La comunicazione dei beni dell'impresa intestati al titolare/soci

il nuovo adempimento per contrastare le intestazioni fittizie di beni presenta molti aspetti oscuri: dubbi, esempi ed incongruenze sulla corretta applicazione di tale norma fiscale

Scopo del Legislatore

La norma vuole contrastare il fenomeno dell’utilizzo dei beni che sono intestati alle imprese in maniera fittizia e che (di fatto) sono utilizzati dai soci e dai familiari (dal punto di vista pratico i beni maggiormente interessati dalla norma saranno le auto, gli immobili, le barche e gli aeromobili).

 

La novità legislativa si applica ai beni di proprietà dell’impresa (strumentali, beni merce e beni detenuti dalla stessa in leasing) concessi in uso ai soci e ai familiari dell’imprenditore.

 

Cosa ha disposto nello specifico la normativa

In sostanza l’art. 2 del d.l. 138-2011 ha introdotto a decorrere dall’1 gennaio 2012:

  1. la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo concordato per il godimento del bene;

  2. l’indeducibilità totale dal reddito imponibile della società o dell’imprenditore dei costi relativi ai beni concessi in godimento;

  3. l’introduzione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati inerenti ai beni concessi in godimento da parte dell’impresa ovvero del socio/familiare dell’imprenditore ;

  4. l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo stabilito per il godimento del bene nel caso di omessa o non veritiera comunicazione, oppure l’ applicazione di una sanzione da 258 euro a 2.065 euro, in caso di mancata comunicazione, anche se il contribuente si è adeguato ai dettati della normativa (si segnala che le sanzioni di cui sopra sono comminate in solido – impresa ed utilizzatore del bene);

  5. controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.

 

N.B. Viene previsto inoltre che ai fini del calcolo degli acconti per l’anno 2012 l’impresa dovrà ricalcolare l’imponibile da assoggettare ad imposta tenendo in considerazione la nuova normativa in materia.

 

ESEMPIO PRATICO: CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE

Concessione in godimento al socio di S.r.l. di immobile.

 

Corrispettivo fatturato al socio per il godimento del bene: euro 5.000

 

Valore di mercato per la locazione del bene: euro 25.000

 

A far data dall’01/01/2012 la differenza tra i due importi pari ad euro 20.000 costituisce reddito diverso per il socio utilizzatore del bene; per la società invece i costi relativi al bene in oggetto sono da considerarsi indetraibili.

 

DUBBIO PRATICO

Dalla lettura letterale la norma sembra prevedere l’indeducibilità integrale dei costi e non invece un’indeducibilità parametrata alla percentuale che identifica la differenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato (nel nostro esempio il 20%).

 

N.B. per valore di mercato si deve fare riferimento al valore normale ovvero il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie attraverso l’applicazione dei listini e dei mercuriali (in un regime di libera concorrenza di mercato).

 

SOGGETTI INTERESSATI ALLA NORMA

La normativa riguarda tutte le imprese individuali e le società (di capitali e di persone); sono invece escluse le società semplici, i professionisti e gli enti non commerciali che svolgono in maniera esclusiva un’attività istituzionale.

 

CHE COSA SI INTENDE PER FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE

In questa categoria sono da comprendere il coniuge,i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

CHE COSA SI INTENDE PER SOCI

La norma si applica ai soci che possiedono quote di Capitale sociale.

 

DUBBIO: e se il bene fosse utilizzato da un familiare del socio oppure da soci indiretti (ovvero soci di società controllanti) o da associati in partecipazione?

 

Per i casi di cui sopra sarebbe necessario un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di verificare se tali figure siano da ricomprendersi nella categoria degli utilizzatori nei confronti dei quali si applicherà la nuova normativa.

 

ALTRE CASISTICHE DA CHIARIRE

Dalla lettura della norma sembrerebbero esclusi i soci/familiari che siano anche dipendenti o Amministratori e che risultino utilizzare il bene e percepire il relativo fringe benefit (come regolato dall’art. 51 del TUIR).

 

La formulazione della norma fa ipotizzare che l’intero ammontare dei costi sostenuti dalla società per il bene in questione siano indeducibili nella determinazione del reddito di impresa anche nel caso in cui il socio versi un corrispettivo per l’utilizzo del bene in questione (tale ipotesi non risulta essere molto corretta e sembrerebbe più consono poter detrarre almeno un importo equivalente a quello versato dal socio come nel caso del benefit).

