I chiarimenti sui soggetti obbligati a comunicare la P.E.C. al registro imprese

ecco chi deve comunicare la propria P.E.C. al Registro imprese entro il 29 novembre

Il 3 novembre, il Ministero dello sviluppo economico ha inviato gli ultimi chiarimenti sulla comunicazione della PEC obbligatoria al registro delle imprese, tramite la circolare n. 3645/C.

 

Ricordiamo che per le società costituite dopo il 29/11/2008 era già obbligatorio indicare un indirizzo P.E.C. in sede di costituzione; per le società iscritte prima di tale data al Registro imprese l’obbligo di comunicare un indirizzo P.E.C. scade il prossimo 29 novembre (ex art. 16 c 6 D.L. 185/2088 conv. con modif. in L. 2/2009).

 

Per evitare la confusione dettata dalle differenti interpretazioni della stessa norma date dalle singole Camere di commercio, è arrivato il chiarimento su quali sono i soggetti effettivamente obbligati a comunicare al registro imprese l’indirizzo P.E.C..

Ricordiamo che l’art. 6 del D.L. 185/2008 prevedeva tale obbligo per “le imprese costituite in forma societaria”, la circolare 3645/C del 03/11/2011 dice che sono considerate imprese costituite sotto forma societaria e, pertanto sono “obbligate alla comunicazione…:

  • le società di capitali e di persone;

  • le società semplici;

  • le società cooperative;

  • le società in liquidazione;

  • le società estere che hanno in Italia uno o più sedi secondarie”.

 

Pertanto rimangono esclusi dall’obbligo i consorzi (attenzione, le società consortili sono soggette all’obbligo!) e gli enti associativi.

 

Ricordiamo che la sanzione per il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione della P.E.C. al Registro imprese è quella di cui all’art. 2630 del Codice Civile: sanzione amministrativa da € 206 ad € 2.065, a carico degli amministratori inadempienti.

 

12 novembre 2011

Commercialista telematico