Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Utilissimo ripasso su come trattare fiscalmente gli omaggi natalizi ai fini IVA, IRES-IRPEF ed IRAP.

Determinazione del superamento del limite di € 25,82 confezioni natalizie

occorre considerare il costo totale della confezione e non il costo unitario dei singoli beni.

In pratica: nel caso di cesto natalizio composto da bottiglia (€ 15) e panettone (€ 15), il valore da considerare è di e 30; tale omaggio è indetraibile ai fini IVA ai sensi della C.M. 34/2009.

 

ESEMPIO: CESSIONE OMAGGI DI BENI NON RICONDUCIBILI ALLA CONFEZIONE MA DA CONSIDERARSI SINGOLARMENTE

L’omaggio riguarda bottiglie di vino; la situazione è la seguente:

  • acquisto di bottiglie di prezzo inferiore ad € 25,82 allora IVA detraibile
  • acquisto di bottiglie di prezzo superiore ad € 25,82 allora IVA indetraibile.

 

Omaggi di beni aventi un valore considerevole

trattamento fiscale omaggi nataliziIn questo caso occorre fare attenzione al valore del bene che viene omaggiato in quanto, secondo le disposizioni normative, questo deve ritenersi ragionevole e, comunque, collegato alla potenziale funzione di poter creare possibili ricavi (cd. CRITERIO DI INERENZA).

Pertanto se ad un piccolo cliente viene omaggiato un bene avente un valore troppo elevato l’Agenzia potrà considerare l’omaggio non inerente e pertanto indeducibile.

 

Come documentare la cessione degli omaggi

Ai fini di vincere la possibile presunzione di cessione “ in nero” è fondamentale documentare le cessioni degli omaggi attraverso , a seconda del caso, l’emissione dei seguenti documenti:

  • emissione fattura immediata;
  • emissione documento di trasporto ed in seguito regolare fattura differita;
  • autofattura per omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività d’impresa;
  • in alternativa registrazione nel registro degli omaggi (annotare giornalmente gli omaggi effettuati).

 

NOTA BENE

Attenzione! Se la fattura viene emessa con rivalsa dell’Iva il cliente deve pagare il relativo importo che in seguito potrà detrarre; se invece la fattura viene emessa senza rivalsa dell’Iva il cliente non può detrarre l’Iva (in quanto non la paga) mentre il cedente deve comunque versare l’importo della stessa al fisco (l’Iva versata costituirà un costo detraibile per il cedente).

 

 

Trattamento fiscale e previdenziale degli omaggi ai dipendenti

Il Decreto Legge n. 93/2008 ha modificato l’art. 51 del D.p.r. 91786 e, con decorrenza dal 28 maggio 2008,le erogazioni liberali (anche se non superiori ai
258,23 euro) concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.59e/2008, rimane escluso dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati se d’importo complessivo inferiore ai 258,23 euro (specificando che anche gli omaggi sono da ricomprendersi nella categoria dei beni esclusi).

Da quanto sopra specificato l’azienda può quindi escludere dall’imponibile Inps e Irpef del dipendente le cifre non superiori ai 258,23 euro corrisposte nell’intero periodo d’imposta.

Risulta di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sui seguenti concetti: 

  1. se l’importo corrisposto supera i 258,23 euro tutta la cifra va assoggettata alla contribuzione previdenziale e fiscale;
  2. l’omaggio non può essere elargito in denaro ma solo in natura;
  3. deve essere considerata tutta la cifra corrisposta nell’intero periodo d’imposta al fine di verificare l’eventuale superamento del limite di euro 258,23. (Continua nel PDF scaricabile ⬇)

 

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