La tassazione dei fondi comuni d'investimento

I fondi comuni d’investimento sono strumenti finanziari: vediamo come avviene la tassazione su tali tipologie di investimenti.

I Fondi Comuni di Investimento – Premessa

I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari (O.I.C.R. organismi di investimento collettivo del risparmio) che:

  1. raccolgono il denaro presso i risparmiatori

  2. investono in valori mobiliari

  3. affidano la gestione ad una società di gestione del risparmio (SGR) con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo.

I valori mobiliari costituiscono il patrimonio indiviso del fondo, di cui ogni risparmiatore detiene un certo numero di quote (la quota è la frazione di patrimonio unitaria del fondo di investimento ed ha un valore che cambia nel tempo in relazione all’andamento dei titoli nei quali il fondo investe).

Tutti i partecipanti hanno gli stessi diritti: i guadagni o le perdite, dal momento che il fondo non garantisce un rendimento certo, sono proporzionali a quanto investito, o meglio, in proporzione al numero di quote in possesso.

In Italia i fondi comuni sono stati istituiti con la Legge n° 77 del 1983, anche se, a quella data, esistevano già una decina di fondi di diritto lussemburghese.

I fondi comuni di investimento possono essere classificati sulla base di molti parametri:

  • fondi a distribuzione dei proventi, in cui le eventuali plusvalenze realizzate in un arco temporale predefinito possono essere accreditate sul conto corrente del risparmiatore sotto forma di “cedola” semestrale o annuale;

  • fondi ad accumulazione dei proventi, in cui i guadagni rimangono all’interno del fondo e il sottoscrittore li realizza al momento della vendita delle quote.

 
Fondi chiusi e fondi aperti

Un’ulteriore distinzione, individuata dal Regolamento del Ministero del Tesoro n. 228/99, deve essere fatta tra fondi chiusi e fondi aperti:

  • fondi chiusi: prevedono il rimborso (da parte della SGR che lo ha istituito) delle quote sottoscritte solo in periodi determinati. Sono caratterizzati da un numero di quote predeterminato ed invariabile nel tempo. L’ammontare minimo di ogni singola quota è in genere elevato, in quanto si tratta di investimenti con un livello di rischio spesso elevato;

  • fondi aperti: sono caratterizzati dalla variabilità del patrimonio (che può aumentare o diminuire in funzione delle nuove sottoscrizioni o delle domande di rimborso delle quote in circolazione) e rappresentano la forma più diffusa di fondo.

 
Fondi aperti armonizzati e non armonizzati

I fondi aperti vengono suddivisi, da un punto di vista giuridico, in:

  • fondi di diritto italiano armonizzati UE, che sono i fondi gestiti da società italiane con sede legale in Italia e sottoposti alle direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 83/92. La legge comunitaria prescrive una serie di vincoli sugli investimenti con l’obiettivo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori, ad esempio:

    • non possono investire più del 10% del patrimonio in strumenti finanziari di un singolo emittente, in altri fondi, prodotti derivati o titoli non quotati nei mercati regolamentati;

    • non possono investire in strumenti derivati per la copertura dei rischi, per un ammontare totale che ecceda il valore netto del fondo.

  • fondi di diritto italiano non armonizzati UE, che sono, invece, i fondi istituiti col provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 e caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. Fanno parte di questa tipologia di fondi i fondi speculativi (o hedge funds) e i fondi di fondi.

 

 

I Fondi Comuni di Investimento  – Quadro normativo

fiscalità dei fondi comuni di investimentoIl decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all’articolo 2, ha modificato il regime fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri realizzando la riforma della fiscalità del risparmio gestito.

In riferimento ai fondi italiani e per quelli ad essi equiparati, quali i fondi lussemburghesi storici a partire dal 1° luglio 2011 è stato abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti all’estero.

Tale riforma si è resa necessaria per porre fine alla differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e la tassazione subita dagli organismi di diritto italiano che investono in strumenti finanziari.

Il citato decreto mille proroghe ha introdotto all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 5-quinquies che prevede che gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato “non sono soggetti alle imposte sui redditi”.

In particolare, come chiarito dalla circolare 33/E del 15 luglio 2011 la modifica si applica nei confronti di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano finora disciplinati dall’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, di società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 e di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, oltre che di OICR aperti con sede in Lussemburgo – cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” che investono in strumenti finanziari, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 e delle successive leggi valutarie.

La riforma trova applicazione anche in riferimento alla generalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani disciplinati dall’articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della Finanza (TUF), che possono investire in beni, diversi dagli immobili, individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, come modificato dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2010, n. 197, tra cui i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 30 aprile 1999, n. 130 e i fondi che investono in beni d’arte, in metalli preziosi o altre materie prime negoziate.

Sono, invece, esplicitamente esclusi dall’applicazione della riforma in esame i fondi immobiliari il cui regime fiscale rimane quello contenuto nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e nell’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto legge 15 maggio 2011, n. 70.

Rimangono estranee alle modifiche anche le forme di previdenza complementare per le quali i redditi dalle stesse percepiti rimangono assoggettati al regime fiscale dettato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che prevede la tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta nella misura dell’11 per cento.

