Il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al professionista difensore?

In caso di vittoria di causa e di condanna alle spese di giudizio, vediamo come va costruita e liquidata la nota spese del professionista difensore. A cura di Antonio Terlizzi.

Due gruppi di categorie di difensori abilitati alla assistenza tecnica

Con riferimento al giudizio tributario regolato al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 del D.Lgs. prevede due gruppi di categorie di difensori abilitati alla assistenza tecnica delle parti diverse dall’Ufficio finanziario e dall’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso:

  • da un lato, i soggetti “iscritti nei relativi albi professionali” (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, nonchè, per determinate categorie di controversie, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e spedizionieri doganali);
  • dall’altro i soggetti “iscritti in appositi elenchi” tenuti dagli Uffici finanziari (periti od esperti già iscritti presso i ruoli tenuti dalle CCIAA; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentante nel CNEL; dipendenti delle imprese o delle loro controllate) purchè in possesso di determinati titoli di studio e requisiti professionali e limitatamente a specifiche controversie.

L’art. 15 c. 1 del D.Lgs. cit. disciplina -uniformandosi alle disposizioni del codice di rito – il riparto delle spese di lite, mentre , il comma 2, conferma la distinzione delle categorie di soggetti abilitati alla difesa tecnica avanti le Commissioni tributare, disponendo che “i compensi agli incaricati della assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali.

Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri”.

 

Voci relative ai “diritti”

Ne consegue che, nel caso in cui il soggetto abilitato alla assistenza tecnica sia iscritto, in un “albo professionale” e la remunerazione dell’attività svolta dal professionista sia regolata da una tariffa professionale, al Giudice tributario non è lasciata dalla legge alcuna discrezionalità in ordine alla scelta del parametro da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, dovendo necessariamente attenersi ai parametri della tariffa vigente.

Ne consegue che alla stregua della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 c. 2 il Giudice tributario, ove risulti dimostrata l’attività professionale svolta nel giudizio, non può esimersi dal liquidare nelle spese di lite poste a carico della parte soccombente anche le voci relative ai “diritti” spettanti al difensore che rivesta la qualità di procuratore legalmente esercente la professione di avvocato.

Una corretta interpretazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 546 del 1992 impone di rilevare che nell’ipotesi in cui il soggetto abilitato all’assistenza tecnica sia iscritto in un albo professionale e la remunerazione dell’attività svolta sia regolata (come nel caso di avvocato) da una tariffa professionale, al Giudice Tributario non è lasciata dalla legge alcuna discrezionalità in ordine alla scelta del parametro da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, in quanto tenuto necessariamente ad attenersi ai parametri della tariffa vigente. (Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 16-09-2011, n. 18894).

 

Rimborso c.d. forfetario delle spese generali

È illegittima la pronuncia del Giudice di appello che, investito dell’esame della censura della sentenza di primo grado concernente l’intero capo della liquidazione delle spese di lite, e nonostante all’uopo formulata espressa richiesta, ometta, nel procedere alla rideterminazione delle spese del grado precedente, di pronunciare anche in ordine alla liquidazione dell’importo dovuto al difensore a titolo di spese generali.

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 16-09-2011, n. 18894). Il rimborso forfetario previsto dalla disciplina della tariffa forense costituisce elemento predeterminato ex lege e non abbisogna di specifica allegazione per la relativa liquidazione e spettanza (Cass. civ. Sez. V, 16-09-2011, n. 18894).

 

Nota spesa di lite

sentenza corte di cassazioneIn tema di contenzioso tributario, la richiesta di condanna della controparte alle spese di lite, come si comprende dalla lettura del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 c. 2 deve essere accompagnata dalla “nota spesa di lite”, in cui le spese processuali devono essere riportate in modo dettagliato in apposita nota che, ai sensi dell’art. 77 disp. att. c.p.c., deve contenere, in modo distinto e specifico, gli onorari e tutti i costi sostenuti (Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 16-09-2011, n. 18894).

Il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. civ. Sez. VI, 30-03-2011, n. 7293).

Il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge 3 giugno 1942, n. 794 (Cass. civ. Sez. V, 01-06-2006, n. 13085).

In materia di speseprocessuali è illegittima la liquidazione delle spese di lite qualora concretantesi nella mera indicazione dell’importo complessivo delle spese dovuto e nella mancata specificazione degli onorari e delle spese.

A tal uopo deve, invero, rilevarsi che una siffatta pronuncia non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.

La liquidazione di un importo complessivo senza distinzione alcuna tra onorari e spese, non consentendo un controllo siffatto, determina nella specie l’accoglimento del relativo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza sul punto ed in rinvio ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale (Cass. civ. Sez. V, 02-04-2010, n. 8071).

 

Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – in difetto di un’apposita disciplina positiva (che imponga la proposizione dell’impugnazione ordinaria) ed anche sulla scorta della valorizzazione (in funzione interpretativa) del disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. (riferito all’ipotesi di revoca del provvedimento di distrazione in caso di già avvenuto soddisfacimento, ad opera della parte, degli onorari e della spese in favore del difensore) – il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., poiché la suddetta omissione – anziché ricondursi al vizio implicante violazione dell’art. 112 c.p.c. – si configura come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento attributivo di un diritto sul quale il giudice, se richiestone, non esercita alcun sindacato, con la conseguente applicabilità, per l’eventualità in cui detta omissione si configuri in sede di legittimità, dello stesso procedimento di correzione come richiamato dall’art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. Unite, 7 luglio 2010, n. 16037).

 

 

Nota

1) Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa; ne consegue che, ove il difensore di quest’ultima abbia omesso, come nella specie, di produrre la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d’ufficio sulla base degli atti di causa (Cass. civ. Sez. I, 13-05-2011, n. 10663). In presenza di nota spese, il giudice deve pronunciarsi con coerente e congrua motivazione allorquando sia ridotto l’ammontare liquidato dalla parte processuale e deve comunque attenersi alla tariffa professionale vigente operando l’abolizione dei minimi nei rapporti fra professionista e cliente e non nel contesto della valutazione ai fini della soccombenza (Cass. civ. Sez. VI, 30-03-2011, n. 7293).

30 novembre 2011

Antonio Terlizzi