I termini per la costituzione in giudizio

Vediamo quali sono i termini per la costituzione in giudizio in caso di notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.

costituzione in giudizio nel processo tributarioLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9173 del 21 aprile 2011, è intervenuta su una materia per molto tempo segnata da orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ovvero sulla questione riguardante la proposizione del ricorso mediante servizio postale, anziché mediante consegna diretta.

In merito, la Suprema Corte ha stabilito che i trenta giorni per la costituzione in giudizio in Commissione Provinciale decorrono dalla data di ricezione della raccomandata e non da quella dell’invio.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9173 del 21 aprile 2011, interviene sul problema della costituzione in giudizio.

Il punto controverso è rappresentato dalla questione riguardante la proposizione del ricorso mediante servizio postale, anziché mediante consegna diretta.

Sul tema la Cassazione chiarisce che se il contribuente notifica il ricorso all’Ufficio a mezzo di raccomandata a/r, i trenta giorni per la costituzione in giudizio in Commissione Provinciale decorrono dalla data di ricezione della raccomandata e non da quella dell’invio.

 

Ricorso tributario

A norma del Decreto Legislativo sul processo tributario (D.Lgs. 546/92) il ricorso può essere proposto mediante:

  • notifica con ufficiale giudiziario;

  • consegna diretta all’Ufficio;

  • plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In quest’ultimo caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione.

 

Costituzione in giudizio

Dopo la notifica del ricorso, il contribuente deve effettuare la costituzione in giudizio entro i successivi 30 giorni e, quindi, a pena d’inammissibilità, deve:

  • depositare, nella segreteria della Commissione Tributaria adita,

  • o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso, qualora la notifica sia avvenuta mediante ufficiale giudiziario; la copia, qualora questo sia stato consegnato o spedito per posta, la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

 

Costituzione in giudizio: quando decorrono i 30 giorni?

Il problema nasceva nell’individuazione del momento esatto da cui decorrono i 30 giorni per la costituzione in giudizio, in caso di notifica attraverso il servizio postale.

Ovvero se dovessero decorrere:

  • dalla data di spedizione

  • o da quella di ricezione del plico raccomandato

 

In passato la Sezione tributaria della Suprema Corte ha a lungo dibattuto sulla questione, formulando negli anni orientamenti divergenti:

    • per alcune pronunce la data di decorrenza del termine era da individuarsi nella spedizione del plico (20262/2004, 14246/2007, 1025/2008);

    • secondo altre, invece, in quella di ricezione da parte dell’Ufficio (12185/2008).

 

sentenza corte di cassazioneCon la recente sentenza n. 9173, la Cassazione aderendo all’orientamento che ritiene costituzionalmente più favorevole al contribuente, ha chiarito che: la costituzione in giudizio va eseguita nei 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’ufficio del plico raccomandato e non dalla data di spedizione.

Ciò in ossequio al principio presente nell’articolo 16 del D.Lgs. 546/1992, il quale sancisce che i termini di decorrenza delle notificazioni iniziano dalla data di ricevimento dell’atto.

Poiché il termine della costituzione in giudizio ha inizio dalla proposizione (notificazione) del ricorso, esso, secondo i giudici, non può che decorrere dalla data di recapito dell’atto al destinatario.

I magistrati hanno aggiunto che non sarebbe giuridicamente lecito distinguere la notifica con raccomandata dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, per la quale la costituzione va effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione del ricorso.

Pertanto, i termini per la costituzione devono essere equiparati.

Infine, a nulla rileva che tra i documenti da depositare nella costituzione in giudizio non sia menzionata la ricevuta di ritorno del plico, ma quella di spedizione. Tale circostanza sta solo a significare che il contribuente può costituirsi in giudizio anche prima, e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario.

 

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14 giugno 2011

Antonio Gigliotti