Analizziamo le nuove norme sulle procedure di liquidazione della dichiarazione.
Il D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in Legge 12 luglio 2011, n. 106 è intervenuto per semplificare e snellire gli adempimenti relativi alle rateazioni delle somme dovute a seguito di liquidazione e controllo formale della dichiarazione.
Le norme interessate sono le seguenti:
- Art. 36-bis del DPR n.600/73;
- Art. 36-ter del DPR n.600/73;
- Art. 54-bis del DPR n.633/72.
La liquidazione della dichiarazione
Se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare spontaneamente le somme dovute, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis del D.P.R. 633/72, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai comma 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.
In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute – ordinariamente previste nella misura del 30% – è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
|
SANZIONI |
|
Pagamento spontaneo nei 30.gg |
Pagamento successivo |
10% |
30% |
Il controllo formale
In caso di controllo formale, ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/73, l’art. 3, del D.Lgs. 462/97, prevede che le somme che risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto art. 36-ter.
In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute – nella misura del 30% – è ridotto ai due terzi egli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente aquello dell’elaborazione della comunicazione.
CONTROLLO FORMALE |
|
SANZIONI |
|
Pagamento spontaneo nei 30.gg |
Pagamento successivo |
20% |
30% |
L’impianto delle vecchie modalità di rateazione
Fino al 13 maggio 2011, prima delle modifiche apportate dal cd. Decreto Sviluppo – D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato ed in vigore dal successivo 14 maggio (art. 7, c. 2, lett. u) -, in forza di quanto previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, le somme dovute e da versare spontaneamente, potevano così essere rateizzate:
- se non superiori a 2.000 €, in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo. Il provvedimento è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione);
- se superiori a 2.000 €, in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, senza istanza, in automatico;
- se superiori a 5000 €,in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, senza istanza, in automatico.
Se le somme dovute sono superiori a 50.000 €, il contribuente può accedere al beneficio solo dietro presentazione di idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385 del 1º settembre 1993.
In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena).
Il contribuente, nei successivi 10 giorni dal versamento della prima rata deve inviare o consegnare all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia, fermo restando che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali.
Basta il mancato pagamento anche di una sola rata a comportare la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
Se è stata prestata garanzia, qualora il contribuente o il garante non versino l’importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi a carico dei soggetti sopra indicati.
Redditi soggetti a tassazione separata
Le regole sopra viste trovano applicazione anche alle somme da versare, superiori a 500 €, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a 500 € è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio e la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il nuovo impianto per effetto del DL Sviluppo
A far data dal 14 maggio 2011, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7, c. 2, lett. u, del D.L. n. 70/201, le somme dovute sia per la liquidazione che per il controllo formale della dichiarazione – indipendentemente dall’importo e comunque entro i 50.000 € – possono essere così rateizzate:
- fino a 5.000 €, massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
- superiori a 5.000 €,in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Non è più necessario dimostrare all’ufficio la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, per gli importi non superiori a 2.000 €.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a garantire gli importi elevati. Infatti, la garanzia è necessaria solo se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 €, sul totale delle somme dovute, dedotto l’importo della prima rata, con le regole e modalità indicate per il vecchio sistema.
Inoltre, le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto, così che il contribuente può pianificare la rateazione, anche al fine di evitare la produzione (ed i relativi costi) della garanzia.
Comunicazione per redditi soggetti a tassazione separata
Le disposizioni sopra si applicano anche alle somme da versare, indipendentemente dall’importo, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata.
27 luglio 2011
Francesco Buetto