Trattamento fiscale dei fondi

Ante 1 luglio 2011

E’ opportuno ricordare che, per effetto della riforma dell’imposizione delle rendite finanziarie contenuta nel decreto legislativo n. 461 del 1997, il regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari inizialmente soggetti ad un’imposta sostitutiva commisurata al patrimonio medio netto del fondo o della SICAV rilevato nel periodo d’imposta – era caratterizzato dall’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato della gestione e dalla possibilità di compensare il risultato negativo di un periodo d’imposta con quelli positivi degli anni successivi (circolare 33/E del 15 luglio 2011).

AL fine di evitare l’applicazione del regime di tassazione agevolato del 12,50 per cento nel caso in cui la sottoscrizione delle quote dei predetti organismi fosse riservata, sulla base della normativa di settore, ad un ridotto numero di partecipanti non esercenti attività d’impresa, la citata disposizione prevedeva che gli organismi di investimento collettivo che detenevano partecipazioni in misura eccedente i limiti indicati dal medesimo articolo 8 decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, fossero assoggettati ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento sulla parte del risultato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate.

Post 1° luglio 2011

La modifica citata dell’articolo 73 del TUIR, stabilisce che gli organismi di investimento collettivo del risparmio aventi sede in Italia e i cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” non sono soggetti alle imposte sui redditi, limitando il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e attribuendo ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto “lordista” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili, salvo previsioni normative specifiche.

Il comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR stabilisce, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dagli OICR, che non si applicano:

1. la ritenuta del 27 per cento prevista dall’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito (il conto in tal caso svolge, in effetti, soltanto un mezzo necessario ad effettuare le operazioni di gestione, non rappresentando un investimento). Resta, quindi, confermata anche nel nuovo regime l’applicazione della ritenuta sui proventi dei depositi e dei certificati rappresentativi di depositi.

2. la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR;

3. la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo e diversi da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

4. la ritenuta del 12,50 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 introdotto dal comma 63 dell’articolo 2 del provvedimento in commento;

5. la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

Il fondo, quindi, per i redditi di capitale indicati non subisce alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte dei soggetti che li corrispondono o che intervengono nella loro riscossione e detti redditi sono percepiti dal fondo al lordo dell’imposta.

I soggetti residenti che erogano detti redditi agli OICR devono applicare, ricorrendone le condizioni di carattere soggettivo, il prelievo alla fonte se previsto da disposizioni fiscali specifiche.

Trattamento fiscale dei partecipanti

La partecipazione ai fondi determina, a seconda dei casi, sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.

In particolare, i redditi di capitale sono individuati dall’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR che li definisce come

“proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti”.

Tali redditi riflettono la valorizzazione delle quote del fondo stesso operata dalla società di gestione e pertanto si tratta di quei proventi direttamente riferibili all’incremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR.

I redditi diversi di natura finanziaria che possono generare dalla partecipazione a detti fondi sono, invece, quelli derivanti dalla negoziazione delle quote del fondo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR.

Redditi di capitale – si tassano in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. In particolare, nel D.P.R. n. 600 del 1973 l’articolo 26-quinquies rubricato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici” prevede che sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’articolo 44 del TUIR, derivanti dalla partecipazione al fondo e determinati ai sensi della medesima nuova disposizione, è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento.

La base imponibile della ritenuta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, è rappresentata dall’ammontare dei:

    • proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;

    • proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici. Nel caso in cui il valore delle quote non venga calcolato giornalmente, i valori necessari per la determinazione dei predetti proventi sono desunti dall’ultimo prospetto disponibile.

Ai fini dell’applicazione della ritenuta, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 26-quinquies del D.P.R. n 600 del 1973, si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e semprechè il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote o azioni.

La ritenuta non trova applicazione nel caso in cui le quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo formino oggetto di operazioni di pronti contro termine.

Assumono rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazioni di switch, cioè le operazioni di conversione di quote di un fondo in quote di altro fondo gestito dalla medesima SGR, o le operazioni di conversione delle quote di un comparto nelle quote di un altro comparto nell’ambito di organismi di investimento di tipo multicompartimentale.

La ritenuta del 12,50 per cento è applicata a titolo d’acconto ex articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di imprenditori individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in Italia, nonchè società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73

del TUIR o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto 73 del TUIR.

La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES.

La stessa non è altresì applicabile, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26-quinquies, del D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi percepiti dai soggetti non residenti individuati dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

La norma individua, inoltre, nella SGR che ha istituito il fondo o nella SICAV il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies . La SGR (o la SICAV) opera la ritenuta sia sui proventi periodici che su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione delle quote. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’articolo 11-bis del decreto legge n. 512 del 1983, collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

In caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è applicata dai soggetti residenti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 incaricati dal sottoscrittore della loro negoziazione.

Redditi diversi di natura finanziaria

L’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano non deve essere più applicata. Laddove vi sia un risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza.

Pertanto, nel quadro normativo successivo all’entrata in vigore delle disposizioni recate dal provvedimento in commento, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 68, commi 6 e 7, lettera a), del TUIR.

Le disposizioni del nuovo regime di tassazione degli OICR italiani e dei fondi lussemburghesi storici esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011 e specifiche disposizioni regolano il regime transitorio di tassazione.

19 agosto 2011

Cosimo Turrisi