazio che aveva emesso a suo tempo la sentenza di condanna.

La C.T.R. Lazio, verificato che il contribuente si trova nella situazione descritta all’art. 373 c.p.c. (“… qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno …”), accoglie l’istanza di sospensione in quanto considera l’art. 373 c.p.c. facente parte delle norme di legge che regolano il processo tributario.

 

La questione

La posizione dell’Agenzia nella causa è , ovviamente, contraria a quanto stabilisce l’ordinanza della C.T.R. Lazio; l’Agenzia si basa sulla sentenza di Corte Costituzionale 119 del 05/04/2007 che affermava:

“È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 30 comma 1 l. 30 dicembre 1991 n. 413, censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui, relativamente al processo tributario, escludono che il giudice d’appello possa sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 c.p.c., in presenza del grave pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.

Da un lato, infatti, l’istanza di sospensione – come riferito dal giudice “a quo” – è stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell’appello; dall’altro, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado.”

 

Tale posizione è conforme a quanto l’Agenzia Entrate scrive sul sua rivista telematica “Fisco Oggi” (vedi “Misure cautelari dopo il merito? Inammissibili le istanze sospensive”, di Francesco Zanetti, pubblicato il 21/04/2010).

La posizione dell’Agenzia è chiara, l’art. 373 c.p.c. non fa parte del corpus di norme del codice di procedura civile valide anche per il processo tributario, pertanto al contribuente non è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado in attesa del giudizio di Cassazione.

Tale posizione è confortata da 3 recenti pronunce della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia (ordinanze nn. 5, 6 e 7 del 2010).

Occorre in primo luogo, però, precisare che l’autorità giudiziaria alla quale deve essere proposta l’istanza di sospensione dell’esecuzione è ben individuata dalle norme procedurali: infatti il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Civile di Roma, nel caso di specie, ha correttamente dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi in merito alla sospensione cautelare. La ragione di questa interpretazione viene ricavata agevolmente dallo stesso testo dell’art. 373 c.p.c. nel punto in cui recita:

“… il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa….” .

Pertanto è la stessa lettera della norma codicistica che individua il Giudice competente a decidere sul provvedimento di sospensione dell’esecuzione, in correlazione, inoltre, con l’art. 47 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546:

“Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria…”.

Posto che il Giudice Civile Ordinario ed il Giudice Tributario appartengono a due ben distinte giurisdizioni, non v’è dubbio che, sempre nel caso descritto sopra, si sia operato secondo diritto quando, dopo il rigetto della prima istanza, si proponeva una seconda domanda di sospensione alla C.T.R. Lazio, ovvero il “Giudice” che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

Dunque, dal punto di vista strettamente procedurale, senza voler prendere in esame il fatto contingente che ha portato all’accoglimento dell’istanza de quo da parte della medesima C.T.R., possiamo dire che “filerebbe” tutto, se non considerassimo il secondo comma dell’art. 373 c.p.c., che così recita:

“L’istanza si propone con ricorso al Giudice di pace, al Tribunale in composizione monocratica o al Presidente del Collegio…”:

e qui si ferma l’elenco degli organi giurisdizionali a cui è possibile proporre l’istanza, ossia soltanto, parrebbe, agli organi giurisdizionali ordinari.

Inoltre, corroborerebbe tale interpretazione l’esclusione esplicita dell’inserimento dell’art. 337 c.p.c. c. 1 (“L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.”) nell’ambito del corpus delle norme procedurali tributarie, sancito chiaramente dall’art. 49 D. Lgs. 31.12.1992 n. 546:

“Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Sennonché, dal momento che viene prevista un’esclusione temperata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso, e poiché nello stesso decreto, all’art. 47, viene prevista la possibilità di proporre l’istanza di sospensione dell’esecuzione, si potrebbe propendere per una tesi affermativa del diritto del soccombente.

La tesi espressa dalla recente sentenza n. 217 della Corte Costituzionale del 17.06.2010 infatti non escluderebbe a priori l’inapplicabilità dell’inibitoria cautelare in presenza di un ricorso per Cassazione.

 

La motivazione viene così espressa.

“Il giudice a quo muove da due premesse interpretative: una, esplicita, per la quale la denunciata disposizione (art. 49 D. Lgs. 31.12.1992 n. 546) vieta espressamente l’applicazione, nel processo tributario, della sospensione cautelare di cui al citato art. 373 cod. proc. civ.; l’altra, implicita, per la quale, ove si potesse prescindere dal denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, la menzionata sospensione cautelare sarebbe pienamente compatibile con la complessiva disciplina del processo tributario.

La prima di tale premesse, tuttavia, non è argomentata in alcun modo dal giudice rimettente, il quale, al riguardo, si limita a richiamare genericamente la «giurisprudenza assolutamente prevalente» e ad affermare, altrettanto genericamente, che tale interpretazione della disposizione censurata deriverebbe, secondo una «fedele applicazione delle regole ermeneutiche», dal divieto di estendere al processo tributario l’art. 337 cod. proc. civ., il quale richiama, appunto, l’art. 373 dello stesso codice.

Il rimettente, pertanto, omette di valutare se la disposizione denunciata sia interpretabile diversamente.

Non tiene conto, infatti, che: a) non v’è, in proposito, alcuna pronuncia della Corte di cassazione, ma solo contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, che non assurgono a diritto vivente; b) il contenuto normativo dell’ art. 337 cod. proc. civ. (inapplicabile al processo tributario, per l’espresso disposto della norma censurata) è costituito da una regola («L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa») e da una eccezione alla stessa regola («salve le disposizioni degli artt. […] 373 […]»); c) l’art. 373 consta anch’esso, al primo comma, di una regola (primo periodo: «Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza») e di una eccezione (secondo periodo: «Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione»); d) l’inapplicabilità al processo tributario – in forza della disposizione censurata – della regola, sostanzialmente identica, contenuta nell’art. 337 cod. proc. civ. e nel primo periodo del primo comma dell’art. 373 dello stesso codice, non comporta necessariamente l’inapplicabilità al processo tributario anche delle sopraindicate “eccezioni” alla regola e, quindi, non esclude di per sé la sospendibilità ope iudicis dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione.”

 

Le possibilità per il contribuente…

Qualche spiraglio per il contribuente appare esserci; infatti non è stata solo la citata ordinanza della C.T.R. del Lazio a stabilire la sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado; anche la C.T.R. del Piemonte si è pronunziata sull’argomento (ordinanza n. 4 del 29/09/2010), affermando che, a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 17/06/2010 l’art. 373 c.p.c. è applicabile al processo tributario.

I giudici torinesi, inoltre, analizzano in modo approfondito i requisiti per poter richiedere la sospensione ex art. 373 c.p.c.. Pertanto si deve ritenere che il contribuente che si trovi nella situazione indicata dall’art. 373 c.p.c. (aver presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado sussistendo il cosiddetto periculum in mora in caso di esecuzione della stessa sentenza), possa richiedere la sospensione della sentenza di secondo grado che lo vede soccombente.

 

10 febbraio 2011

Luca Bianchi

Michele Gobbi Ardini

 

 


ALLEGATO 

Fac-simile di Istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione

 

 

ALLEGATO 1 – FACSIMILE

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGISTRO GENERALE N. . . . . . . . . . . . . . . . .SEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON RICORSO PER CASSAZIONE

(articolo 373 del c.p.c.)

Proposta da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente
a………. via………. CF………. (oppure dalla società………. con sede………. via………. CF………. nella persona del proprio legale rappresentante protempore .) rappresentato e difeso
da………. e domiciliato nel suo studio sito in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via………. avverso (indicare l’Ente locale che ha emesso l’atto nonché le altri parti che hanno partecipato al processo di II grado)

CONSTATATO

che con sentenza n……….. del………. cod. on. ………. consesso ha accolto l’appello dell’ente locale
che la stessa sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato il………. e depositato il……….

 

SI CHIEDE

ai sensi dell’articolo 373 del c.p.c. che sia sospesa l’esecuzione della sentenza n……….. ricorrendo i presupposti dell’inibitoria (specificare il danno grave ed irreparabile ed il cd. fumus della fondatezza della censura)

Si allega copia del ricorso per cassazione

Firma del difensore

(articolo 365 del c.p.c.)