Spese per omaggi di fine anno 2019: detraibilità e deducibilità fiscale

di Devis Nucibella

Pubblicato il 19 dicembre 2019

Ecco un dettagliato approfondimento sul corretto trattamento fiscale delle spese per gli omaggi natalizi di fine anno 2019, contente anche tabelle e schemi riassuntivi.
Il presente articolo analizza le probelmatiche degli omaggi natalizi sia dal punto di vista IVA che da quello delle imposte dirette

Omaggi di fine anno 2019: trattamento contabile e fiscale
 

Alla fine dell’anno si ripresenta il sostenimento da parte di aziende/professionisti di spese per omaggi verso clienti, fornitori, dipendenti.

spese per omaggi natalizi di fine anno 2019Per le aziende in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:

  • integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
     
  • se di valore unitario superiore a € 50, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
     
    • 1,5% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
       
    • 0,6% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
       
    • 0,4% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.

 

Ai fini IVA, le regole sono diverse a seconda che il bene destinato ad essere omaggiato rientri o meno nell’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa.

 

Omaggi di fine anno: normativa di riferimento

 

Il corretto trattamento degli omaggi, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, non può prescindere da alcune considerazioni preliminari, al fine di in quadrare la questione da un punto di vista normativo.

Le considerazioni riguardano:

  • la definizione di cessione gratuita ai fini IVA, dettata dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72;
     
  • la definizione di spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, rinvenibile nell’art. 1, D.M. 19.11.2008;
     
  • il trattamento ai fini IVA delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72;
     
  • il trattamento ai fini delle imposte dirette delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986.

 

Prima di effettuare l’inquadramento normativo della fattispecie, è bene sottolineare che l’art. 30 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs.175/2014) ha aumentato da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.

Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il limite di 50 euro è stato inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.

 

Riferimenti normativi

 

Cessioni gratuite IVA

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

[...] 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;”.

(Art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72)

 


 
Spese di rappresentanza

le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

(Art. 1, D.M. 19.11.2008)

 


 

Spese di rappresentanza - Trattamento imposte indirette

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50,00."

(Art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72)

 


 

Spese di rappresentanza - Trattamento imposte dirette

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività in