l’accertamento parametrico è possibile anche per i professionisti part-time, cioè per coloro che svolgono l’attività libero professionale a latere di un’attività di lavoro dipendente
Un professionista che svolge anche attività di lavoro dipendente è soggetto ad accertamento in base ai parametri. La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 20 maggio 2011, n.11147, ha stabilito che lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo contestualmente a quello libero-professionale non comporta automaticamente il presupposto che il soggetto non possa essere sottoposto ad accertamento basato sui parametri. Con tale sentenza i giudici di legittimità di fatto “aprono“ la porta agli accertamenti da parametri o da studi di settore da parte dell’amministrazione finanziaria per quella fascia di professionisti che accanto alla libera professione svolgono anche attività di lavoro dipendente (i.e. professori e liberi professionisti etc) e che per molto tempo erano considerati soggetti non accertabili con tali strumenti.
La vicenda trae origine a seguito di un ricorso promosso da una persone fisica in Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo all’anno 2000, la C.T.R. Lombardia aveva rivisto la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. I giudici di merito in quella occasione, premesso che il risultato dell’applicazione dei parametri costituisce una presunzione semplice superabile dalla allegazione di circostanze che ne dimostrino l’inapplicabilità al caso concreto, avevano osservato che le circostanze evidenziate dal contribuente non erano tali da vanificare la presunzione proposta dall’Ufficio, posto che era stato dedotto solo in maniera generica lo svolgimento anche di attività dipendente, senza consentire all’Ufficio un raffronto tra le due attività in termini di ore impegnate, e che la circostanza che l’attività libero-professionale fosse svolta solo da un anno non poteva ritenersi decisiva.
L’analisi dei giudici della Cassazione
Nel ricorso in Cassazione il contribuente si lamenta che i giudici della C.T.R. abbiano ritenuto pedissequamente applicabili i parametri senza considerare il fatto che il contribuente svolgeva anche attività di lavoro subordinato e che l’attività libero professionale era iniziata da meno di un anno. Per i giudici di Piazza Cavour quanto asserito dal contribuente è da ritenersi in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. La Corte di Cassazione osserva che occorre a tal proposito evidenziare che non esiste alcuna disposizione normativa che impedisca l’applicazione dei parametri nell’ipotesi in cui il lavoro libero professionale non costituisce l’unica attività del contribuente e che la mera coesistenza di altra attività col lavoro libero professionale non determina, in caso di applicazione dei parametri all’attività libero professionale, solo una violazione del principio di capacità contributiva.
Va, inoltre, rilevato che la C.T.R. non aveva omesso di considerare che il contribuente svolgeva anche attività di lavoro subordinato e che l’attività libero professionale era iniziata da meno di un anno, ma aveva motivatamente escluso che le suddette circostanze potessero assumere il rilievo probatorio che ad esse riteneva di attribuire la parte.
Il contribuente nel ricorso in Cassazione evidenzia che i giudici di merito della C.T.R. non hanno ritenuto superabili le presunzioni di cui alla Legge n. 549 del 1995, art. 3 ed ai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997 con le presunzioni semplici costituite dall’esercizio di lavoro subordinato e dallo svolgimento di attività libero professionale da meno di un anno; i giudici di legittimità anche in questo caso evidenziano che secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito e che, nel motivo in esame, non risulta proposta censura per vizio di motivazione.
Per quanto riguarda la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 19 gennaio 1996, art. 1, c. 2., il ricorrente rileva che, secondo la disposizione citata, i parametri sono applicati in relazione all’attività prevalente del contribuente, intesa come quella dalla quale deriva la maggiore entità di ricavi o compensi, dovendo tali maggiori ricavi o compensi essere valutati sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente; per i giudici di legittimità tale affermazione è manifestamente infondato perché prescindendo da ogni altra considerazione, la disposizione invocata si riferisce all’ipotesi di esercizio di più attività di impresa o di più attività artistiche o professionali per le quali non è stata tenuta contabilità separata, mentre nella specie si versa nella diversa ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di lavoro autonomo ed attività di lavoro subordinato.
Il contribuente ricorrente sostiene che la norma invocata sarebbe applicabile in ogni ipotesi di esercizio di più di un’attività.
Per la Corte di Cassazione è invece da ritenersi che il legislatore, specificamente individuando le diverse attività, abbia inteso operare una scelta precisa, non potendo risultare irrilevante, in una elencazione analitica, la mancata indicazione dell’attività di lavoro subordinato. Tale scelta, peraltro, non è configurabile come arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento, attesa la disomogeneità, sul piano della relativa disciplina, dell’attività di lavoro subordinato rispetto alla altre attività elencate nella disposizione sopra citata.
Con riferimento, infine, al terzo motivo del ricorso, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, c. 1 e art. 49, c. 3 oltre che vizio di motivazione, il ricorrente si lamenta che i giudici d’appello non abbiano considerato che l’applicazione degli studi di settore comportava un reddito di lavoro autonomo inferiore a quello calcolato secondo i parametri e che i suddetti studi di settore dovevano ritenersi utilizzabili anche in ipotesi di loro approvazione successiva al periodo d’imposta oggetto di accertamento; secondo la Corte di Cassazione vi sono evidenti profili di inammissibilità. A tal proposito è da evidenziare che non risulta indicato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., c. 1, n. 6, il documento dal quale risulterebbero i dati relativi al reddito calcolato applicando gli studi di settore, con specificazione della sede processuale nella quale esso è stato prodotto e che il contenuto di tale documento non risulta neppure riportato in ricorso, se non per l’indicazione di cifre, inidonea a consentire una valutazione complessiva del testo, come sarebbe stato necessario nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione, in conclusione, rigetta in toto il ricorso del contribuente e lo condanna anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.000.
7 luglio 2011
Federico Gavioli