La scissione societaria accompagnata dalla successiva cessione delle quote delle beneficiarie: lo spin-off immobiliare; il ricambio generazionale; la suddivisione tra soci dell'immobile strumentale; cessione dell'azienda o cessione della società?

17 pagine di analisi sui problemi fiscali che possono sorgere in sede di scissione di società e di successiva cessione delle quote delle nuove società: i profili di abuso del diritto, la scissione non proporzionale, la scissione di società immobiliari, la gestione dei passaggi intergenerazionali…

Aspetti generali

L’elusione fiscale, nell’ottica delle amministrazioni preposte all’accertamento nei vari Paesi, rappresenta tutti i comportamenti volti a strumentalizzare le stesse norme di diritto positivo poste a presidio degli interessi erariali.

Nello scenario dell’ordinamento giuridico italiano, le operazioni societarie straordinarie previste dalle disposizioni civilistiche sono soggette a particolari attenzioni proprio sotto il profilo dei possibili abusi fiscali che attraverso di esse si rendono possibili.

In particolare le scissioni devono essere valutate alla luce della loro specifica natura, orientata alla suddivisione del business attraverso la destinazione di particolari cespiti in società nuove o preesistenti.

Si evidenzia a tale riguardo che la scissione societaria può essere funzionale al raggiungimento, da parte dell’azienda, di un assetto più adatto allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero alla separazione tra i soci o i gruppi di soci non più animati da fiducia reciproca e dallo spirito di collaborazione necessari per esercitare in comune un’attività d’impresa. Inoltre, la scissione può essere finalizzata alla ripartizione delle attività societarie – ad esempio, di gestione immobiliare e commerciale -, nell’ottica della gestione conservativa del patrimonio immobiliare (che si riserva ad alcuni soci), e della prosecuzione dell’attività produttiva (che è attribuita ad altri soci).

Agli effetti dell’applicazione della norma antielusiva, occorre pertanto distinguere le ipotesi nelle quali la scissione appare indotta da motivi organizzativi – fondate su «valide ragioni economiche» maggiormente dimostrabili dai contribuenti, rispetto a quelle nelle quali diviene assai difficile produrre i riscontri richiesti dall’art. 37-bis.

Presumibilmente, la presenza di una norma antielusiva – l’art. 37-bis, appunto – includente la fattispecie in esame, vale a escludere per essa la possibilità di interpretazioni giurisprudenziali fondate sull’abuso del diritto.

 

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