Il superbollo sulle auto "di lusso"; spesometro e medico di base; lite tributaria e spese di lite; contribuenti minimi e prestazione occasionale

le risposte ai quesiti di Antonio Gigliotti per affrontare i casi della vita professionale

QUESITO N. 1: Superbolloauto e soggetti disabili

Un soggetto disabile proprietario di un’autovettura di 250 kw del 2000, la cui modifica inerente la disabilità è trascritta sul libretto di circolazione, può avere la riduzione dell’addizionale erariale in base agli anni decorsi dalla costruzione dell’auto?

RISPOSTA

Nel caso di specie, il soggetto portatore di handicap è esonerato dal pagamento sia del bollo ordinario, che del superprelievo previsto dalla manovra, in ragione della disabilità di cui è affetto.

La manovra Monti, il dl. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto la tassazione dei beni di lusso, tra cui le auto con potenza superiore ai 185 kw. Per ogni kw superiore a questa soglia indicata come minima si pagherà 20 euro in più.

Riduzioni dell’addizionale erariale in questione sono previste in base agli anni di costruzione del veicolo, ossia del 60% dopo 5 anni, 30% dopo 10 e 15% dopo 15 anni.

Le persone disabili hanno però diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’addizionale erariale alla tassa automobilistica introdotta dal dl. n. 201 del 2011, segue lo stesso destino del bollo ordinario. Se questo manca, non è dovuto neanche il superprelievo.

Sono due tributi, quindi, strettamente collegati fra di loro e quando è dovuto uno, lo è anche l’altro e viceversa.

Così, ha anche specificato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E dell’8 novembre scorso, per cui “ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, si precisa che lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica) è dovuto solo quando risulti realizzato il presupposto di applicazione della tassa automobilistica”.

 

QUESITO N. 2: Tassa auto di lusso e riduzioni

Un soggetto possiede un’Audi A4 3.2 V6 FSI del 2010 di 265 cavalli. Deve pagare il superbollo o può godere della riduzione in base agli anni decorsi dalla costruzione del veicolo?

RISPOSTA

La manovra Monti all’articolo 16, introducendo la tassazione di beni di lusso, ha previsto l’addizionale erariale della tassa automobilistica di 20 euro per ogni kw superiore a 185. Nel caso in oggetto, l’auto ha 265 cavalli che corrispondono a 195 kw di potenza, perciò la misura dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica è di 40 euro (190 kw: 20 euro + 195 kw: 20 euro = 40).

Il modello dell’auto in questione è del 2010 e non sono previste riduzioni dell’addizionale in oggetto. Questa va versata totalmente.

Ciò perché la riduzione della tassa è commisurata all’anno di costruzione del veicolo.

Si avrà allora che:

  • dopo 5 anni: la riduzione è del 60% dell’intero;

  • dopo 10 anni: la riduzione è del 30% dell’intero;

  • dopo 15 anni: la riduzione è del 15% dell’intero.

Il soggetto nel caso in oggetto dovrà attendere il 2015 (dopo 5 anni dalla costruzione del veicolo) per ottenere la riduzione del 60 per cento, della misura dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica.

 

QUESITO N. 3: Spesometro e medico convenzionato con Asl

Un medico dotato di proprio ambulatorio risoluta convenzionato con un’Asl. La comunicazione delle operazioni Iva (c.d. “spesometro”) deve essere effettuata anche per i mandati ricevuti dall’Asl? In caso affermativo, il limite di 3.000 euro va considerato per ogni documento o per anno solare?

RISPOSTA

L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali di cui all’articolo 1 del d.p.r 633/72.

Le prestazioni indicate nel quesito sono dotate di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 del d.p.r. 633/72, pertanto sono oggetto di comunicazione.

Il punto 2.2. del provvedimento del 22 dicembre 2010 dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.), la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano d’importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.

Sempre ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

La convenzione stipulata dai medici con le aziende e unità sanitarie è un contratto di durata, del tutto simile a quelli esemplificati al punto 2.2 del provvedimento 22 dicembre 2010 (“contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici”). Pertanto, il limite di tremila euro (venticinquemila euro per il 2010) va considerato per ciascuna convenzione e per anno solare.

 

QUESITO N. 4: Liti e spese di giudizio

Ho aderito alla definizione delle liti fiscali fino a 20 mila euro, prevista dall’art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011. Ma cosa ne sarà delle spese del giudizio?

RISPOSTA

Si premette che la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro e ancora pendenti alla data del 1° maggio 2011, è un’opportunità che è stata offerta ai contribuenti italiani, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso fiscale.

In particolare, gli interessati alla definizione hanno dovuto pagare, entro la data del 30 novembre 2011, un importo forfetario, calcolato in base alle seguenti percentuali:

  • 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Ufficio dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

  • 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

  • 30% del valore della lite nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, la lite stessa penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Inoltre, ai fini del perfezionamento della definizione, occorrerà effettuare un ulteriore passaggio: presentare la relativa domanda, entro il prossimo 2 aprile 2012, utilizzando l’apposito modello reso disponibile, gratuitamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo tale necessaria premessa, si osserva quanto segue. Ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. n. 546/92, il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, così come in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. Ebbene, poiché la definizione agevolata prevista ai sensi dell’art. 39, c. 12, del D.L. 98/2011, comporta la cessazione della materia del contendere, quindi l’estinzione del giudizio pendente tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrata, è ovvio che troverà applicazione del citato art. 46. Da ciò se ne ricava che nel caso di specie, le spese del giudizio resteranno a carico della parte che le ha anticipate Pertanto, il contribuente rinuncia alla vittoria delle spese di giudizio ed è esonerato dall’obbligo di versamento nel caso sia condannato al pagamento delle spese di giudizio.

 

QUESITO N. 5: Minimi e prestazione occasionale

Un ragioniere fino al 20.09.2011 ha svolto la propria attività contabile presso una carrozzeria. Nell’ottobre 2011 ha svolto una prestazione occasionale della durata di 20 giorni avente come oggetto l’assitenza agli anziani (attività completamente diversa dal ragioniere). Ora, a partire dal 2012, il soggetto vorrebbe aprire la partita Iva per svolgere abitudinariamente tale attività di assistenza. Si chiede se la prestazione occasionale svolta nel 2011 impredisca lo svolgimento di tale attività con il regime dei minimi.

RISPOSTA

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 239/2009 ha affermato che è possibile fruire del regime agevolato in caso di precedente svolgimento di un’attività di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che dichiarare redditi di lavoro autonomo occasionale, costituenti redditi diversi ex articolo 67, comma 1, ettera l, del Testo unico delle imposte sui redditi non contrasta con la seconda le condizioni previste dalla legge. La locuzione, ivi contenuta, di “attività artistica o professionale ovvero d’impresa” il cui esercizio nei tre anni precedenti inibisce l’accesso al regime fiscale in esame rinvia, infatti, alla nozione di esercizio in forma abituale di “arti e professioni” e di “imprese commerciali”, di cui, rispettivamente, agli articoli 53 e 55 del Tuir. E’ escluso, invece, ogni rinvio alle attività commerciali e di lavoro autonomo svolte in forma occasionale, di cui, rispettivamente, al già menzionato articolo 67, comma 1, lettere i – l, del Tuir. Ne discende che l’attività professionale produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime agevolato in esame. Si ritiene, quindi, che il contribuente indicato nel quesito possa accedere al regime dei minimi.

 

10 gennaio 2012

Antonio Gigliotti