 

A questo proposito si cita la Circolare n. 1/2007 (applicata nel caso dei fringe-benefit) che recita: Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell’utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall’impresa, si ribadisce che dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente. In tal caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell’impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall’impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato. In ogni caso l’importo complessivamente deducibile dall’impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non può eccedere quello delle spese sostenute per l’autoveicolo dato in uso promiscuo”.

 

ESEMPIO: USO AUTOVETTURA DA PARTE DEL SOCIO

Auto di società concessa in uso al socio a far data da 01/01/2012

 

valore di mercato del corrispettivo per l’utilizzo è: 10.000 euro;

 

nessun corrispettivo pagato dal socio

 

CONSEGUENZE:

– il socio deve dichiarare euro 10.000 nel quadro RL COME REDDITO DIVERSO (anche in questo caso occorre chiarire se sia possibile dichiarare il 40% dell’importo visto che il bene gode di una detraibilità del 40%);

– LA SOCIETA’ NON PUO’ DETRARRE I COSTI RELATIVI ALL’AUTO (al 100% e non al 40% anche se il bene gode di una detraibilità limitata); la lettura letterale della norma è pertanto molto penalizzante.

 

UN CASO PERICOLOSO CHE MERITA UN CHIARIMENTO

Talvolta capita che un soggetto imprenditore (ad esempio il padre) sia proprietario in regime d’impresa di un immobile che, in un secondo momento, potrebbe essere ceduto in comodato al figlio per svolgere una sua attività lavorativa.

 

DOMANDA: Il caso di specie rientra nel novero delle possibili situazione di bene concesso in uso a soci e familiari?

 

UTILIZZO DEL BENE IN MODO PROMISCUO

Non è chiaro se in questo caso sia possibile applicare la norma solo in riferimento all’utilizzo privato tralasciando invece l’utilizzo esclusivo ai fini aziendali.

 

Domanda: come si potrà dimostrare all’Agenzia tale caso?

 

PROVVEDIMENTO N.166485 DEL 16 NOVEMBRE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

Con il sopraindicato provvedimento l’Agenzia è intervenuta sulle modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in uso ai soci o familiari.

 

Si esaminano di seguito i punti principali:

  • CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE: si stabilisce che la comunicazione può essere inviata alternativamente dall’azienda o dallo stesso socio/familiare;

  • CHE COSA SI DEVE COMUNICARE: occorre informare l’Amministrazione di ogni bene concesso in godimento e di ogni finanziamento o capitalizzazione avvenute nel periodo d’imposta; nello specifico rientrano nella comunicazione i beni quali le auto, le unità da diporto,gli aeromobili e gli immobili; solo esclusi i beni appartenenti alla categoria “altro” (come da tracciato record contenuto nell’allegato tecnico) di valore non superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA.

 

Occorre inoltre comunicare i dati del socio/familiare, il tipo di bene, il valore, l’utilizzo, l’ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuate;

 

  • I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE: i dati devono essere trasmessi entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta attraverso la procedura telematica Entratel o Fiscoonline. Per il periodo precedente a quello di entrata in vIgore della norma l’invio deve essere effettuato entro il 31 marzo 2012;

  • UTILIZZO DEI DATI COMUNICATI: le informazioni inviate saranno utilizzate esclusivamente in caso di necessità per verificare la capacità reddituale del soggetto fatto salvi i principi garantiti dalla riservatezza dei dati;

  • TRASMISSIONE PRATICA DEI FILES: i soggetti dovranno inviare in via telematica i files, verificare il possibile scarto degli stessi da parte del sistema informatico dell’agenzia delle Entrate,rispedire nel caso di specie il file entro 5 giorni ed infine scaricare l’apposita ricevuta (è possibile , dopo trenta giorni dal ricevimento della ricevuta, provvedere ad un reinvio al fine di sostituire la comunicazione già effettuata).

 

LA NORMA E IL REDDITOMETRO

L’Agenzia delle Entrate eseguirà dei controlli sui soggetti utilizzatori dei beni con lo scopo di ricostruire in maniera sintetica il reddito del contribuente. Verranno inoltre verificate possibili operazioni di finanziamento destinati all’acquisto dei beni in oggetti ed eventuali operazioni di aumento di capitale.

 

Da quanto sopra appare evidente come la normativa di cui sopra (pur necessitando ancora di numerosi chiarimenti), costituirà una problematica da approfondire e da non sottovalutare al fine di scongiurare possibili risvolti “reddituali“ negativi per le società, per i soci delle stesse e per i familiari dell’imprenditore.

 

24 novembre 2011

Celeste Vivenzi