La delibera di nomina e revoca dei liquidatori nelle S.R.L.

Come va correttamente gestita la nomina e revoca dei liquidatori nella SRL, in cui il procedimento è semplificato rispetto alle Spa.; proponiamo anche alcuni fac-simili di delibere tipo. A cura di Andrea Sergiacomo.

Col presente lavoro, si vuole analizzare se la deliberazione con la quale l’assemblea di una società a responsabilità limitata di nomina o di revoca dei liquidatori debba necessariamente essere verbalizzata dal notaio al fine della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Tale fattispecie, che ricorre frequentemente durante lo svolgimento della vita societaria, desta particolari dubbi, soprattutto perché il legislatore, non ha fornito particolari indicazioni a riguardo, pertanto dovremmo procedere per approssimazioni e per sinallagmi funzionali rispetto alle norma di riferimento.

A tal riguardo, iniziamo a sottolineare che la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2487 c.c., rubricato “Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione”, il quale dispone:

“salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 c.c. non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero”.

Con riferimento al problema in esame, la disposizione ora richiamata si limita dunque a prevedere che la deliberazione relativa alla nomina ed alla revoca dei liquidatori sia adottata dai soci in assemblea e con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto.

Un profilo comune a tutte le società di capitali è rappresentato dalla impossibilità di configurare la deliberazione in esame quale “modificazione statutaria”, con conseguente esclusione dell’assoggettamento al controllo di legalità contemplato dall’art. 24361 c.c., il quale non deriva automaticamente dalla verbalizzazione di un’assemblea straordinaria, ma solo dalla verbalizzazione di una modifica dello statuto.

A conferma di tale conclusione può richiamarsi l’art. 2487 bis c.c., secondo il quale sono gli stessi liquidatori a dover provvedere all’iscrizione della loro nomina, e non invece il notaio verbalizzante, come avviene in ambito di assunzioni di modificazioni statutarie ex art. 2436 c.c., nonché, l’art. 2487 ter c.c., che richiama espressamente l’applicazione dell’art. 2436 c.c. alla particolare ipotesi della revoca della liquidazione.

La disciplina delle società di capitali (s.p.a. e s.a.p.a., da un lato, e s.r.l., dall’altro), invece, si differenzia in merito alla verbalizzazione assembleare. Infatti, pur non implicando la nomina e la revoca dei liquidatori di per sé una modificazione statutaria, la disciplina novellata dispone che nelle società per azioni dette deliberazioni siano assunte dall’assemblea in sede straordinaria, e pertanto verbalizzate da un notaio ex art. 2375 c.c..

Giova ricordare che l’art 2375 del c.c., rubricato “Verbale delle deliberazioni dell’assemblea”, al comma 2 enuncia “il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio”. Tale conclusione può essere desunta dal combinato disposto fra l’art. 2487 e l’art. 2365 c.c., il quale, da un lato dispone che

“l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza”.

In via generale, giova evidenziare, che l’art. 2365 c.c. va a sua volta combinato con l’art. 2375 c.c., il quale, al secondo comma, richiede l’intervento notarile, come sopra evidenziato. In conclusione, le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca o alla sostituzione dei liquidatori di s.p.a., pur non essendo oggetto di controllo di legalità ex art. 2436 c.c., e pur essendo iscritte su iniziativa dei liquidatori, ex art. 2487 bis c.c., richiedono sempre la verbalizzazione notarile.

Questa conclusione, invece, a parere di chi scrive, non può invece trasporsi sulle S.r.l..

E’ evidente che le S.r.l. rappresentano oggi un tipo di società autonomo, dotate di un complesso di norme in linea di principio autosufficiente e, laddove non vi sia un espresso richiamo alla disciplina delle S.p.a., è tutta da verificare la possibilità di un’operazione interpretativa che muova in direzione analogica, ovverosia basata su ragionamenti e richiami a norme suppletive.

Verosimilmente, un mancato riferimento normativo, diversamente da quanto nella regolamentazione delle s.p.a., non può essere letto come una dimenticanza del legislatore per cui agire in via analogica.

Al riguardo, va ricordato che a seguito della riforma nella s.r.l. è venuta meno la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria e le modificazioni dell’atto costitutivo sono disciplinate dagli artt. 2479, c. 2, 2479 c. 4, 2479-bis c. 3, e 2480 c.c. che prevede in generale la competenza notarile alla verbalizzazione e richiama il controllo di legalità di cui all’art. 2436 c.c..

Da un esame complessivo della disciplina in tema di s.r.l. si evince unicamente la necessità di una deliberazione collegiale, evidenziata tra l’altro dal richiamo operato nell’art. 2487 c.c., che pure estende alla fattispecie le maggioranze necessarie per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto.

Nel caso de quo, non è invece previsto alcun riferimento all’art. 2480 c.c., rubricato “Modificazioni dell’atto costitutivo”, dove si fa espressamente riferimento all’art 2436 del c.c..

Si riportano di seguito le seguenti bozze “standard” di verbali da utilizzare per la messa in liquidazione di S.r.l. in considerazione di tre casi diversi:

  1. verbale assemblea dei soci che prende atto dall’Organo Amministrativo della causa di scioglimento;

  2. verbale del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico che attesta la causa di scioglimento;

  3. verbale Assemblea dei soci per la nomina del Liquidatore.

