Obbligo di convocazione in caso di accertamento con adesione?

se un contribuente presenta istanza di accertamento con adesione e non viene convocato è valido l’accertamento? Le valutazioni della Cassazione…

 

Con ordinanza n. 29127 del 28 dicembre 2011 (ud 22 novembre 2011), la Corte di Cassazione ha confermato che – in sede di accertamento con adesione – la convocazione del contribuente non è obbligatoria.

 

 

 

Fatto e diritto

 

L’ordinanza trae origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 143/18/2008 della CTR di Palermo – Sez. di Catania del 03.04.2008, depositata il 26.06.2008, che riformando la sentenza di primo grado, ha annullato due cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti definitivi relativi agli anni 1998 e 1999 per le imposte IRPEF, IRAP e IVA.

 

Secondo la CTR l’iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima perchè l’Ufficio, in violazione del disposto dell’art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997 aveva omesso di invitare il contribuente a comparire a seguito dell’istanza di accertamento con adesione dal medesimo presentata.

 

L’Amministrazione finanziaria deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, – con riferimento al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, cc. 2 e 4, – e afferma che la CTR avrebbe violato tali disposizioni ritenendo che la mancata attivazione del contraddittorio sull’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente (e quindi il mancato invito del contribuente medesimo a comparire) determini l’illegittimità degli atti impositivi e della conseguente cartella di pagamento.

 

 

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione

 

La Corte ha giudicato manifestamente fondato il ricorso delle Entrate, “perchè il principio di diritto espresso nella sentenza gravata, secondo cui l’omissione dell’obbligo dell’Ufficio di procedere alla convocazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, determinerebbe la illegittimità degli atti impositivi e delle conseguenti cartelle di pagamento, è stato giudicato erroneo dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 3676/2010, hanno affermato l’opposto principio che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge”.

 

 

 

Brevi riflessioni

 

La questione oggi affrontata e risolta positivamente per il Fisco non è certamente nuova.

 

Già con sentenza n. 28051 del 30 dicembre 2009 (ud. del 23 novembre 2009) la Corte di Cassazione aveva dato ragione all’Amministrazione finanziaria sulla questione relativa all’obbligatorietà o meno dell’invito, da parte dell’ufficio, nel caso di presentazione di istanza di adesione, ex art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 218/97. Affermava la Corte, che “la formulazione del testo di legge induce a ritenere che la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisca per l’ufficio un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”. Infatti, “l’’istanza di audizione invero non priva di efficacia l’accertamento, ma ne sospende soltanto il termine di impugnazione di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, esso diviene definitivo, salva l’impugnazione”. E’ solo col “perfezionamento della definizione” che l’avviso di accertamento perde efficacia.

 

Inoltre, per la Corte l’ufficio può escludere “l’opportunità di una composizione bonaria”, e quindi “l’obbligo della convocazione costituirebbe un inutile appesantimento dell’attività amministrativaIl termine di 90 giorni per il quale resta sospeso l’onere della impugnativa giudiziaria corrisponde del resto a quello stabilito per la formazione del silenzio rifiuto, sicché è coerente col sistema ritenere che, decorso quel termine dalla presentazione della istanza di audizione senza che l’Amministrazione abbia riposto, l’istanza medesima debba considerarsi tacitamente rigettata”.

 

Ma come ricordato nella sentenza che si annota, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, avevano già ritenuto infondato il motivo del ricorso incidentale, “secondo il quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’intero procedimento per la mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza di accertamento per adesione presentata ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, sia perché la predetta nullità non è prevista dalla legge, sia perché, come è rilevabile dalla esposizione dei fatti in controricorso, l’Ufficio, in ottemperanza alla sentenza di primo grado aveva proceduto alla convocazione del contribuente senza che l’accertamento per adesione avesse poi una conclusione positiva”.

 

Come è noto, in punto di diritto, l’art. 6 c. 4 del D.Lgs.n.218/97 dispone che “Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire”.

 

La norma, quindi, non impone il rispetto di adempimenti formali quali la rituale notifica dell’invito, e pertanto proprio l’irritualità degli adempimenti autorizza a ritenere di essere in presenza di un termine ordinatorio.

 

Sulla stessa lunghezza d’onda si è attestata la pronuncia della CTP di Messina – sentenza n. 273 del 21 ottobre 2004, depositata l’8 marzo 20051, che aveva ritenuto che la mancata convocazione da parte dell’ufficio “non attenua nè esclude il diritto di tutela giuridica del contribuente che, nel termine usuale dei 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sospesi dalla vacatio per effetto della proposta di adesione, avrebbe potuto (ma non lo ha fatto) presentare il ricorso presso la competente Commissione Tributaria, nel quale avrebbe potuto illustrare e documentare le proprie ragioni e motivazioni”. Gli stessi giudici messinesi rilevano che, nel procedimento previsto dall’art. 6, c. 2, “la stessa modalità di convocazione ivi prevista (per via telefonica o telematica) induce a ritenere che si tratta di uno strumento informale che tutela soprattutto l’Erario, in una procedura che appare certamente non paritetica, a danno del contribuente”.

 

In realtà, come oggi ancora una volta rilevato dalla Corte di Cassazione, nessuna conseguenza è – espressamente o tacitamente – prevista in conseguenza di una eventuale omissione.

 

 

 

20 gennaio 2012

 

Roberta De Marchi

 

1 – Sul punto cfr. il preciso e puntuale intervento di FUSCONI-ANTICO, Accertamento con adesione. Gli effetti del mancato invito al contraddittorio. Dalla sentenza di Ragusa alla sentenza di Messina, in “Bollettino Tributario”, n. 6/2006, pag. 457.