Spedizione del ricorso tributario con raccomandata – con istanza di remissione in termini

Analisi delle problematiche che possono sorgere quando la notifica del ricorso tributario avviene con raccomandata A/R; ecco i casi di studio: se la controparte non si costituisce, se la controparte si costituisce, l’eventuale richiesta di rimissione in termini – l’articolo contiene un fac-simile per la richiesta di rimissione in termini. A cura di Antonio Terlizzi.

Premessa: notifica tramite posta

La notifica del ricorso può anche avvenire con lettera raccomandata «AR» del servizio postale ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs546/92. In tal caso la notifica non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e ciò viene provato dal deposito della cartolina di ritorno.

 

Controparte non costituita in giudizio,

Se la controparte non si costituisce in giudizio, l’omessa produzione della cartolina di ritorno viola il principio del contraddittorio e il ricorso è inammissibile. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato notificato per posta non integra un’ipotesi di nullità della notificazione, non essendo, l’avviso detto, elemento costitutivo del procedimento notificatorio. La mancata produzione (od il mancato rinvenimento) rileva ai fini della prova del perfezionamento della notificazione. Consegue che, ove il ricorrente non produca, dinanzi alla commissione tributaria il documento comprovante l’avvenuto perfezionamento della notificazione, legittimamente la commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso (Corte Cassazione sez. un. n. 627/2008).

 

Rimessione

Tuttavia,l’articolo 184-bis e l’articolo 153, comma 2, del Codice di procedura civile rimettono in termini il contribuente per il deposito dell’avviso che afferma di non aver mai ricevuto. Il ricorrente deve provare documenti alla mano di essersi attivato presso l’ufficio postale richiedendo un duplicato dell’avviso.

La Commissione non è tenuta ad accordare d’ufficio al ricorrente un termine per integrare la documentazione mancante. E’ necessario, quindi, che il ricorrente , in mancanza della costituzione della controparte, richieda di fruire di un simile termine (Ord. n. 16905 del 2 agosto 2011 della Corte Cass., Sez. tributaria). In tema di notifica di atti del contenzioso tributario, eseguita tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, c. 2 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, il deposito dell’avviso suddetto, necessario per il controllo della ritualità e validità della notifica, può essere effettuato fino all’udienza di trattazione della causa; se la parte notificante si trovi incolpevolmente nell’impossibilità di depositare l’avviso in tale termine, e la parte cui la notificazione era diretta non sia costituita in giudizio, può essere chiesto termine al giudice per la produzione dell’avviso stesso o di un duplicato, dimostrando di averlo chiesto all’amministrazione postale.

Per norma generale applicabile anche al contenzioso tributario, l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione postale e non rappresenta un momento strutturale del relativo procedimento notificatorio, cosicché la mancata produzione di tale avviso non determina l’inesistenza della notificazione stessa, né impone di concludere che la notifica sia stata irrituale (cioè eseguita mediante una raccomandata senza avviso di ricevimento), ma genera soltanto incertezza circa il suo perfezionamento, dalla quale, se non eliminata dalla costituzione dell’appellato, si può uscire, sempre che risulti dagli atti che la notifica sia stata ritualmente eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo termine ex art. 184-bis c.p.c. (applicabile anche nel contenzioso tributario) alla parte incolpevole (della perdita dell’avviso o della mancata restituzione di esso da parte dell’Ufficio postale) per il deposito dell’avviso di ricevimento o del suo duplicato (Cass. civ. Sez. V Sent., 05-02-2009, n. 2780).

 

Pertanto l’omesso deposito della cartolina non è un vizio di nullità della notifica rimediabile con l’istituto della «rinnovazione» all’articolo 291 del c.p.c. (se il convenuto non si costituisce e il giudice rileva un vizio che comporta la nullità della notificazione fissa al contribuente un termine perentorio per rinnovarla) o della “sanatoria” dell’articolo 156 del codice di rito (il giudice non può pronunciare la nullità dell’atto se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato). La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio anche se risulta provata la tempestività della proposizione.

La notifica a mezzo del servizio postale, nella forma prevista dall’art. 17 del D.lgs. 546/1992, si perfeziona solo con la sottoscrizione da parte del destinatario della ricevuta di ritorno; pertanto, qualora il destinatario dell’atto non si sia costituito ed agli atti non sia reperibile detta ricevuta, ciò determina l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità dell’impugnazione.

Nel processo tributario, allorchè l’atto sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16), e la controparte non si sia costituito, il ricorrente ha l’onere – a pena d’inammissibilità – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica; o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini per produrre il suddetto avviso, dimostrando di averlo chiesto, anche sotto forma di duplicato, all’amministrazione postale.E’ da escludere, soltanto, che la parte possa essere rimessa in termini per eseguire una nuova notifica dell’atto introduttivo.

La pronunzia d’inammissibilità consegue, invece, o alla mancata richiesta di rimessione in termini per l’esibizione del chiesto duplicato o al mancato deposito di questo nel termine fissato dal giudice. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. Civ (Sent. n. 3006 del 4 dicembre 2007 dep. l’8 febbraio 2008 della Corte Cass. SS.UU. Civ.).

Nel processo tributario, allorché l’atto sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e la controparte non si sia costituito, il ricorrente ha l’onere – a pena di inammissibilità – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184-bis c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Cass. civ. Sez. V Sent., 14-04-2008, n. 9769).

In tema di notifica di atti del contenzioso tributario, eseguita tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, c. 2 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, il deposito dell’avviso suddetto, necessario per il controllo della ritualità e validità della notifica, può essere effettuato fino all’udienza di trattazione della causa; se la parte notificante si trovi incolpevolmente nell’impossibilità di depositare l’avviso in tale termine, e la parte cui la notificazione era diretta non sia costituita in giudizio, può essere chiesto termine al giudice per la produzione dell’avviso stesso o di un duplicato, dimostrando di averlo chiesto all’amministrazione postale (Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-02-2009, n. 2780).

 

Controparte che si costituisce in giudizio

In presenza di costituzione in giudizio della controparte ,nella fattispecie della spedizione del ricorso con raccomandata senza avviso di ricevimento, il mancato rispetto delle prescrizioni formali non produce l’inesistenza o la nullità della notifica ma una semplice irregolarità.

II ricorso in primo grado è valido anche senza la prova della ricezione da parte del fisco. Non può essere ritenuta causa di inammissibilità l’inoltro del ricorso con raccomandata senza avviso di ricevimento, perché si tratta di una mera irregolarità (Sent. n. 16572 del 28 luglio 2011 della Corte Cass., Sez. tributaria).

 

 

ALLEGATO

ISTANZA DI REMISSIONE IN TERMINI EX ARTICOLO 153 DEL CPC

Commissione Tributaria Provinciale di _______

ISTANZA DI REMISSIONE IN TERMINI EX ARTICOLO 153 DEL CPC

(articolo 153 c.p.c.)

Il Difensore di _______________________, presenta istanza di remissione in termini ex articolo 153 del cpc in relazione al ricorso notificato per posta il ……………all’ente impositore

CHIEDE

che cod. on. consesso con ordinanza rimetta in termini per la produzione in giudizio dell’ avviso di ricevimento il ricorrente sopra specificato poiché questi , come da documentazione allegata al presente atto, ha chiesto, anche sotto forma di duplicato, all’amministrazione postalel’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica all’ente impositore

Il Difensore