  1. FAC SIMILE DI VERBALE ASSEMBLEA AL PUNTO A

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno _______________, presso la sede sociale, si è riunita l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. indicazioni dell’Amministratore Unico in merito alla gestione societaria;

2. delibere inerenti e conseguenti.

A norma dello statuto sociale, ed a richiesta dei soci, assume la Presidenza dell’assemblea l’Amministratore Unico (o il Presidente del CDA) Signor _________ e viene chiamato a fungere da Segretario il Signor __________. Il Presidente constata e dà atto:

– che sono presenti in proprio i soci titolari delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale;

– che è presente l’Amministratore Unico nella sua persona (ovvero l’intero Consiglio di Amministrazione).

Constatato quanto sopra, il Presidente dichiara questa assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dei quali i presenti si dichiarano informati, nulla opponendo al riguardo. Il Presidente passando a trattare i punti posti all’ordine del giorno riassume ai presenti gli accadimenti societari dell’ultimo periodo ponendo in risalto i recenti sviluppi relativi all’attività sociale ed in particolare riscontrando come l’attuale contesto di mercato, ancora influenzato da condizioni congiunturali negative emerse negli ultimi anni, non abbia permesso il manifestarsi per la società di nuove opportunità operative. A conclusione della sua esposizione il Presidente sottolinea come si possano oggi considerare concluse tutte le attività poste in essere dalla ___________________ e quindi richiede ai soci l’eventuale disponibilità ad individuare nuove ipotesi di lavoro. Dopo ampia discussione, gli stessi non si dichiarano disponibili a proseguire l’attività sociale. Di conseguenza i soci, unanimemente, invitano il Presidente a procedere alle formalità di legge ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. __, del codice civile. Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta.

Il Segretario Il Presidente

 

 

  1. FAC SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUNTO B

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi ______________________, presso la sede sociale della società _____________________________ iscritta al n. ____________________ del Registro delle Imprese di _________, capitale sociale versato pari ad € _____________, codice fiscale e partita IVA n. _____________________, l’Amministratore Unico, dopo aver preso atto della non disponibilità dei soci ad individuare nuove ipotesi di lavoro a seguito del conseguimento di tutte le attività poste in essere dalla __________________________________, constata che, essendosi verificata la causa di scioglimento contemplata dall’art. 2484, comma 1, n. __ del codice civile, si rende necessario provvedere al relativo accertamento ai sensi dell’art. 2485, comma 1, del codice civile. A tal fine dichiara 1. di accertare la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. __ del codice civile; 2. di convocare l’assemblea dei soci per l’assunzione delle deliberazioni di cui all’art. 2487, comma 1, del codice civile, con il seguente ordine del giorno:

– determinazione del numero e nomina dei liquidatori con conferimento dei relativi poteri.

L’Amministratore Unico

  1. FAC SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA PUNTO C

VERBALE ASSEMBLEA

L’anno _____, il mese di __________, il giorno ____, presso la sede sociale, si è riunita l’assemblea

dei Soci della ________________________________________, con sede in _________, via _________________ n. _____, iscritta al n. ________________ del Registro delle Imprese di

_____________, capitale sociale versato pari ad € ___________, codice fiscale e partita IVA

___________________, per deliberare sul seguente ordine del giorno :

– determinazione del numero e nomina dei liquidatori con conferimento dei relativi poteri.

A norma dello statuto sociale, ed a richiesta dei soci, assume la Presidenza dell’assemblea l’Amministratore Unico (o Presidente del CDA) Signor ____________ e viene chiamato a fungere da Segretario il Signor ___________. Il Presidente, constata e dà atto:

– che sono presenti in proprio i soci titolari delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale;

– che è presente l’Amministratore Unico (ovvero l’intero Consiglio di Amministrazione) nella sua persona. Constatato quanto sopra, il Presidente dichiara questa assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, del quale i presenti si dichiarano informati, nulla opponendo al riguardo. Il Presidente passando a trattare il punto posto all’ordine del giorno, ricorda che, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. __, l’Organo Amministrativo ha convocato la presente assemblea al fine di deliberare la determinazione del numero e la nomina dei liquidatori della società e di conferire loro i poteri per la liquidazione del patrimonio sociale. Con riferimento ai criteri per lo svolgimento della liquidazione, il Presidente ritiene opportuno che la stessa venga attuata nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore per le società a responsabilità limitata, nonché dei principi generali enunciati dagli artt. 2280, comma 1, e 2282, comma 1, del codice civile. Il Presidente, dopo aver fornito agli intervenuti tutti i chiarimenti richiesti, sottopone alla votazione il punto posto all’ordine del giorno. L’assemblea, con voti unanimi delibera :

1. di NOMINARE quale liquidatore il Signor ________________________________, con la conseguente cessazione dello stesso dalla carica di Amministratore Unico;

2. di INVESTIRE il liquidatore dei poteri più ampi per l’espletamento del mandato;

    1. di DETERMINARE che la liquidazione venga svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore per le società a responsabilità limitata, nonché dei principi generali enunciati dagli artt. 2280, comma 1, e 2282, comma 1, del codice civile. Il Signor ____________________, presente, dichiara di accettare la carica di liquidatore. Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta.

 

10 novembre 2011

 

Andrea Sergiacomo

 

NOTE

1 Con particolare attenzione è opportuno chiarire che l’art 2436 del c.c., impone al notaio in caso di modifiche statutarie, di verificare attentamente se tali cambiamenti siano lesivi nei confronti dei soci e dei terzi.