Vediamo come calcolare correttamente il pro-rata di deducibilità degli interessi passivi ed il riporto degli interessi non dedotti negli anni precendenti in caso di operazioni straordinarie.
Premessa
La legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 ha sostituito l’articolo 96 ed abrogato gli articoli 97 e 98 del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un pro rata generale di deducibilità ires degli interessi passivi correlato all’ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d’imposta ed al risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Nello stesso tempo, ha sostituito l’articolo 61 ed abrogato gli articoli 62 e 63 del TUIR, con la previsione di un pro rata generale di deducibilità irpef degli interessi passivi, funzionale all’incidenza proporzionale dei ricavi e dei proventi imponibili o esclusi, rispetto all’ammontare complessivo di tutti i ricavi ed i proventi.
Successivamente il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto una soglia di indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati anche per le banche, le assicurazioni e gli altri soggetti appartenenti al settore dell’intermediazione finanziaria.
Le modifiche normative incentivano, fondamentalmente le società con struttura finanziaria capitalizzata e consentono per i soggetti IRES la deduzione degli interessi passivi soltanto in relazione agli interessi attivi ed al risultato operativo lordo(ROL) conseguiti.
Disciplina normativa
L’articolo 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre, l’eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, determinato per differenza tra il valore ed i costi della produzione, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati non dedotti nel periodo d’imposta, possono essere riportati a nuovo senza limiti temporali, e dedotti nei periodi di imposta successivi fino a concorrenza del risultato operativo lordo disponibile.
Nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2007 (gli anni 2008 e 2009 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è possibile, in deroga, beneficiare di una franchigia di deducibilità immediata degli interessi passivi (assunti al netto di quelli attivi) per un ammontare non superiore rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro, mentre l’eventuale ulteriore eccedenza è, comunque, deducibile nel su citato limite del 30 per cento del ROL .
La quota del ROLprodotto a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (per i soggetti solari dall’esercizio 2010) non utilizzata per competenza, può essere portata ad incremento del reddito lordo dei successivi periodi di imposta.
I soggetti IAS, in osservanza del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione dei fatti di gestione, devono valutare le voci di bilancio tenendo conto della “funzione economica” dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, devono, quindi, considerare quale onere o provento assimilato ad interessi, qualunque componente di reddito che presenti un contenuto economico e sostanziale assimilabile. Nel calcolo del ROL, conseguenza diretta è che per alcuni beni, quali marchi o avviamento, non essendo previsto l’ammortamento ma soltanto la svalutazione del costo, non è possibile tenerne conto.
Interessi passivi eccedenti rispetto al ROL e perdite fiscali pregresse.
Negli esercizi chiusi in perdita fiscale, con contestuale presenza di eccedenze di interessi deducibili perché capienti rispetto al ROL, anziché utilizzare la deducibilità per incrementare una perdita fiscale già esistente le imprese, in linea teorica, potrebbero pianificare di rinviare la deducibilità stessa in esercizi caratterizzati da risultati fiscali positivi. Analoghe riflessioni si possono fare anche nell’ipotesi in cui esistano perdite pregresse utilizzabili in compensazione del reddito di periodo, per cui non si deducono gli interessi passivi rinviandoli al futuro.
La deducibilità di componenti negative dal reddito d’impresa è, però, soggetta al principio di competenza temporale di cui all’articolo 109 comma 4 del TUIR, per cui le stesse hanno rilevanza fiscale soltanto nel periodo di imposta in cui si sono manifestate, comportando la perdita definitiva in caso di non utilizzo.
La deduzione degli interessi passivi ha, quindi, carattere prioritario rispetto all’utilizzo delle perdite pregresse (oggetto di attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate), per cui laddove vi siano interessi attivi o ROL utilizzabili, gli interessi passivi riportati da precedenti esercizi devono essere dedotti fino a capienza e soltanto dopo, laddove vi siano redditi da compensare, è possibile utilizzare perdite fiscali pregresse.
Nel caso in cui, invece, non vi sia capienza di interessi attivi o ROL per la compensazione, è possibile utilizzare da subito le perdite e riportare in avanti l’eccedenza degli interessi passivi .
Consolidamento fiscale ed operazioni di fusione e scissione
La risoluzione del 12 aprile 2011 n. 42 della Direzione Centrale Normativa ha esaminato la tematica del riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, previsto dall’articolo 96, comma 4, del TUIR, nelle operazioni di fusione e scissione riguardanti società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale, con particolare riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale che non interrompono la tassazione di gruppo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto ministeriale attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale del 9 giugno 2004.
In proposito, il comma 7, dell’articolo 172, del TUIR – introdotto dall’articolo 1, comma 33, lettera a della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ha previsto che le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione (e alla scissione, giusto il rinvio dell’articolo. 173, comma 10 del TUIR) previste dal citato comma “si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”; le medesime limitazioni stabilite dall’ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse sono, in tal modo, estese anche agli interessi passivi, che risultano indeducibili nel periodo d’imposta di contabilizzazione e che potranno essere riportati in avanti e dedotti (ricorrendone le condizioni) dal reddito dei successivi periodi d’imposta.
A seguito della Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010, in ordine alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale, ritenute non soggette alle disposizioni limitative, di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, in ipotesi non interruttive della tassazione di gruppo, si è posto, in parallelo, il problema del trattamento delle eccedenze di interessi passivi generate dalle società partecipanti sempre in costanza di consolidato.
L’ eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili determinata in capo ad un soggetto IRES, sostanzialmente, secondo la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, può essere portata ad abbattimento del reddito complessivo di un consolidato fiscale (ex articolo 96 comma 7) se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo di imposta, un risultato operativo lordo capiente.
Le eccedenze non capienti sono oggetto di riporto in avanti e assoggettate alle stesse regole, con esclusione, in ogni caso, di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
La quota di risultato operativo non utilizzata per la deduzione di interessi passivi e di oneri di altre società, residua rispetto all’ammontare “conferito e compensato a livello di gruppo” invece, può essere riportata a nuovo soltanto dalla società che lo ha generato ai fini della deduzione dei propri interessi (ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del TUIR l’eccedenza di ROL può essere riportata in avanti solo a partire dal periodo d’imposta avente inizio al 1 gennaio2010).
A livello di tassazione di gruppo, quindi, la compensazione intersoggettiva di risultati imponibili determina:
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nel caso delle perdite maturate in costanza di consolidato, l’attribuzione automatica alla “fiscal unit”, integrale e non derogabile
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nel caso delle eccedenze di interessi passivi o di ROL maturate in costanza di consolidato, gli interessi passivi permangono nella esclusiva disponibilità del soggetto che li ha generati, potendo questo, solo al ricorrere di particolari condizioni e su base volontaria, ex articolo 96, comma 7 del TUIR conferirli al gruppo fiscale.
La Risoluzione n. 42 ritiene, in sintesi, pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell’articolo 172, comma 7 del TUIR, anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.
In ogni caso, al fine di dirimere eventuali contrasti su possibili comportamenti elusivi, è possibile su specifica richiesta, avvalersi della procedura contemplata dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
9 maggio 2011
Cosimo Turrisi